Emvas Nessun commento

La presente Circolare riepiloga le novità riguardanti la determinazione della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’IVAFE, in scadenza il 30.11.2020 per i soggetti “solari”.
In particolare, vengono analizzati:
– la riduzione della misura dell’acconto complessivamente dovuto per i contribuenti che adottano il metodo previsionale;
– la modifica della misura delle rate di acconto;
– la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda o unica rata per i soggetti ISA, che è stata ampliata dall’art. 6 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”).

Premessa

La determinazione della seconda o unica rata degli ac­conti IRPEF, IRES, IRAP, delle relative addi­zionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’IVAFE, relativi al 2020, deve tenere conto delle novi­tà riepilogate nella tabella che segue e più avanti illustrate.

Fattispecie Norma di riferimento
Riduzione della misura dell’acconto complessivamente dovu­to per i contribuenti che adottano il metodo previsionale Art. 20 del DL 23/2020
Modifica della misura delle rate di acconto Art. 58 del DL 124/2019
Esclusione del versamento del primo acconto IRAP 2020 Art. 24 del DL 34/2020
Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata per i soggetti ISA Artt. 98 del DL 104/2020 e
6 del DL 149/2020

Riduzione dell’acconto calcolato con il metodo previ­sio­na­le

Mediante l’art. 20 del DL 23/2020 è stata, di fatto, prevista la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta suc­cessivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti “solari”), se questi ven­go­no calcolati con il c.d. “criterio previsionale”.

In particolare, la norma dispone l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per ome­s­so o insuf­ficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l’importo corrisposto sia al­me­no pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della di­chiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

Imposte interessate dalla riduzione

Oltre alle imposte espressamente citate dalla norma (IRPEF, IRES e IRAP), la riduzione si applica an­che alle relative imposte sostitutive e addizionali indicate di seguito (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.1).

Imposta sostitutiva o addizionale Norma istitutiva
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio Artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007
Imposta sostitutiva per il regime forfetario Art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014
Cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi Art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 55394/2011
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) Art. 19 co. 13 – 17 del DL 201/2011
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’e­ste­ro (IVAFE) Art. 19 co. 18 – 22 del DL 201/2011
Addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di in­ci­ta­men­­­­­to alla violenza Art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative Art. 2 del DL 138/2011
Addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finan­ziari e la Ban­ca d’Italia Art. 1 co. 65 della L. 208/2015
Addizionale IRES del 3,5% per i concessionari del settore dei tra­sporti Art. 1 co. 716 – 718 della L. 160/2019
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitaliz­za­zio­ne di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’ener­gia Art. 3 della L. 7/2009

Applicazione della riduzione ad entrambe le rate di acconto

Nonostante la rubrica del citato art. 20 (“Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno”), la dispo­si­zione si applica ad entrambe le rate dell’ac­conto dovuto per il suddetto periodo d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.2). Così, posto che, per il 2020, la som­ma dovuta a titolo di acconto sulla base della relativa di­chia­razione è pari all’80% dell’im­posta che si presume di conseguire per il me­de­simo anno (76% per la cedolare secca), ap­pare logico concludere per l’inapplicabilità delle previste sanzioni ove la prima rata risulti non inferiore:

  • al 32% (vale a dire, il 40% dell’80%) di tale imposta (o al 40%, cioè il 50% dell’80%, per i soggetti ISA);
  • ovvero, con riferimento alla cedolare secca, al 30,4% (vale a dire, il 40% del 76%) o al 38% (cioè il 50% del 76%, per i soggetti ISA).

Condizioni per l’applicazione della riduzione

Affinché operi la riduzione, è necessario che l’acconto sia calcolato con il metodo pre­vi­sio­na­le (adoperando, cioè, il riferimento dell’imposta che sarà dovuta per il 2020, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno, al netto delle rite­nu­te even­tual­­mente subite, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’im­posta spet­tan­ti).

Nessuna riduzione è, invece, prevista se l’acconto è determinato con il metodo storico, al quale restano quindi applicabili le regole generali.

Facoltà di raggiungere la soglia minima col ravvedimento operoso

Per scongiurare l’applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la so­glia mi­nima dell’80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omes­­so, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità.

Questo, a condizione che non sia ancora intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accer­tamento, comprese le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate al con­tri­buente, ine­renti agli esiti della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del DPR 600/73) e/o del controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/73).

In pratica, è possibile sanare l’omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti p­a­gando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.1).

Modifica della misura delle rate di acconto

L’art. 58 del DL 124/2019 ha mutato, a regime, la misura della prima e seconda rata de­gli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sosti­tutive, dovuti dai contri­buenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo del 40% (prima rata) e del 60% (seconda rata) dell’importo comples­si­va­mente dovuto, dal 2020 si versano due rate di pari importo (ognuna del 50%).

Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e se­con­da rata al 60%).

Soggetti interessati dalla modifica

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­va­ti gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata con­creta­men­te applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Per quanto non citati espressamente dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la nuova misura delle rate di acconto si applichi anche a coloro che partecipano a società, as­so­cia­zioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Imposte interessate dalla modifica

La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP (espressa-men­te citate dalla legge), anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’ac­conto, citate nella tabella riportata nel precedente § 2.1.

Effetti a regime

Per effetto delle modifiche, a partire dal 2020 la prima e la seconda rata di acconto sono dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura comples­siva­men­te dovuta.

Soggetti ISA

Per i citati soggetti ISA, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”):

  • sia la prima che la seconda rata di acconto sono dovute nella misura del 50%;
  • se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Soggetti estranei agli ISA

Per gli altri soggetti, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti “solari”):

  • la prima rata di acconto è versata in misura pari al 40%;
  • la seconda rata di acconto è dovuta nella misura del 60%;
  • se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Esclusione del versamento del primo acconto IRAP 2020

L’art. 24 del DL 34/2020 ha previsto che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’im­po­sta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i con­tribuenti “solari”) so­no esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), pur restando dovuto l’acconto relativo al medesimo periodo;
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”).

