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La presente Circolare analizza le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi a fondo perduto previsti dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”) e dal DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”), qualora non sia già stato richiesto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), sulla base di quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2020 n. 358844 e tenendo conto delle modifiche apportate con il DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. “Ristori-ter”).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalle agevolazioni;
– la determinazione e la misura del contributo;
– la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza per accedere ai contributi, i cui termini sono stabiliti dal 20.11.2020 al 15.1.2021;
– le modalità di erogazione del contributo;
– i controlli e le sanzioni.

1. Premessa

L’art. 1 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”) e l’art. 2 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. DL “Ristori-bis”) hanno introdotto contributi a fondo perduto destinati agli operatori economici interessati dalle nuove misure restrittive, disposte dai DPCM 24.10.2020 e 3.11.2020.

L’erogazione di tali contributi avviene:

  • con modalità automatica, se il beneficiario del contributo “Ristori” o “Ristori-bis” aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (c.d. DL “Rilancio”) a seguito della presentazione dell’istanza nel periodo 15.6.2020 – 13.8.2020 (25.6.2020 – 24.8.2020 per gli eredi che proseguono l’attività del deceduto);
  • a seguito della presentazione telematica di un’apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal c.d. DL “Rilancio”.

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2020 n. 358844:

  • sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per accedere ai suddetti contributi a fondo perduto;
  • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza;
  • sono stati definiti gli ulteriori elementi necessari per il riconoscimento del contributo in esame.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una guida dedicata ai contributi in esame.

Con il DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. DL “Ristori-ter”), pubblicato sulla G.U. 23.11.2020 n. 291 ed entrato in vigore il 24.11.2020, è stato inserito un nuovo codice ATECO nell’elenco delle attività che possono beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’art. 2 del DL “Ristori-bis”.

2 Contributo a fondo perduto del DL “RISTORI”

Con l’art. 1 del DL 137/2020, come modificato dall’art. 1 del DL 149/2020, è stato previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive.

2.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

  • con partita IVA attiva al 25.10.2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza o di predisposizione del mandato di pagamento automatico;
  • individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dal DL 149/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi; si veda il successivo § 2.3);
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

2.2 calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019.

Comuni oggetto di precedenti calamità

Ai soggetti che nell’istanza per il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 hanno barrato la casella relativa al domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni oggetto di precedente calamità con stato di emergenza ancora in corso al 31.1.2020, il nuovo contributo spetta e viene erogato solo se, in base agli importi indicati, si è verificato il calo del fatturato e dei corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 di almeno un terzo (così la guida Agenzia delle Entrate novembre 2020).

2.3 determinazione del contributo

L’ammontare del contributo è determinato:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 50% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020;
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 50% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza che viene trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

 

Pertanto, per gli aventi diritto che non avevano presentato l’istanza per il precedente contributo a fondo perduto, l’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive.

Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 20%, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000,00 euro;
  • 15%, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 superano i 400.000,00 euro ma non l’importo di 1 milione di euro;
  • 10%, se i ricavi o compensi dell’anno 2019 superano 1 milione di euro.

 

Se inferiore, il risultato viene ricondotto ad un importo minimo di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per una delle quote percentuali (pari, nello specifico, al 50%, 100%, 150%, 200% o 400%) differenziate per settore economico e indicate nell’Allegato 1 al DL 137/2020 (come sostituto dall’art. 1 del DL 149/2020), di seguito riportato.

 

Codice ATECO Percentuale
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA 100,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence 150,00%
Codice ATECO Percentuale
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrat-tenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi NCA 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive NCA 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA 200,00%
Codice ATECO Percentuale
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative NCA 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA 100,00%
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 – Attività di fotoreporter 100,00%
742019 – Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 – Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 – Corsi di danza 100,00%
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 100,00%
960110 – Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 – Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 – Attività delle guide alpine 200,00%
743000 – Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 – Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 – Attività di musei 200,00%
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%

 

Estensione dei codici ATECO – Abolizione

L’art. 8 co. 5 del DL 149/2020 (“Ristori-bis”) prevedeva che, con uno o più DM, potessero essere individuati ulteriori codici ATECO; tale disposizione è stata però abrogata dall’art. 4 co. 1 del DL 154/2020 (“Ristori-ter”).

Incremento del 50% per alcune attività nelle c.d. Regioni “arancioni” o “rosse”

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 137/2020 è aumentato di un ulteriore 50%, rispetto alla quota indicata nel suddetto Allegato 1, per determinate attività con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (si tratta delle c.d. Regioni “arancioni” o “rosse”).

In particolare, si tratta delle seguenti attività:

  • gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (codici ATECO 561030 e 561041);
  • bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000);
  • alberghi (codice ATECO 551000).

 

In tali casi, la quota percentuale del contributo è quindi elevata dal 150% al 200%.

Ammontare massimo del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

2.4 irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP (per effetto del rimando all’art. 25 co. 7 del DL 34/2020).

2.5 Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

3 Contributo a fondo perduto per i soggetti IVA che operano nelle c.d. regioni “rosse” (contributo dl “ristori-bis”)

Con l’art. 2 del DL 149/2020 viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM 3.11.2020.

3.1 Soggetti beneficiari

Il contributo in esame è riconosciuto ai soggetti:

  • con partita IVA attiva al 25.10.2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza o di predisposizione del mandato di pagamento automatico;
  • individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
  • con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020 (c.d. Regioni “rosse”).

 

Di seguito si riportano i settori economici indicati nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020.

 

Codice ATECO Descrizione
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
Codice ATECO Descrizione
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’im­bal­­laggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di ab­bigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agri­col­tura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA

 

Codice ATECO Descrizione
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona NCA

Integrazione dei codici ATECO da parte del c.d. DL “Ristori-ter”

Con l’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”) è stato inserito nel suddetto Allegato 2 al DL 149/2020 il codice ATECO 47.72.10 “Commercio al dettaglio di calzature e accessori”.

3.2 determinazione del contributo

Il contributo è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 – 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020.

Tale Allegato prevede attualmente un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO indicati.

3.3 irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

3.4 Limiti comunitari

Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).

4 Presentazione dell’apposita istanza per accedere ai con­tri­­­buti

Per accedere ai suddetti contributi a fondo perduto dei DL “Ristori” e “Ristori-bis”, i soggetti che non avevano presentato domanda per il precedente contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (“Rilancio”) devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 20.11.2020 n. 358844.

4.1 Contenuto dell’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’altro:

  • la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019;
  • l’indicazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019;
  • l’indicazione che il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA dopo il 31.12.2018;
  • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

4.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario, in via telematica:

  • mediante il servizio web disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’applicativo “Desktop telematico”;
  • dal 20.11.2020 ed entro il 15.1.2021.

4.3 Ricevute

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento del contributo ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”).

4.4 Presentazione di una istanza sostitutiva

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa:

  • se non è stata ancora emessa la ricevuta di accoglimento dell’istanza precedente;
  • entro il suddetto termine del 15.1.2021.

4.5 Presentazione della rinuncia

È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo, se erogato.

4.6 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque inviata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.

5 Erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • sulla base delle informazioni contenute nell’istanza;
  • mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo co­dice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro tempora­­neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

6 Controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­mento delle imposte sui redditi;
  • ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi te­lematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA nonché ai dati delle dichiara­zioni IVA;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

7 Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, l’Agenzia delle Entrate:

  • recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

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58_24112020_emergenza_epidemiologica_da_coronavirus_contributi_a_fondo_perduto