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Finanziamenti fino a 25.000 euro

E’ attivo il portale del Fondo di Garanzia PMI, per l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia del 100% sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro. Nel caso la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile. I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Quali sono i documenti da trasmettere alla banca?

Garanzie su finanziamenti fino a 25.000 euro: si entra nel vivo. Le banche e gli intermediari finanziari possono infatti inserire nel Portale del Fondo di Garanzia PMI le richieste di accesso alla garanzia del 100%.
La procedura è pienamente operativa dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 (come da comunicato dal Mediocredito centrale pubblicato sul proprio sito).
Si completa così dopo una settimana dall’entrata in vigore del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) (avvenuta il 9 aprile) il processo che porterà all’effettiva erogazione dei prestiti alle imprese, lavoratori autonomi e professionisti.
I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Come dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Pattuanelli, “le garanzie sono automatiche, quindi le banche una volta ricevuto il modulo di richiesta possono erogare subito il finanziamento, tra lunedì e martedì».

Cosa occorre

Per procedere all’inserimento delle richieste di accesso alla garanzia, come spiega la circolare ABI del 16 aprile 2020, è necessario che la banca abbia acquisito tutti i documenti richiesti.
In particolare, occorre aver trasmesso alla banca:
– il modulo di richiesta del finanziamento;
– il modulo compilato e firmato di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione modulistica (“Allegato 4-bis”). Nel modulo deve essere indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità). Necessario anche specificare gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19 di cui si è già beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.
Entrambi i moduli devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena di nullità (cd forma scritta ad substantiam actus) – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies – sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile (“piena prova fino a querela di falso”).
La copia cartacea del contratto sarà consegnata dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).

Garanzia automatica

Una volta che la banca ha ricevuto tutta la documentazione potrà quindi inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica.
Secondo il decreto Liquidità, la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito l’ammissione della domanda di garanzia presentata.
L’erogazione dovrebbe essere veloce. Ma ci potrebbero essere alcuni fattori che potrebbero rallentare il processo.
Innanzitutto, il numero delle domande di finanziamento che arrivano alla banca.
Anche se l’iter istruttorio è molto semplice, gli intermediari dovranno effettuare comunque la verifica antiriciclaggio e antimafia (comunicazione della Banca d’Italia diffusa il 10 aprile 2020, con la quale detta raccomandazioni su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19).
Non è inoltre scontato che la banca voglia anticipare l’erogazione del prestito prima di aver ottenuto la garanzia. Anticipare l’erogazione del prestito vorrebbe dire accollarsi il rischio del finanziamento nel caso in cui la garanzia non venga concessa.
Tale eventualità potrebbe verificarsi nel caso in cui la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento.

Importo massimo garantibile

Come specificato nella circolare ABI del 16 aprile 2020, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.
L’importo massimo erogabile (e garantibile) è pari al 25% dei ricavi dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a 25.000 euro.
I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Qualora, quindi, la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento le richieste che superano il plafond non potranno essere garantite.

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Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Circolare per la clientela n.24/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni degli artt. 18, 19 e 21 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), riguardanti le ulteriori proroghe dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 13.4.2020 n. 9.
In particolare, vengono analizzati i chiarimenti riguardanti le sospensioni dei versamenti collegate alla misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

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Garanzie pubbliche a favore della liquidità “D.L. LIQUIDITA'” – Circolare per la clientela n.23/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici contenute nel DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI;
– il rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti.

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FINANZIAMENTO 10.000 EURO / TASSO ZERO PER LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI

Natura del finanziamento

  • L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero a copertura delle esigenze di liquidità derivanti dall’emergenza Covid-19 con le seguenti caratteristiche:
  • importo: 10.000 euro
  • durata minima: 12 mesi
  • durata massima: 60 mesi
  • preammortamento solo per finanziamenti di durata superiore a 24 mesi
  • durata preammortamento massimo 12 mesi
  • rimborso a rata mensile costante posticipata Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate. Ogni MPMI può ottenere un solo finanziamento a valere sulla Sezione V.

