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La presente Circolare analizza il contenuto:
– dei provv. Agenzia delle Entrate 16.10.2020 n. 329652 e 329676, con i quali sono state emanate le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pagamento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%;
– del DM 19.10.2020, con il quale sono stati definiti, in particolare, le nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria e le modalità attraverso le quali gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti alla suddetta comunicazione potranno assolvere l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

  1. Premessa

Con i provv. 16.10.2020 n. 329652 e 329676, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di coordinamento tra l’obbligo di comunicare i dati degli oneri detraibili ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e l’obbligo di sostenere le spese con modalità di pa­ga­mento tracciabili affinché si possa beneficiare della detrazione IRPEF del 19%.

 

Con il successivo DM 19.10.2020, pubblicato sulla G.U. 29.10.2020 n. 270, sono stati invece definiti, in particolare:

  • le nuove informazioni da includere nei dati delle spese sanitarie e veterinarie da inviare al Si­stema Tessera Sanitaria;
  • i nuovi termini di effettuazione delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria;
  • le modalità attraverso le quali gli esercenti attività di commercio al dettaglio tenuti alla sud­det­ta co­municazione potranno assolvere l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi gior­na­lieri all’Agenzia delle Entrate mediante l’invio di questi ultimi al Sistema Tessera Sanitaria.

2 Comunicazione degli Oneri detraibili al 19% – obbligo di trac­­ciabilità

2.1 Obbligo di pagamenti tracciabili dall’1.1.2020

Per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Spese escluse dall’obbligo di tracciabilità

Ai sensi dell’art. 1 co. 680 della L. 160/2019, l’obbligo di tracciabilità non si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

 

Sono inoltre escluse dall’obbligo di tracciabilità di cui alla suddetta L. 160/2019 le spese sostenute in relazione ad oneri che danno diritto:

  • ad una detrazione IRPEF con percentuale diversa dal 19%;
  • alla deduzione dal reddito complessivo.

2.2 Comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

Con il provv. 16.10.2020 n. 329676, è stato quindi stabilito che, ai fini dell’elaborazione della di­chiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, i dati delle spese sani­tarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria sono esclusi­va­mente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità tracciabili di cui all’art. 1 co. 679 della
L. 160/2019.

 

Fanno eccezione le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici o relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sa­nitario Nazionale, le quali, essendo escluse dall’obbligo di tracciabilità ai sensi del suddetto art. 1 co. 680 della L. 160/2019, dovranno continuare ad essere comunicate all’Agenzia delle Entrate, da parte del Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dalle modalità di pagamento.

2.3 Comunicazione dei dati relativi agli altri oneri detraibili al 19%

Analogamente, con il provv. 16.10.2020 n. 329652, in relazione agli altri oneri detraibili al 19% diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, è stato stabilito che, ai fini dell’elaborazione della dichia­razione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria vanno indicati esclusivamente i dati relativi agli oneri sostenuti con le previste modalità tracciabili.

 

Rientrano quindi in questo secondo ambito, ad esempio, le comunicazioni all’Agenzia delle En­tra­te dei dati relativi:

  • agli interessi passivi e agli oneri accessori sostenuti per mutui agrari e fondiari;
  • ai premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità perma­nente e per il rischio di non autosufficienza;
  • alle spese per l’istruzione universitaria;
  • alle spese per l’istruzione scolastica (per gli anni d’imposta 2020 e 2021, l’invio di tali dati è facoltativo, secondo quanto disposto dal DM 10.8.2020);
  • alle rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili;
  • alle spese funebri.

2.4 Controllo delle modalità di pagamento

Per effetto di quanto stabilito dai suddetti provvedimenti, il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati degli oneri detraibili al Sistema Tessera Sanitaria o all’Anagrafe Tributaria è quindi tenuto:

  • a verificare le modalità di pagamento delle spese la cui detraibilità IRPEF del 19% è subor­dinata all’utilizzo di strumenti tracciabili, a partire dalle spese sostenute dall’1.1.2020;
  • in relazione alle spese diverse da quelle sanitarie e veterinarie, a non inserire nelle comu­ni­­cazioni di dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate le spese sostenute con modalità di pagamento (es. contanti) che non consentono più di beneficiare della detrazione.

Spese sanitarie e veterinarie

In relazione alle spese sanitarie e veterinarie, infatti, i dati da comunicare al Sistema Tessera Sa­nitaria continuano a riguardare tutte le spese sostenute, specificando però la modalità con la quale è avvenuto il relativo pagamento (si veda il successivo § 3.1).

 

Sarà poi il Sistema Tessera Sanitaria che, tramite sistemi informatici:

  • verificherà la modalità di pagamento;
  • escluderà dall’invio all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei red­diti precompilate, le spese sostenute che non hanno rispettato l’obbligo di tracciabilità del pa­gamento.

2.5 Effetti ai fini sanzionatori

In relazione alle spese diverse da quelle sanitarie e veterinarie, tale impostazione potrebbe quindi avere conseguenze sanzionatorie in capo al soggetto obbligato alla comunicazione, in quanto l’in­serimento nella comunicazione di spese non detraibili per mancanza del requisito della trac­cia­bilità potrebbe configurare una comunicazione “errata”.

 

Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014 e dell’art. 78 co. 26 della L. 413/91, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è infatti soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo di 50.000,00 euro.

 

In caso di errata comunicazione, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ri­dotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

3 Spese sanitarie e veterinarie – Invio dei dati al Sistema tes­sera sanitaria – Dati delle fatture e dei corrispettivi

3.1 Informazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria

Il DM 19.10.2020 stabilisce che, in linea generale, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, i dati delle spese sanitarie e veterinarie continuano ad essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le modalità previste dai decreti attuativi dell’art. 3 del DLgs. 175/2014.

