SCONTO SUL CORRISPETTIVO PER “SISMABONUS” ED “ECOBONUS”
Cessione della detrazione per interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico
Per effetto dell’art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, di cui, rispettivamente, agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.
ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni contenute nei co. 1 e 2 in commento sono entrate in vigore l’1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL 34/2019).
Tuttavia non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019 (a favore di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057, punto 2.1).
AMBITO OGGETTIVO
La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale riguarda:
- gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 – 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bisc. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013. Vi rientrano:
- gli interventi di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis 1 del TUIR relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
- gli interventi di cui alla suddetta lett. i) che, ai sensi dell’art. 16 co. 1-bis – 1-sexies del DL 63/2013, beneficiano di agevolazioni maggiorate in virtù del fatto che gli edifici sono ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. A seconda dei casi la detrazione, che compete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, può essere del 50%, del 70% o dell’80% (che a loro volta aumentano al 75% o all’85% se gli interventi antisismici sono realizzati sulle parti comuni del condominio);
- gli acquisti di immobili antisismici ai sensi del co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).
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