Destinatari

Micro, Piccole e Medie Imprese, inclusi Liberi Professionisti, Consorzi e Reti di Imprese aventi soggettività giuridica che

  • abbiano fino a nove dipendenti (ULA 2019);
  • siano costituite entro la data dell’8 marzo 2020;

I Destinatari al momento della presentazione della domanda devono:

  • essere iscritte al Registro delle Imprese
  • avere Sede Operativa nel territorio del Lazio
  • ovvero, nel caso dei Liberi Professionisti, essere titolari di partita IVA attiva e avere Domicilio Fiscale nel Lazio
  • avere una esposizione complessiva limitata ad euro 100.000 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d’Italia, riferita all’attività di impresa.

I Destinatari, alla data di presentazione della domanda, devono attestare tutti i requisiti mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e in particolare devono dichiarare:

  • di aver subito danni a causa dell’emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività;
  • di avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno euro 10.000 in conseguenza dei danni subiti.

Inoltre, con riferimento al 31 dicembre 2019:

  • di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d’Italia;
  • non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari
  • non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse Non è necessario allegare alla domanda i bilanci né i dati contabili.

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Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e per altri adempimenti fiscali – Circolare per la clientela n.22/2020

La presente Circolare analizza le disposizioni del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, con il quale, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste:
– ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
– ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.
In particolare, vengono analizzate:
– la proroga generalizzata al 16.4.2020 dei versamenti scaduti il 20.3.2020;
– le ulteriori sospensioni dei versamenti collegate alla misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
– le semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
– le proroghe di termini relativi alle Certificazioni Uniche 2020;
– la proroga della non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

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Decreto legge n. 23/2020. Il vademecum dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia illustra le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 che ha previsto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, interventi in materia di salute e lavoro e proroga di termini amministrativi e processuali.

La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

Scarica il documento

Vai sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Principali misure fiscali del Decreto Legge23_8_4_20

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CONTRIBUTO DEL 40% PER AFFITTO DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI – REGIONE LAZIO

 

PER CHI

Con questa misura la Regione Lazio sostiene le persone che hanno subito una contrazione di almeno il 30% del reddito del nucleo familiare nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

IMPORTI

Il contributo è destinato a tutte le persone con un reddito non superiore ai 7.000 euro trimestrali, ovvero circa 28.000 euro annui. Il contributo sarà per tre mensilità e corrisponderà al 40% del costo dell’affitto.

COME

Gli inquilini con regolare contratto dovranno presentare un’autocertificazione della propria situazione economica nel trimestre indicato (23 febbraio al 31 maggio 2020 ) e fare domanda al proprio Comune.
Il Comune raccoglierà la documentazione e stilerà la graduatoria entro 45 giorni per poi assegnare direttamente le risorse.

CONTROLLI

La Direzione regionale competente, insieme agli agenti della Guardia di Finanza accerterà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e a provvederà a sanzionare eventuali trasgressori.

Vedi l’articolo della Regione Lazio

 

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ANTICIPAZIONE BANCARIA PER I TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

ABI ha definito la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps. ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile. La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente. ABI invita le Banche, nell’applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

È stata definita una procedura per l’anticipazione – da parte delle Banche – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei lavoratori interessati senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.

MISURA DELL’ANTICIPAZIONE

L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a € 1.400, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.

L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale – che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a 7 mesi.

LAVORATORI INTERESSATI

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito (di cui agli artt. da 19 a 22 D.L. 17.03.2020, n. 18 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti), dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali. • Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. 17.03.2020, n. 18 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per Covid-19 di cui all’art. 19, D.L. 17.032020, n. 18 erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Convenzione ABI

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Riduzione canone di locazione

Sul piano contrattuale, l’iniziativa di una ricontrattazione delle condizioni dell’affitto spetta al conduttore, essendo il primo interessato a trovare soluzioni che possano soddisfare le sue mutate esigenze. Pertanto è consigliabile contattare il locatore per trovare insieme una soluzione. E’ escluso, infatti, che il conduttore possa sospendere in autonomia il pagamento dei canoni di locazione in quanto si tratterebbe di una decisione arbitraria, che giustificherebbe azioni risolutive da parte del locatore.

