CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
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La presente Circolare analizza le ulteriori novità in materia di concordato preventivo biennale e di regime del ravvedimento, previste dall’art. 7 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. “collegato” alla legge di bilancio 2025).
In particolare, è stato previsto che possono aderire al regime del ravvedimento anche i soggetti che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 non hanno applicato gli ISA per effetto di:
– una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19;
– una condizione di non normale svolgimento dell’attività.
Vengono inoltre analizzati gli ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale contenuti nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate ad alcune FAQ.

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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – PREMESSA:

Gli artt. 2-ter e 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. “Omnibus”), inseriti in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143, hanno introdotto due misure, di segno opposto, legate al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024 (CPB); si tratta, in particolare:

  • della riduzione delle soglie oltre le quali si applicano le sanzioni accessorie di cui all’art. 21 del DLgs. 472/97, in caso di mancato accesso o decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • del nuovo regime di ravvedimento, che consente di sanare le violazioni commesse nelle annualità 2018-2022 dietro pagamento di un’imposta sostitutiva; la misura è riservata ai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.

Di seguito si illustrano le principali caratteristiche delle suddette novità, tenendo conto dell’estensione del regime del ravvedimento ai soggetti esclusi dagli ISA, introdotta dall’art. 7 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2025).

Ulteriori chiarimenti ufficiali sul concordato preventivo biennale

Vengono inoltre segnalati i principali ulteriori chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale diffusi il 15 e il 17.10.2024 dall’Agenzia delle Entrate, mediante risposte ad alcune FAQ.

Soglie ridotte per l’applicazione delle sanzioni accessorie

L’art. 21 del DLgs. 472/97 individua le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

  • interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  • interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  • interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’e­ser­cizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e loro sospensione;
  • sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nel precedente punto.

Tali sanzioni accessorie si applicano, in linea generale, quando è irrogata una sanzione amministrativa in materia di imposte dirette e IVA superiore a 50.000,00 euro, per un periodo da 3 a 6 mesi; la durata può essere elevata fino a 12 mesi se la sanzione irrogata è superiore a 100.000,00 euro.

Per effetto dell’art. 2-ter del DL 113/2024 convertito, le citate soglie vengono tuttavia dimezzate in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale nei confronti dei contribuenti che, in relazione ai medesimi periodi d’imposta:

  • non hanno aderito al concordato preventivo biennale;
  • hanno aderito al concordato preventivo biennale, con successiva decadenza dall’istituto.

Tale misura ha carattere generale (cioè vale sia per i soggetti ISA che per i contribuenti forfetari che soddisfano le condizioni di accesso al concordato preventivo), e non è limitata al concordato preventivo biennale 2024-2025.

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