Imprese e partite IVA in difficoltà economiche per l’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Per gli eredi che proseguono l’attività di soggetti deceduti il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda, che dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrà scartata. Non sarà un click day. Non sarà quindi necessario affrettarsi, al contrario, nella compilazione della domanda, dovrà essere posta la massima attenzione considerando le conseguenze sul piano sanzionatorio previste se il contributo dovesse risultare indebitamente percepito.
NUOVA IMU – Circolare per la clientela n.29/2020
La presente Circolare analizza la disciplina della “nuova” IMU applicabile dall’1.1.2020, a seguito della riforma operata dall’art. 1 co. 738 – 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), con abolizione della TASI.
In particolare vengono analizzati:
– i soggetti passivi dell’IMU;
– gli immobili assoggettati a IMU;
– la determinazione della base imponibile IMU;
– le modalità di liquidazione e i termini di versamento dell’IMU;
– le modalità di determinazione della prima rata, che deve essere versata entro il 16.6.2020;
– la facoltà per i Comuni di differire il versamento della prima rata, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– gli immobili per i quali non è dovuto il versamento della prima rata, per effetto del c.d. decreto “Rilancio”.
DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) – Circolare per la clientela n.28/2020
La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il differimento al 16.9.2020 del termine di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi che erano stati sospesi;
– l’esclusione dei versamenti IRAP;
– l’incremento del limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24;
– le indennità per lavoratori autonomi, collaboratori e dipendenti;
– il contributo a fondo perduto alle imprese;
– il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi e per la sanificazione;
– la detrazione d’imposta del 110% (c.d. “superbonus”) per determinati interventi sugli immobili;
– le misure in materia di integrazioni salariali e sostegno all’occupazione.
Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione
Il Governo, attraverso un decreto legge approvato il 15 maggio definisce le linee guida, valide dal 18 maggio, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e del libero spostamento delle persone. Queste ultime, però, non potranno recarsi in altre regioni: tale possibilità, salvo eventuali nuove restrizioni, dovrebbe verificarsi a partire dal 3 giugno. Quanto alle attività economiche, è possibile riaprire, purché si rispettino i protocolli e le linee guida che, però, potranno essere ridefinite, senza eccessivi stravolgimenti, dalle regioni.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46
Regole per la riapertura delle attività economiche e produttive
Documentazione REGIONE LAZIO (normativa, ordinanze, indicazioni operative dell’Ufficio Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per la gestione della situazione emergenziale COVID 19.
- ristoranti; link al documento
- stabilimenti balneari; link al documento
- parrucchieri e centri estetici. link al documento
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Regole per gli spostamenti
Sanzioni e controlli
Bando IMPRESA SICURA per il rimborso delle spese di acquisto di DPI
Invitalia ha pubblicato il bando “Impresa Sicura” per il riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
I beneficiari del rimborso sono dunque tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese; avere la sede principale o secondaria sul territorio nazionale; essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Pertanto sono ammissibili: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.
Sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Circolare per la clientela n.27/2020
La presente Circolare analizza le novità in materia di sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, apportate in sede di conversione del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) nella L. 24.4.2020 n. 27.
In particolare, le novità riguardano:
– i soggetti che gestiscono librerie;
– i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione nella Provincia di Brescia;
– gli enti sportivi;
– il versamento delle ritenute non operate dai sostituti d’imposta con sede legale od operativa nei primi Comuni “zona rossa”.
Consegne a domicilio, modalità operative
Nate come servizio aggiuntivo che un’impresa offre ai propri clienti, sono diventate una delle poche opzioni per proseguire l’attività ai tempi del Covid-19. Scontrino, autorizzazioni, SCIA e principali aspetti fiscali.
Territorio, personale, organizzazione, orari, puntualità, sono tutti fattori determinanti nell’adozione di una strategia di vendita a domicilio che non possono essere trascurati: se lo si facesse, il margine di profitto sul prodotto venduto (la singola consegna) si ridurrebbe e, a volte, sarebbe solo una perdita in termini economici. Tante però sono le realtà che si stanno convertendo alle consegne a domicilio, da effettuare direttamente o tramite un’apposita app o agenzie esterne. Il Covid-19 ha poi accelerato questa tendenza che per alcune aziende è divenuta l’unica alternativa possibile alla continuazione della propria attività, tra quelle specificatamente sospese così come previsto nei decreti emergenziali. Esistono normative indipendenti all’emergenza, mentre alcune disposizioni sono state emanate in virtù dell’espansione del virus.
Prima regola fondamentale è quella di munirsi di apposita documentazione. Bar e ristoranti possono quindi effettuare consegne a domicilio. Per tali imprese, la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA. Per le altre attività, per cui non è prevista la consegna a domicilio, se le consegne sono sporadiche, non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva. Diversamente se le consegne sono rilevanti e costanti, è necessario munirsi di apposita documentazione e SCIA.
Il soggetto preposto alla vendita è l’imprenditore, il dipendente assunto con contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, il fattorino quale lavoratore autonomo o occasionale, un agente o un’impresa esterna rispondenti ai requisiti stabiliti dall’art. 71, cc. 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010.