Limiti comunitari

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu­ni­ca­zio­ne della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti ai versamenti IRAP secondo le con­suete modalità.

Calcolo del primo acconto IRAP 2020 escluso dal pagamento

La norma specifica che il versamento della prima rata è escluso nella misura del:

  • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

L’importo così determinato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.

In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto, anche la prima, nonostante non sia stata corrisposta.

Ad avviso della circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2020 n. 27, in generale per determinare l’importo escluso dal versamento occorre adoperare il metodo storico, sempre che, con quest’ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettiva­men­te dovuta per il 2020.

In pratica, ipotizzando che il rigo IR21 (“Totale imposta”) della dichiarazione IRAP 2020 (base di computo dell’acconto “storico”) sia pari a 1.000,00 euro e che l’imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021 (ammesso che la numerazione rimanga la medesima), sia pari a 1.200,00 euro, l’importo del primo acconto IRAP 2020 non dovuto, che sarà scomputato dall’imposta dovuta a saldo per lo stesso 2020, è:

  • per un soggetto ISA, pari a 500,00 euro (vale a dire, il 50% di 1.000,00);
  • per un soggetto estraneo agli ISA, pari a 400,00 euro (vale a dire, il 40% di 1.000,00).

Laddove, invece, l’imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021, sia pari a 800,00 euro, il primo acconto IRAP 2020 esclu­so dal versamento, da scomputare dall’imposta dovuta a saldo per il 2020, non sarà più di 500,00 euro, per i soggetti ISA, e di 400,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA, bensì di:

  • 400,00 euro (vale a dire, il 50% di 800,00), per i soggetti ISA;
  • 320,00 euro (vale a dire, il 40% di 800,00), per i soggetti estranei agli ISA.

Tale metodo di calcolo rende, di fatto, lo “sconto” del primo acconto IRAP 2020 deter­mi­na­bile solo a posteriori e, cioè, solo dopo la chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce il versamento in esame.

Proroga del termine di versamento della seconda rata per i soggetti ISA

Per effetto degli artt. 98 del DL 104/2020 (c.d. “Agosto”) e 6 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi, dell’IRAP, delle relative addizionali e imposte sostitutive, dell’IVIE e dell’IVAFE, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).

Si ricorda che, in via ordinaria, la seconda o unica rata dei suddetti acconti deve essere corrisposta:

  • entro il 30.11.2020;
  • ovvero entro l’ul­timo giorno dell’undicesimo mese del­l’eser­ci­zio per i soggetti con periodo d’im­­posta non coincidente con l’anno solare.

Di fatto, per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES “solari”, il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, dal 30.11.2020 al 30.4.2021.

Per i soggetti “non solari”, invece, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d’imposta “a cavallo” che si aprono in una data compresa tra il 2.1.2020 e il 31.5.2020.

Infatti, per una società con esercizio 1.6.2020 – 31.5.2021, il secondo acconto, dovendo essere corrisposto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio, scadrebbe già “ordinariamente” il 30.4.2021, mentre, per una società con esercizio 1.7.2020 – 30.6.2021, la scadenza del termine “ordinario” sarebbe addirittura successiva, collocandosi al 31.5.2021.

Soggetti beneficiari

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Si tratta, in pratica, degli stessi soggetti interessati dalla modifica della misura delle rate di ac­­­conto al 50%, in precedenza riepilogati (si veda il precedente § 3.1).

Condizioni per fruire della proroga

In generale, la proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’an­no 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Tuttavia, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del DL 149/2020 (c.d. “Ristori-bis”), per determinati contribuenti esercenti le attività oggetto delle recenti restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, di seguito elencati, il differimento opera anche in assenza di tale riduzione.

Ristoratori ubicati nelle c.d. Regioni “arancione”

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei cor­rispettivi, gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratte­rizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordi­nanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 2 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).

Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni “arancione”, costituite, allo stato attuale, dalle Regioni Pu­glia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020).

Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “arancione”

Tale elencazione delle Regioni “arancione” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento me­dian­te l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della proroga in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

Soggetti ubicati nelle c.d. Regioni “rosse”

Beneficiano della proroga al 30.4.2021, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei cor­rispettivi, anche i soggetti ISA che, nel contempo:

  • esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epi­demiologica da COVID-19, individuate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall’Al­legato 1 al DL 149/2020, e nell’Allegato 2 al medesimo DL 149/2020;
  • hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del
    DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).

Si tratta, in pratica, delle c.d. Regioni “rosse”, costituite, allo stato attuale, dalle Regioni Lombar­dia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria e dalla Provincia autonoma di Bolzano (ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020).

Aggiornamento dell’elenco delle Regioni “rosse”

Tale elencazione delle Regioni “rosse” può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l’emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della proroga in esa­me, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

Attività interessate dalla sospensione o limitazione a causa dell’emergenza COVID-19

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 1 al DL 149/2020.

Codice ATECO Descrizione
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
52.21.90 Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio sen­za operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat­teni­mento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agen­zie di viaggio NCA
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi NCA
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 Altre attività sportive NCA
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative NCA
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
61.90.20 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 Corsi di danza
92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
96.01.10 Attività delle lavanderie industriali
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
52.21.30 Gestione di stazioni per autobus
93.19.92 Attività delle guide alpine
74.30.00 Traduzione e interpretariato
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00 Attività di musei
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

 

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.

 

Codice ATECO Descrizione
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona NCA

 

Scarica il documento

55.12112020_acconti_irpef_ires_irap_imposte_sostitutive_addizionali_e_patrimoniali