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Vendita divise sociali e gadget ai soci ai fini di “raccolta fondi”

QUESITO
Una a.s.d. iscritta al registro CONI, con solo Codice Fiscale e senza partita IVA, può acquistare divise sociali e venderle ai soci della stessa a.s.d. come raccolta fondi e pagate tramite un contributo volontario? Alla stessa maniera possono essere vendute ai soci altri tipi di gadget (tipo cappellini, borracce, borse ecc.) con il logo della a.s.d. sempre a titolo di raccolta fondi e pagati con contributi volontari?
RISPOSTA
La fattispecie descritta nel quesito è piuttosto frequente nella vita di un sodalizio sportivo gestito attraverso la forma giuridica dell’associazione sportiva dilettantistica in possesso del solo codice fiscale.

In generale, l’acquisto di prodotti nuovi (divise, cappellini, borracce, borse, eccetera) per la successiva rivendita, nei confronti di associati, tesserati o terzi, costituisce sempre esercizio di attività commerciale, intesa in senso stretto e quindi imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA (art. 148, co. 4, T.U.I.R. e art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972). Ciò, pertanto, rende necessaria l’attribuzione della partita IVA e il rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali, di tipo contabile e fiscale, ordinariamente conseguenti, salvo l’applicazione, ove previsto, di regimi di favore come quello ex l. 398/1991 o art. 145, T.U.I.R.

A tale regola generale sono tuttavia applicabili alcune eccezioni previste dalla normativa sopra richiamata:

  1. attività esercitata in forma assolutamente marginale e occasionale rispetto all’attività istituzionale di promozione di discipline sportive dilettantistiche e riconosciute (marginalità e occasionalità da valutare in termini qualitativi e quantitativi);
  2. attività esercitata dal sodalizio sportivo in qualità di “gruppo di acquisto” senza magazzino e senza applicazione di margini sul prezzo di acquisto;
  3. attività esercitata in concomitanza di eventi sportivi (massimo 2 eventi per anno) e nel limite di proventi complessivi (per i 2 eventi cumulativamente) pari a euro 51.645,69, come previsto dall’art. 25, co. 2, L. 133/1999 – i proventi realizzati rimangono comunque imponibili ai fini IVA.

In alternativa, l’a.s.d. potrebbe acquistare i prodotti di cui sopra e darli gratuitamente in uso agli associati o tesserati per la durata della stagione sportiva. Al termine della stagione sportiva tali prodotti non sarebbero più “nuovi” e l’associato o tesserato potrebbe trattenerli dietro versamento di una somma di denaro. Tale somma non rappresenterebbe più un corrispettivo imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA.

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Limite del reddito di lavoro dipendente percepito per i forfetari dal 2020

QUESITO
In conseguenza delle nuove cause ostative all’accesso del regime forfettario, si chiede come comportarsi per
la verifica del superamento della soglia del reddito di lavoro dipendente, considerato che l’emissione della
Certificazione Unica è in scadenza il 7.03.2020.
RISPOSTA
Il quesito riguarda un tema di assoluta centralità che necessita di un intervento chiarificatore. Sulla specifica
questione, infatti, il 17.01.2020 il Governo, durante un question time, ha precisato l’esigenza di venire incontro
a tutti quei contribuenti che non sono certi di avere oltrepassato i 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente, e
che potranno verificare tale condizione soltanto al ricevimento della loro Certificazione Unica nel mese di
marzo 2020.
In tal senso si è accennato alla possibilità di accettare, quale verifica del limite dei 30.000 euro, anche la
somma dei cedolini o buste paga ricevuti nel 2019, indipendentemente dal fatto che, successivamente,
dovesse risultare un dato diverso.
Ciò premesso, attualmente manca una precisazione ufficiale (Videoforum 2020 Italia Oggi).