L’incaricato dovrà munirsi di apposito tesserino affinché possa essere riconosciuto dal cliente e durante il servizio deve rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, nonché le disposizioni in termini di sicurezza emanate dal legislatore e dal Governo. Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio si deve assicurare che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. La normativa a cui far riferimento è sia nazionale che sovranazionale volta al rispetto della qualità del prodotto che deve rimanere integro e lontano da qualsivoglia pericolo che possa incidere sulla sua conservazione o consumazione.
Durante l’emergenza Covid-19 le imprese devono quindi dotare il personale preposto di guanti e mascherine, nonché assicurare la distanza tra i dipendenti affinché possa rimanere integro sia il prodotto che la salute dei lavoratori. Più specificatamente, la consegna del prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa emergenziale. Non solo deve essere assicurato l’utilizzo di mascherine e guanti, ma il distanziamento interpersonale: i prodotti possono essere depositati nell’androne dell’abitazione o del portone di casa, nel rispetto del “contatto minimo” (cosiddetto contact less).
Infine, i beni e i prodotti da consegnare devono essere accompagnati dal documento di trasporto e dallo scontrino o la ricevuta fiscale. Se il cliente esplicitamente lo richiede, l’imprenditore deve emettere la fattura, che rimane esclusivamente una prerogativa del consumatore finale, posto che la vendita a domicilio non è a soggetta all’obbligo di emissione della fattura. Se non si paga subito, l’operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l’indicazione “corrispettivo non pagato”. All’atto del pagamento, dovrà essere emesso un secondo scontrino con l’indicazione dell’importo complessivo. I corrispettivi saranno quindi memorizzati e successivamente trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate, la registrazione atti per e-mail
Tra gli adempimenti sospesi dal D.L. 18/2020 rientra anche la registrazione di atti privati all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020. Nonostante sia in vigore la sospensione dell’adempimento, se comunque è necessario registrare un atto privato, è possibile farlo inviando via e-mail o PEC i seguenti documenti:
-
- atto da registrare firmato digitalmente o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa;
- modello 69 o RLI compilato e sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si dichiara di essere in possesso dell’originale dell’atto e la conformità della copia e delle immagini inviate;
- la dichiarazione deve contenere l’impegno a depositare l’atto in originale una volta terminato l’emergenza; tale dichiarazione non è necessaria se si trasmette un atto con firma digitale;
- copia del documento di identità del richiedente;
- modello di versamento dei tributi dovuti per la registrazione.
Locazioni – Si ricorda che la registrazione dei contratti di locazione deve avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’iter è precisato dall’Agenzia delle Entrate sulla propria rivista online (qui il link).
DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”) Altre novità – Circolare per la clientela n.25/2020
La presente Circolare analizza le ulteriori novità contenute nel DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la riduzione all’80% degli acconti IRPEF, IRES E IRAP determinati con il metodo “previsionale”;
– il credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale;
– le modifiche alla disciplina dei dividendi percepiti dalle società semplici;
– lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale “a distanza”;
– la proroga della validità dei DURF;
– la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa;
– la verifica del presupposto della continuità aziendale per la redazione dei bilanci;
– le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale e di finanziamenti alle società;
– le novità in materia di procedure concorsuali;
– le modifiche all’indennità per i professionisti iscritti a Casse previdenziali private.
Domanda alla banca di anticipo CIG per Covid
Importo forfetario di € 1.400 su conto dedicato, con successivo rimborso Inps. L’iter della procedura e le possibili conseguenze per il datore.
- In base alla convenzione 30.03.2020 Abi-Governo-parti sociali, il dipendente sospeso a zero ore coperto da Cigo, cassa in deroga o da assegno ordinario erogato dal Fis può chiedere alla banca l’anticipazione dell’indennità che dovrebbe erogare l’Inps. Ciò consente ai dipendenti di ricevere tempestivamente l’indennità, mediante l’apertura di credito in un conto corrente apposito (se richiesto dalla banca) per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400.
- Procedura – La procedura stabilisce la necessità dell’informazione tempestiva dell’azienda (o del lavoratore) alla banca circa l’esito della domanda di ammortizzatore sociale.
- Dovrà essere rilasciato un ulteriore documento con cui dichiarare di aver riportato nel modello SR41 (utilizzato per la rendicontazione delle ore di cassa effettive ai fini del pagamento diretto) gli estremi del conto corrente sul quale è stata erogata l’anticipazione bancaria: infatti l’Inps, con la cessione del credito effettuata dal dipendente alla banca, dovrà versare l’indennità a proprio carico su questo conto corrente, al fine di rimborsare l’anticipazione erogata dalla banca.
- L’azienda – Nel caso in cui né l’Inps né in seconda battuta il dipendente estinguano direttamente il debito verso la banca, l’azienda potrebbe essere considerata obbligata solidalmente con il dipendente e tenuta al versamento, nei seguenti casi:
- se ha effettuato errate comunicazioni o ne ha omesso altre obbligatorie in base alla convenzione;
- se la mancata autorizzazione alla Cig o all’assegno ordinario è imputabile a una sua responsabilità.
- Bonifico – L’apertura di credito cesserà con il versamento Inps dei trattamenti, che avverrà sul conto del lavoratore tramite bonifico Sepa contraddistinto dalla parola chiave “benef/covid19”.