Fac Simile Lettera sospensione e riduzione del canone di locazione.

Appare ragionevole chiedere una proroga della scadenza del pagamento, senza addebito di interessi o di altre penalità, supportata dall’art. 1256 del Codice civile, trattandosi di impossibilità temporanea della prestazione dovuta a obiettivi impedimenti, che esonera il debitore da ogni responsabilità sino a quando cesserà l’impedimento. Le parti possono quindi concordare una proroga solo per un determinato periodo, decorso il quale verrà eseguito il versamento del dovuto.

In alternativa, il conduttore può richiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte all’apertura degli esercizi pubblici.

Considerato, però, che le conseguenze economiche si protrarranno anche oltre la fine dell’emergenza sanitaria, è ragionevole pensare che i canoni precedenti non siano più sostenibili e quindi si potrebbe discutere in merito alla definitiva riduzione del corrispettivo della locazione: fino alla scadenza legale del contratto in corso, o con la stipula di un nuovo contratto. Anche questa richiesta ha fondamento nell’art.1467 del Codice civile, che prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto qualora fosse devenuto troppo oneroso per eventi straordinari e imprevedibili.

Rimane il problema degli immobili residenziali per i quali non si può facilmente scegliere di risolvere il contratto: o si ristabilisce consensualmente tra le parti l’equilibrio contrattuale o saranno indispensabili altri provvedimenti governativi.

La registrazione di accordi di riduzione del canone è facoltativa (anche se consigliabile) ed è esente da bollo e registro. La registrazione deve avvenire con il modello 69 – solo cartaceo ma inviabile anche via Pec – entro 20 giorni dalla stipula. E’ possibile ritenere che anche questo adempimento fruisca della proroga a fine giugno.

Fac Simile Lettera sospensione e riduzione del canone di locazione.

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Obbligo sanificazione studi e aziende per COVID-19

Protocollo secondo la circolare del Ministero della Salute, l’adempimento è da considerare inderogabile nel caso di positività conclamata al coronavirus.

  • Per gli operatori non interessati dai provvedimenti di chiusura, il protocollo d’intesa 14.03.2020 tra Governo e sindacati prevede una serie di misure straordinarie (informazioni al personale dipendente, modalità di accesso dei fornitori, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni, dispositivi di protezione individuali, ecc.).
  • Il punto 4 del protocollo prevede che l’azienda assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni. Il Ministero della Salute (circolare 22.02,2020, n. 5443) ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19.
  • Conseguenze – Per l’azienda o studio professionale che hanno proseguito l’attività, è quindi obbligatorio procedere alla “sanificazione periodica”; l’inosservanza di tale obbligo potrebbe comportare la rivalsa dell’Inail e gravi conseguenze legali nel caso di conseguenze per la salute dei lavoratori.
  • Sanificazione – La circolare del Ministero della Salute n. 5443/2020 prevede unicamente il caso di pulizia (non viene utilizzato il termine “sanificazione”) di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19; tali operazioni devono essere eseguite:
    • da imprese autorizzate ai sensi del D.M. 274/1997, che al termine dell’intervento rilasceranno apposita certificazione riguardante l’avvenuto intervento;
    • nel rispetto dei protocolli (mascherine FFP2 o FFP3, camice monouso, svestizione, smaltimento dei DPI monouso come materiale potenzialmente infetto, ecc.).
  • Credito d’imposta – Per le spese di sanificazione è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese stesse, con un massimo di € 20.000 per impresa/studio, attingendo dallo stanziamento di € 50 milioni previsto dall’art. 64, D.L. 18/2020.
  • Cassa integrazione – La particolare rilevanza della procedura di sanificazione legittima la richiesta di ammortizzatori sociali, per espressa previsione del DPCM 11.03.2020: per esempio, l’azienda potrà decidere di procedere alla sanificazione, oltre che all’esito della presenza di un caso confermato di COVID19, tutti i venerdì o una volta al mese; per quella giornata è possibile richiedere la cassa integrazione, sospendendo (in tutto o in parte) l’attività produttiva.