– CHE COSA PREVEDE IL NUOVO DCPM DEL 11 MARZO –
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività.
Le attività commerciali al dettaglio di prima necessità consentite dall’allegato 1 sono:
– Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); di carburante per autotrazione; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; di articoli igienico-sanitari; di articoli per l’illuminazione; edicole di giornali, riviste e periodici
– E poi negozi al dettaglio specializzati in: articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale; di piccoli animali domestici; di materiale per ottica e fotografia; di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
– E’ ugualmente autorizzato il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici
– Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo per la vendita di soli generi alimentari.
2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attività che offrono servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Uniche autorizzate ad aprire, come prevede, l’allegato 2, sono:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
4) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5) Il presidente della Regione potrà intervenire sul traposto pubblico per assicurare solo i servizi minimi essenziali. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà ridurre o sopprimere i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.
6) Gli uffici della pubblica amministrazioni dovranno assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile individuano le attività indifferibili da rendere con presenza di personale.
7) Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali il dpcm raccomanda che:
a) sia utilizzato al massimo lo smart working per le attività che possono essere svolte da casa o comunque a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
8) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Questo dunque l’ulteriore decreto. Vediamo allora le risposte alle principali domande, in attesa nella giornata del 12 marzo di ulteriori chiarimenti.
1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Anche le nuove misure approvate l’11 saranno valide per tutta Italia e non solo per la Lombardia che le aveva richieste.
2. Sono ancora previste zone rosse?
No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai le regole sono uguali per tutti.
– SPOSTAMENTI –
1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E’ comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
E’ previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
E’ sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.
In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo.
6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.
9. È consentito fare attività motoria?
Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.
10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio salvo per la vendita di generi alimentari e di prima necessità; e poi saranno aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie che dovranno comunque garantire la distanza di un metro. Dunque si potrà uscire per fare acquisti solo in queste attività. Son contenuti nell’allegato 1 del decreto dell11 marzo. L’elenco è in fondo all’articolo
11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
12. Sono separato divorziato, poso andare a trovare i miei figli?
Si, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.
– ATTIVITA’ PRODUTTIVE –
1. Le aziende possono continuare la propria attività produttiva e lavorativa?
Sì, le aziende possono restare aperte ma con alcune riserve: vanno incentivati il più possibile il lavoro agile, le ferie e i permessi. Chiudono però i servizi di mensa che non garantiscono la distanza di un metro di sicurezza. Restano chiusi i reparti aziendali non indispensabili per la produzione. In generale le industrie e le fabbriche potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive a condizione che assumano misure di sicurezza adeguate ad evitare il contagio. Dovranno limitare al massimo gli spostamenti interni e contingentare gli spazi comuni
2. Quali servizi di pubblica utilità rimangono aperti?
Saranno garantiti il funzionamento dei servizi bancari, postali, finanziari, assicurativi. Restano anche garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti e gli altri servizi di pubblica utilità che però saranno fortemente ridotti con provvedimenti dei presidenti della regione. (vedi sotto).
3. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
No, non sono previste limitazioni. Saranno garantite, nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che offrono beni e servizi rispetto a queste attività.
4. Potrò andare dal parrucchiere?
No sono sospese le attività per i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.
Sono autorizzati solo:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
– TRASPORTI –
1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
2. I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.
3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorative?
No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
Sì, le Regioni possono disporre la programmazione del trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione di corse, garantendo i servizi minimi essenziali. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.
– TEMPO LIBERO –
1. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
2. Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.
PUBBLICI ESERCIZI
1. Bar, Pub e ristoranti possono aprire regolarmente?
No. Da giovedì 12 marzo tutte le attività commerciali tranne negozi di generi alimentari e farmacie saranno.
2. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
SCUOLA
1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
UNIVERSITÀ
1. Cosa prevede il decreto per le università?
Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e
università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
3. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
4. Cosa succede a chi è in Erasmus?
Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.
– CERIMONIE ED EVENTI –
1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
– TURISMO –
1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
2. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.
PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI DERIVANTI, SIAMO IN ATTESA DI DISPOSIZIONI UFFICIALI CHE VERRANNO COMUNICATE NON APPENA DISPONIBILI.