Spese sostenute dall’1.1.2020

Per le spese sostenute a partire dall’1.1.2020 in relazione alle quali sia previsto l’obbligo di trac­ciabilità, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere anche le informazioni rela­tive alle modalità di pagamento.

Tale informazione relativa alle modalità di pagamento non è invece necessaria in relazione alle casistiche di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui all’art. 1 co. 680 della L. 160/2019 (si ve­da il precedente § 2.1).

Spese sostenute dall’1.1.2021

Per le spese sostenute a partire dall’1.1.2021, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve includere, oltre alle informazioni relative alle modalità di pagamento, anche:

  • il tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di do­cu­mento;
  • l’aliquota IVA o la natura della singola operazione ai fini IVA;
  • l’esercizio, da parte del cittadino, dell’opposizione alla messa a disposizione dei dati all’Agen­zia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (in tal caso, non vie­ne trasmesso il codice fiscale dell’assistito).

3.2 Termini di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Il termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della predisposizione delle dichia­razioni dei redditi precompilate, viene modificato a decorrere dalle spese sostenute dal 2021.

Spese sostenute nel 2020

Per i dati relativi alle spese sostenute nel 2020, resta fermo l’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria entro la fine del mese di gennaio 2021.

Spese sostenute dall’1.1.2021

In relazione ai dati relativi alle spese sostenute dall’1.1.2021, invece, la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

In pratica, la periodicità di comunicazione dei dati viene modificata da annuale a mensile.

Ad esempio:

  • in relazione ai documenti fiscali datati gennaio 2021, la trasmissione dovrà avvenire entro il 28.2.2021;
  • in relazione ai documenti fiscali datati febbraio 2021, la trasmissione dovrà avvenire entro il 31.3.2021;
  • in relazione ai documenti fiscali datati marzo 2021, la trasmissione dovrà avvenire entro il 30.4.2021.

3.3 modalità di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria deve avvenire nel rispetto del disciplinare tecnico di cui all’Allegato A al DM 19.10.2020.

3.4 Invio dei corrispettivi giornalieri

A partire dal 2021, i soggetti tenuti sia all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia alla me­morizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, do­vranno assolvere quest’ultimo obbligo mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria (art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015).

Fino al 31.12.2020, invece, tale modalità di invio dei dati costituisce soltanto una facoltà.

 

Pertanto, il DM 19.10.2020 stabilisce che i soggetti in esame:

  • entro il 31.12.2020, possono comunicare, mediante apposita funzionalità disponibile sul por­tale sistemats.it., la volontà di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tes­sera Sa­nitaria (l’invio dovrà essere effettuato includendo i dati delle spese sanitarie e vete­ri­narie ri­portati sul documento commerciale);
  • a decorrere dall’1.1.2021, invece, dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi al Sistema Tes­sera Sanitaria mediante i registratori telematici, entro i termini di cui all’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015 (ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione).

Partecipazione degli acquisti alla “lotteria degli scontrini”

A partire dall’1.1.2021 prenderà avvio la c.d. “lotteria degli scontrini” e anche gli acquisti effettuati presso esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria consentiranno ai contribuenti di partecipare alle estrazioni dei premi messi in palio, purché sia comunicato all’esercente il c.d. “codice lotteria” in luogo del codice fiscale. Infatti, non consentiranno di partecipare alla lotteria gli acquisti per i quali il contribuente richiede l’acquisizione del codice fiscale ai fini delle detrazioni e deduzioni IRPEF (provv. Agenzia delle Entrate 11.11.2020 n. 351449).

3.5 Effetti dell’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria assolve gli obblighi relativi alla:

  • dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 175/2014;
  • trasmissione dei dati delle fatture per le quali non può essere emessa fattura tramite il Si­ste­ma di Interscambio, ai sensi dell’art. 10-bis del DL 119/2018;
  • memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 co.
    6-quater del DLgs. 127/2015.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10-bis del DL 119/2018 e dell’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, è vietato emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio per:

  • i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, in relazione alle fatture i cui dati so­no da inviare al Sistema Tessera Sanitaria;
  • i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

 

In base alle norme citate, il divieto opera per i periodi d’imposta 2019 e 2020. Tuttavia, il disegno

 

di legge di bilancio 2021, in corso di approvazione parlamentare, ne prevede l’applicazione anche per il periodo d’imposta 2021.

3.6 Disponibilità e consultazione dei dati

I dati delle spese sostenute a partire dal 2020, acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria e aggregati per tipologia di spesa, sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ai fini della dichia­razione precompilata, fatta eccezione per i dati relativi alle spese per le quali il pagamento risulta effettuato con strumenti non tracciabili, a meno che si tratti di spese non soggette all’obbligo di tracciabilità.

Il cittadino potrà consultare i dati delle spese sanitarie (compresi quelli relativi alla modalità di pagamento) mediante le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, salvo che per i dati in rela­zione ai quali è stata esercitata l’opposizione da parte del medesimo soggetto.

3.7 integrazione della dichiarazione precompilata

Per correggere o integrare i dati inseriti nella dichiarazione precompilata mediante le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, occorrerà indicare anche la modalità di pagamento utilizzata e le altre informazioni aggiuntive (tipo di documento e trattamento IVA).

3.8 attività di controllo

I dati fiscali (ad eccezione del codice fiscale dell’assistito) delle fatture emesse per prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, nonché i dati fiscali dei corrispettivi giornalieri, saranno messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di controllo definite, rispet­tivamente, dall’art. 10-bis del DL 119/2018 e dall’art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015.

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