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La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla “Certificazione Unica 2020”, che il sostituto d’imposta deve:
– trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9.3.2020 o il 2.11.2020 (termine di presentazione del modello 770/2020) se non contiene dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni;
– utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto percettore del reddito, entro il 31.3.2020.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– l’ambito applicativo della “Certificazione Unica 2020”;
– le novità della “Certificazione Unica 2020”;
– la trasmissione telematica della “Certificazione Unica 2020” all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “ordinario”, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
– la consegna della “Certificazione Unica 2020” al contribuente-sostituito, mediante il modello “sintetico”;
– il regime sanzionatorio.

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7.19022020_certificazione_unica_2020_invio_all_agenzia_delle_entrate_e_consegna