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COVID-19

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“CONTRIBUTO PARTITE IVA” – misura a fondo perduto in favore dei lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A.

 

La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 10 milioni di euro a fondo perduto per i lavoratori autonomi titolari di partite IVA dei settori che hanno subito le chiusure a causa dei provvedimenti COVID.


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Fondo perduto Decreto Sostegni

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.


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INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE

La presente Circolare analizza la disciplina contenuta nell’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124, come modificata dall’art. 35 del DL 30.4.2019 n. 34, conv. L. 28.6.2019 n. 58, che prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti destinatari degli obblighi di informativa;
– l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di informativa;
– le modalità e i termini di pubblicazione delle informazioni (nella Nota integrativa del bilancio oppure su siti Internet o portali digitali);
– il regime sanzionatorio.


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Elenco completo delle attività che possono rimanere aperte anche nella zona rossa

Limite agli spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Sospensione attività commerciali al dettaglio e mercati: sono sospese le attività commerciali al dettaglio, le eccezioni sono riportate nell’allegato 23 al decreto e riguardano in particolare le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
(Allegato 23, Dpcm 06/03/21): Elenco completo delle attività di Commercio al dettaglio che possono rimanere aperte anche nelle zone rosse 
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
– Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di biancheria personale
– Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
– Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
– Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
– Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
– Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Chiusi quindi anche i centri commerciali, mentre sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie anche se collocate all’interno di un centro commerciale.
Sono altresì sospese le attività inerenti i servizi alla persona ad eccezione delle seguenti:
– lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
– attività delle lavanderie industriali;
-altre lavanderie, tintorie;
– servizi di pompe funebri e attività connesse;
Restano chiusi non più solo i centri estetici ma anche i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Bar e ristoranti: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per Ulteriori informazioni ecco il link alla sezione FAQ, inclusa la mappa esemplificativa, che tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.

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Credito locazioni: chiarimenti con Telefisco 2021

Ecco le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, nelle sue svariate sfaccettature.


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LAZIO IN ZONA GIALLA DAL 1 FEBBRAIO

Dal 1 febbraio il Lazio torna in Zona Gialla, le nuove norme saranno in vigore fino a nuova Ordinanza del Ministero della Salute.


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Circolare per la clientela n.63/2020 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”)

La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 30.11.2020 n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti di dicembre relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali;
– la proroga del termine di versamento degli acconti;
– la proroga del termine per la regolarizzazione dei versamenti IRAP;
– la proroga del termine per il versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “rottamazione dei ruoli” e al “saldo e stralcio”;
– le novità in materia di dilazione dei ruoli;
– l’estensione del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 agli agenti e rappresentanti di commercio;
– l’estensione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 58 del DL 104/2020 per la filiera della ristorazione;
– le ulteriori indennità per i lavoratori del turismo e dello spettacolo e per i collaboratori sportivi;
– le novità in materia di integrazione salariale.

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Circolare per la clientela n.61/2020 – Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata – Proroga del termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP 2020

La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL c.d. “Ristori-quater” riguardanti la proroga dei termini, in scadenza il 30.11.2020:
– per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuti dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, estranei agli ISA, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP.

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Circolare per la clientela n.59/2020 – Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Novità dei DL “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-ter”

La presente Circolare analizza le novità, in materia di credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, originariamente previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, apportate dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”), dal DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”) e dal DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. “Ristori-ter”).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dal credito d’imposta;
– le condizioni per l’accesso al credito d’imposta;
– la misura del credito d’imposta;
– le modalità di utilizzo del credito.

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Circolare per la clientela n.58/2020 – Contributi a fondo perduto dei DL “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-ter”

La presente Circolare analizza le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi a fondo perduto previsti dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”) e dal DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”), qualora non sia già stato richiesto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), sulla base di quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2020 n. 358844 e tenendo conto delle modifiche apportate con il DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. “Ristori-ter”).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalle agevolazioni;
– la determinazione e la misura del contributo;
– la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza per accedere ai contributi, i cui termini sono stabiliti dal 20.11.2020 al 15.1.2021;
– le modalità di erogazione del contributo;
– i controlli e le sanzioni.

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