La presente Circolare analizza lo specifico contributo a fondo perduto previsto per gli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici a seguito dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, di cui all’art. 59 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), conv. L. 13.10.2020 n. 126, alla luce del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dall’agevolazione;
– la determinazione e la misura del contributo;
– la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza per accedere al contributo, i cui termini sono stabiliti dal 18.11.2020 al 14.1.2021;
– il divieto di cumulo con il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all’art. 58 del DL 104/2020, le cui domande devono essere presentate entro il 28.11.2020;
– le modalità di erogazione del contributo;
– i controlli e le sanzioni.
Premessa
L’art. 59 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), conv. L. 13.10.2020 n. 126, ha previsto la concessione di uno specifico contributo a fondo perduto agli esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici dei Comuni turistici.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471:
- sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per accedere al suddetto contributo a fondo perduto;
- è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza;
- sono stati definiti gli ulteriori elementi necessari per il riconoscimento del contributo in esame.
Soggetti interessati
L’art. 59 del DL 104/2020 convertito riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (c.d. “centri storici”) dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Comuni con maggiore presenza turistica straniera
Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici”.
I Comuni interessati vengono di seguito riportati, secondo quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello di istanza per accedere al contributo in esame.
Codice catastale | Comune | Provincia |
L736 | Venezia | VENEZIA |
L746 | Verbania | VERBANO-CUSIO-OSSOLA |
D612 | Firenze | FIRENZE |
H294 | Rimini | RIMINI |
I726 | Siena | SIENA |
G702 | Pisa | PISA |
H501 | Roma | ROMA |
C933 | Como | COMO |
L781 | Verona | VERONA |
F205 | Milano | MILANO |
L500 | Urbino | PESARO E URBINO |
A944 | Bologna | BOLOGNA |
E463 | La Spezia | LA SPEZIA |
H199 | Ravenna | RAVENNA |
A952 | Bolzano | BOLZANO-BOZEN |
A794 | Bergamo | BERGAMO |
Codice catastale | Comune | Provincia |
E715 | Lucca | LUCCA |
F052 | Matera | MATERA |
G224 | Padova | PADOVA |
A089 | Agrigento | AGRIGENTO |
I754 | Siracusa | SIRACUSA |
H163 | Ragusa | RAGUSA |
F839 | Napoli | NAPOLI |
B354 | Cagliari | CAGLIARI |
C351 | Catania | CATANIA |
D969 | Genova | GENOVA |
G273 | Palermo | PALERMO |
L219 | Torino | TORINO |
A662 | Bari | BARI |
Soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni (e non solo, quindi, ai “centri storici”).
Condizione del calo del fatturato
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Soggetti che hanno iniziato l’attività
Il contributo spetta anche in assenza di tale condizione del calo del fatturato, in relazione ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.
Secondo quanto indicato nel provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471, il contributo non spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2020.
Determinazione e Misura del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”). In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
- 15%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro.
Contributo minimo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:
- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 al 30.6.2020.
Contributo massimo
L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.
Irrilevanza fiscale del contributo
Il contributo a fondo perduto in esame è un contributo in conto esercizio, che però:
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Presentazione dell’apposita istanza per accedere al contributo
Per accedere al contributo a fondo perduto in esame occorre presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 12.11.2020
n. 352471.
Contenuto dell’istanza
Nell’istanza il richiedente deve dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del co. 1 dell’art. 59 del DL 104/2020.
L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’altro:
- la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019;
- l’indicazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019;
- il codice catastale dei predetti Comuni;
- l’indicazione che il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dall’1.7.2019;
- l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
- il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
Modalità e termini di presentazione dell’istanza
L’istanza:
- è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
- è trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, mediante tale servizio web;
- deve essere trasmessa a partire dal 18.11.2020 ed entro il 14.1.2021.
Ricevute
A seguito della presentazione dell’istanza:
- è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
- entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento del contributo ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).
Presentazione di una istanza sostitutiva
È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa:
- se non è stata ancora emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente;
- entro il suddetto termine del 14.1.2021.
Presentazione della rinuncia
È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.
Se la rinuncia viene trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza (seconda ricevuta), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo, se erogato.
Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC
Al soggetto richiedente viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.
Divieto di cumulo con il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione
Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto di cui all’art. 59 del DL 104/2020 non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui al precedente art. 58.
Con l’art. 58 del DL 104/2020 convertito è stato infatti previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:
- in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);
- con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), nonché, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi).
Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
Le disposizioni attuative del contributo di cui all’art. 58 del DL 104/2020 sono state stabilite con il DM 27.10.2020 (pubblicato sulla G.U. 6.11.2020 n. 277) e l’avviso del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12.11.2020 n. 9310308.
In particolare, le domande per il contributo di cui all’art. 58 del DL 104/2020 possono essere presentate:
- dal 15.11.2020 al 28.11.2020, in via telematica, attraverso il Portale della ristorazione (https://www.portaleristorazione.it);
- oppure dal 16.11.2020 al 28.11.2020 in formato cartaceo, presso gli sportelli degli uffici postali, negli orari di sportello.
Presentazione domanda per un solo contributo
Le imprese potenzialmente interessate ad entrambi i contributi a fondo perduto di cui agli artt. 58 e 59 del DL 104/2020 possono presentare richiesta per uno solo di essi.
Erogazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto di cui all’art. 59 del DL 104/2020:
- sulla base delle informazioni contenute nell’istanza;
- mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.
L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Limiti comunitari
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.
Controlli successivi
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:
- il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA;
- controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.
Sanzioni
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate:
- recupera il contributo non spettante, con i relativi interessi;
- irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento operoso.
L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).
Recupero dell’agevolazione
L’atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
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