Concordato preventivo biennale
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La presente Circolare riepiloga i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, contenuti nella circ. 17.9.2024 n. 18 e nella ris. 19.9.2024 n. 48.
In particolare, vengono analizzati i chiarimenti riguardanti:
– il termine di adesione al concordato;
– la situazione debitoria pregressa;
– la causa di esclusione relativa al compimento di operazioni straordinarie;
– la verifica di una causa di esclusione dagli ISA;
– il superamento del limite di ricavi e compensi per il regime forfetario;
– l’applicazione e il versamento della maggiorazione degli acconti 2024 calcolati con il metodo storico;
– l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.

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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – PREMESSA:

Con gli artt. 6 – 39 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 è stato disciplinato il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni (soggetti che applicano gli ISA e con-tribuenti forfetari ex L. 190/2014).
Attraverso tale istituto è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Per i contribuenti che applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 l’adesione al concordato preventivo è prevista, in sede di prima applicazione, per il solo periodo d’imposta 2024.
Il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA.
Il concordato preventivo biennale è stato oggetto di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, mediante:
•  la circ. 17.9.2024 n. 18, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti sistematici sul nuovo istituto;
•  la ris. 19.9.2024 n. 48, con la quale sono stati approvati i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sul reddito concordato incrementale rispetto a quello dichiarato e della maggiorazione degli acconti d’imposta calcolati con il metodo storico.
Di seguito si segnalano i principali chiarimenti.

TERMINE DI ADESIONE AL CONCORDATO

L’adesione al concordato preventivo deve essere espressa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31.10.2024 per i soggetti “solari”.
Trattandosi di un termine perentorio, l’accettazione della proposta:
•  può essere espressa anche con una dichiarazione correttiva nei termini (cioè presentata entro il 31.10.2024 per i soggetti “solari”);
•  ma non con una dichiarazione tardiva (ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del ter-mine).

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