La presente Circolare analizza la proroga dei termini prevista dall’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 per effettuare i versamenti:
– risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
– che scadono il 30.6.2024;
– in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga;
– gli effetti della proroga in caso di opzione per la rateizzazione dei versamenti.#PROROGA #TERMINI #VERSAMENTI #ISA #REGIMEFORFETARIO #REGIMEDIVANTAGGIO #EFFETTI #RATEIZZAZIONE
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – premessa:
Con l’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 sono stati prorogati al 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2024;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
Sebbene l’introduzione della proroga dei versamenti sia legata al fatto che si tratta del “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale”, la sua efficacia ha portata generale, includendo anche contribuenti che non potrebbero aderire al concordato preventivo, quali:
- i contribuenti soggetti agli ISA, ma per i quali operano cause di esclusione;
- i soggetti in regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011.
Versamento entro il 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%
Con il DLgs. correttivo della Riforma fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20.6.2024, è stata prevista un’integrazione al suddetto art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, al fine di stabilire espressamente che i versamenti in esame possono essere effettuati entro il 30.8.2024 (30° giorno successivo al 31.7.2024), maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Sono quindi stati risolti i dubbi relativi all’applicabilità di tale ulteriore differimento, che sussistevano in relazione al testo originario dell’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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