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Il concordato preventivo rappresenta una sorta di “accordo” tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente: la prima propone un reddito di impresa o di lavoro autonomo, per ciascun anno oggetto di concordato, e il valore della produzione ai fini IRAP (per i contribuenti che ancora scontano tale imposta); al contribuente spetta la scelta se aderire o meno, impegnandosi, in caso affermativo, a versare le imposte sulle somme concordate, in luogo che sul reddito e sul valore della produzione IRAP effettivamente conseguiti.

BENEFICI IN CASO DI ADESIONE AL CONCORDATO

In caso di adesione al concordato, al contribuente vengono riconosciuti i seguenti benefici:

➔ riconoscimento integrale del regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2024;

➔ i periodi di imposta oggetto di concordato non sono accertabili ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973. Ciò non significa, tuttavia, che una verifica sia impossibile: infatti, resta comunque ferma la possibilità per i soggetti verificatori di effettuare accessi, ispezioni o verifiche il cui esito negativo potrebbe determinare la decadenza dai benefici del concordato.

SOGGETTI AMMESSI

Fermo restando che il concordato è, in questa prima fase di introduzione, biennale per i soggetti ISA (anni di imposta 2024 e 2025) e limitato al 2024 per i forfettari, possono guardare al nuovo istituto:

➔ i contribuenti cui si applicano gli ISA per l’anno di imposta precedente alle annualità oggetto di concordato; pertanto, un soggetto ISA non può accedere al concordato se, per la presenza di una qualsiasi delle cause di esclusione, non è soggetto ISA per l’anno di imposta 2023;

➔ i contribuenti in regime forfettario, esclusi quelli che hanno aperto posizione IVA nell’anno di imposta 2023.

CONDIZIONI DI ACCESSO

Per l’accesso al concordato preventivo è necessario che alla data di adesione al concordato stesso, con riferimento al periodo di imposta precedente al quale si riferisce la proposta (e quindi, nel nostro caso, il 2023):

➔ non siano presenti debiti tributari, o che siano comunque stati estinti quelli d’importo pari o superiore a 5.000 euro (comprese sanzioni ed interessi) per quanto riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;

➔ non siano presenti contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Non rientrano nel computo cui sopra i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, a condizione che la rateazione venga regolarmente onorata e che, pertanto, il contribuente non sia decaduto dalla rateazione stessa.

CAUSE DI ESCLUSIONE

E’ esclusa la possibilità di aderire al concordato in caso di:

➔ mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in anche uno solo dei tre periodi di imposta precedenti agli anni di applicazione del concordato (laddove la dichiarazione fosse dovuta);

➔ condanna per reati tributari commessi negli ultimi tre anni di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (anche in caso di patteggiamento). A rilevare sono i reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, nonché i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

GLI EFFETTI IN CASO DI ADESIONE

Laddove il contribuente aderisca al concordato preventivo, lo stesso si impegna a considerare, quale reddito di impresa o di lavoro autonomo tassabile per gli anni oggetto di concordato, quelli risultanti dalla proposta avanzata dall’amministrazione finanziaria, accettata dal contribuente stesso. Medesime considerazioni valgono quanto al valore della produzione ai fini IRAP, per i soggetti che ancora scontano l’imposta regionale sulle attività produttive. Quanto sopra vale indipendentemente dalle effettive risultanze ai fini reddituali e IRAP, sia che le stesse risultino superiori o inferiori a quanto concordato.

RISCHI IN CASO DI MANCATA ADESIONE

In caso di mancata adesione, il D.Lgs. n. 13/2024 prevede che l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Quanto sopra non significa che venga automaticamente effettuato un controllo o un accertamento in caso di mancata adesione, bensì semplicemente che il contribuente potrebbe essere maggiormente oggetto di attenzione, così come accade in caso di esito ISA pari o inferiore a 6.

A tal proposito il decreto MEF del 14 giugno 2024, che ha stabilito le modalità attuative del concordato preventivo biennale per i soggetti ISA con riferimento alla formulazione della proposta di concordato per gli anni 2024 e 2025, precisa che “i risultati dei trattamenti [n.d.r.: automatizzati finalizzati alla predisposizione della proposta di concordato] vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell’attuazione dell’art. 34 del decreto legislativo [n.d.r. D.Lgs. n. 13/2024] resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio”.

TEMPISTICHE DI ADESIONE ED EFFETTI SUI VERSAMENTI

Allo stato attuale la norma prevede quanto ai versamenti che:

➔ i soggetti ISA (indipendentemente dalla presenza di cause di esclusione, salvo il caso di superamento dell’ammontare massimo di ricavi o compensi e indipendentemente dall’adesione al concordato)

➔ i contribuenti in regime forfettario (indipendentemente dall’adesione al concordato)

➔ i contribuenti in regime di vantaggio (che non sono interessati dal concordato)

devono effettuare il versamento del saldo imposte 2023 e del primo acconto imposte 2024 (in toto, o quanto meno la prima rata) entro il 31 luglio 2024.

Il decreto correttivo CPB, approvato in via preliminare il 20 giugno 2024, prevede a favore dei medesimi soggetti la possibilità di versare entro venerdì 30 agosto, con maggiorazione dello 0,4%.

L’eventuale adesione al concordato dovrà essere espressa in sede di modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, quadro CPB o LM, entro il termine di trasmissione telematica.

Il decreto correttivo CPB, approvato in via preliminare il 20 giugno 2024, prevede lo slittamento dei termini, attualmente fissati nel 15 ottobre 2024, al 31 ottobre 2024.

Per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti rimandiamo alla circolare di studio in allegato.

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