La presente Circolare analizza le novità contenute nel DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”) in materia di sospensione dei versamenti, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
In particolare, vengono analizzati:
– la sospensione dei versamenti scadenti a novembre 2020 relativi all’IVA e alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 dai datori di lavoro privati.
Premessa
Con il DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 149/2020 è entrato in vigore il 9.11.2020, giorno stesso della sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le novità contenute nel DL 149/2020 in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, ad eccezione di quelle relative agli acconti fiscali che saranno oggetto di una successiva circolare.
Il DL 149/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Sospensione dei versamenti di novembre per iva e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
Con l’art. 7 del DL 149/2020 è stata prevista un’ulteriore sospensione di alcuni versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Versamenti interessati dalla sospensione
La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- all’IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono lunedì 16.11.2020.
Versamenti IVA
Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:
- sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020;
- sia il versamento in scadenza il 30.11.2020 relativo all’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al mese di settembre, da parte degli enti non commerciali (non soggetti passivi IVA) e dei produttori agricoli esonerati.
Esclusione del rimborso
I versamenti che potrebbero rientrare nella sospensione ma che sono già stati effettuati non possono essere chiesti a rimborso.
Versamenti esclusi dalla sospensione
Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.11.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:
- delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
- delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017;
- delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- dell’imposta sugli intrattenimenti.
Sono altresì esclusi dalla sospensione, ad esempio, i versamenti relativi:
- all’imposta di registro;
- al PREU.
Versamenti in acconto
L’art. 6 del DL 149/2020 amplia la platea dei soggetti che possono rinviare al 30.4.2021 il versamento degli acconti fiscali in scadenza il 30.11.2020.
L’argomento verrà approfondito nella successiva circolare.
Soggetti interessati dalla sospensione
Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti di cui all’art. 7 del DL 149/2020, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.
Rilevanza dell’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”
In pratica, sono previsti tre ambiti territoriali di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”.
L’individuazione di tali Regioni è soggetta ad aggiornamento mediante apposite ordinanze del Ministro della Salute.
Pertanto, qualora prima della scadenza del termine di versamento intervenga un aggiornamento della lista delle Regioni “arancione” o “rosse”, sarà possibile beneficiare della sospensione dei versamenti in esame, nel rispetto degli altri requisiti.
Irrilevanza della riduzione del fatturato o dei corrispettivi
Le nuove sospensioni dei versamenti non sono invece collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.
Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale
Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.
Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.
Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni “arancione” o “rosse”
La sospensione dei suddetti versamenti riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).
Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, si tratta quindi, rispettivamente, delle cosiddette:
- Regioni “arancione”, cioè delle Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
- Regioni “rosse”, cioè delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e della Provincia autonoma di Bolzano.
Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “arancione” o “rosse”
Come detto, tale elencazione delle Regioni “arancione” o “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.
Soggetti che svolgono altre attività economiche nelle Regioni “rosse”
Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate Regioni “rosse” (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) e che:
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
- ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.
Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.
Codice ATECO | Descrizione |
47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona NCA |
Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “rosse”
Come detto, tale elencazione delle Regioni “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento
mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi ai sensi dell’art. 7 del DL 149/2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
SOSPENSIONE DEI versamenti dei CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI dovuti nel mese di novembre
L’art. 11 del DL 149/2020 prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.
Soggetti interessati dalle misure restrittive
Ai sensi del co. 1 dell’art. 11 del DL 149/2020, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al DL 149/2020, di seguito riportati.
Codice ATECO | Descrizione |
49.32.10 | Trasporto con taxi |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente |
49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
52.21.90 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
85.52.09 | Altra formazione culturale |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
93.11.10 | Gestione di stadi |
93.11.20 | Gestione di piscine |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi NCA |
93.12.00 | Attività di club sportivi |
93.13.00 | Gestione di palestre |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi |
93.19.99 | Altre attività sportive NCA |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative NCA |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA |
50.30.00 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) |
61.90.20 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point |
74.20.11 | Attività di fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
85.51.00 | Corsi sportivi e ricreativi |
85.52.01 | Corsi di danza |
92.00.02 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus |
93.19.92 | Attività delle guide alpine |
74.30.00 | Traduzione e interpretariato |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
91.01.00 | Attività di biblioteche ed archivi |
91.02.00 | Attività di musei |
91.03.00 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
91.04.00 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi |
Esclusione dei premi INAIL
L’art. 11 co. 1 del DL 149/2020 prevede espressamente che la predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Soggetti operanti nelle c.d. Regioni “rosse”
Ai sensi del co. 2 dell’art. 11 del DL 149/2020, viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che:
- abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni “rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si veda il precedente § 2.4.2);
- appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del DL 149/2020 (si veda il precedente § 2.4.3).
Effettuazione dei versamenti sospesi
I contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell’art. 11 co. 1 e 2 del DL 149/2020 dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).
Lampedusa e Linosa – Proroga dei versamenti tributari e contributivi
L’art. 42-bis co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126, ha stabilito che i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza entro il 21.12.2020:
- entro la suddetta data del 21.12.2020;
- senza applicazione di sanzioni e interessi.
La norma in esame riprende il contenuto dell’art. 4 co. 1 del DL 8.9.2020 n. 111, entrato in vigore il 9.9.2020 e abrogato dalla legge di conversione del DL 104/2020, con salvezza dei relativi effetti.
Tale disciplina è stata modificata dall’art. 18 del DL 149/2020, prevedendo che:
- tali soggetti potranno effettuare entro il 21.12.2020, senza sanzioni e interessi, anche il versamento dei tributi scaduti nelle annualità 2018 e 2019;
- ad esclusione dell’IVA, i versamenti da effettuare sono ridotti al 40% dell’importo dovuto, nel rispetto, per i soggetti che svolgono attività economica, dei limiti comunitari in materia di aiuti di Stato “de minimis”.
Presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto previsto dal DL 149/2020, chi intende avvalersi di tale agevolazione dovrà presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.
Esclusione del rimborso
In ogni caso, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
54.11112020_emergenza_epidemiologica_da_coronavirus_dl_9_11_2020_n_149_c_d