Emvas Nessun commento

Imprese e partite IVA in difficoltà economiche per l’emergenza Covid-19 possono presentare domanda per il contributo a fondo perduto del decreto Rilancio dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Per gli eredi che proseguono l’attività di soggetti deceduti il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all’Iban indicato nella domanda, che dovrà essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l’istanza verrà scartata. Non sarà un click day. Non sarà quindi necessario affrettarsi, al contrario, nella compilazione della domanda, dovrà essere posta la massima attenzione considerando le conseguenze sul piano sanzionatorio previste se il contributo dovesse risultare indebitamente percepito.

Imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 potranno procedere alla compilazione e trasmissione delle istanze dal 15 giugno al 13 agosto 2020 o dal 25 giugno al 24 agosto 2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto.
Non sarà un click day, quindi non sarà necessario affrettarsi, anzi nella compilazione della domanda dell’istanza dovrà essere posta la massima attenzione. Nel caso, infatti, nel caso in cui il contributo erogato è in tutto o in parte non spettante, oltre alla sanzione dal 100 al 200% di cui all’art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, è applicabile anche l’art. 316-ter del codice penale, che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni (se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro; sanzione che non potrà comunque essere superiore al triplo del contributo erogato).
L’istanza inviata con dati errati può essere sostituita solo nel caso non sia stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
L’istanza di rinuncia invece può essere trasmessa in ogni momento, anche dopo il 13 agosto 2020.

Requisiti

Prima di procedere alla compilazione della domanda deve essere verificato se si rientra tra i soggetti ammessi a beneficiare del contributo.
I contributi possono essere richiesti da soggetti titolari di partita IVA che:
– esercitano attività d’impresa;
– esercitano attività di lavoro autonomo;
– sono titolari di reddito agrario.
È inoltre necessario rispettare due condizioni.
Una prima condizione riguarda l’ammontare dei ricavi e dei compensi (art. 54 c. 1 del TUIR) dell’anno 2019, che non devono essere superiori a 5 milioni di euro. Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d’affari 2019. Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo è necessario inoltre che rispettare almeno uno tra i seguenti requisiti:
1) ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione) del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
Esempio. Supponendo che nel mese di aprile 2019 l’ammontare del fatturato/corrispettivi sia stato pari a 150.000 euro, per avere diritto al beneficio l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 deve essere minore di 100.000 euro (2/3 di 150.000 euro).

Nel caso dell’erede che ha proseguito l’attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 deve essere determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 deve essere determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell’erede;

2) inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (ma non oltre il 30 aprile 2020);
3) domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020, corrispondente alla data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus (l’elenco dei comuni è riportato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 0230439/2020).
N.B. Per i casi 2) e 3), il contributo spetta indipendentemente dal calo del fatturato.

Dati del soggetto richiedente

Nella domanda deve essere indicato in primo luogo il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) e va specificato se si è erede che prosegue l’attività del de cuius (con indicazione del codice fiscale del codice fiscale del de cuius).
È necessario riportare anche il codice IBAN su cui dovrà essere accreditato il contributo a fondo perduto.
N.B. L’Iban del conto corrente dovrà essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Esclusioni

Il richiedente deve inoltre dichiarare, barrando l’apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020, quali:
– soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
– soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
– enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
– intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
– professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
– soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).

Dati fatturato

I principali dati da riportare nell’istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo.
Si tratta in particolare dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi devono essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.
A tal fine, devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile (2019 e 2020), comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio (2019 e 2020) e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. In caso di fatture differite, occorre far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).
Attenzione. Per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019:
– occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del D.P.R. n. 633/1972), aventi data di emissione aprile;
– concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
– gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
– nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
– gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

Nella domanda deve essere inoltre specificata la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019:
– prima fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 inferiori o pari a 400.000 euro;
– seconda fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
– terza fascia: ricavi e compensi dell’anno 2019 superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 euro.

Contributo spettante

Ad ogni singola fascia corrisponde infatti una diversa percentuale di contributo, da applicare sulla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
– 20%, se ricavi/compensi complessivi 2019 inferiori o pari a 400.000 euro;
– 15%, se ricavi/compensi complessivi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000;
– 10%, se ricavi/compensi complessivi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000.
Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Esempio. Si supponga che il fatturato dell’impresa X nel 2019 sia stato pari a 320.000 euro e nel mese di aprile 2019 abbia conseguito ricavi pari a 66.000 euro, scesi a 3.000 euro nel mese di aprile 2020. L’impresa ha diritto al contributo in quanto l’ammontare dei ricavi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. Sulla differenza di fatturato deve essere applicato il 20% (l’impresa rientra nella prima fascia: ricavi/compensi complessivi 2019 non superiore a 400.000 euro). Pertanto, all’impresa X spetta un contributo pari a 12.600 euro [(66.000 – 3.000)x20%].

Soggetti rientranti nei casi particolari

Per i soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 o soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamità in corso al 31 gennaio 2020:
– se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza (in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo;
– nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).
Per i soggetti con inizio attività da maggio 2019 (ma non oltre il 30 aprile 2020) spetta sempre l’importo minimo del contributo (1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi).
Esempio. Si supponga che l’impresa X abbia iniziato la propria attività il 1° febbraio 2019 e il fatturato 2019 sia stato pari a 120.000 euro, con ricavi nel mese di aprile 2019 pari a 32.000 euro, scesi a 1.000 euro nel mese di aprile 2020. Il contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato. Poiché il dato del fatturato 2020 è inferiore al dato del fatturato 2019, il contributo spettante deve essere calcolato sulla differenza di fatturato, applicando la percentuale agevolativa del 20% (l’impresa rientra nella prima fascia: ricavi/compensi complessivi 2019 non superiore a 400.000 euro). Pertanto, all’impresa X spetta un contributo pari a 6.200 euro [(32.000 – 1.000)x20%].

Come si invia la domanda

Le modalità di presentazione dell’istanza si distinguono a seconda dell’importo del contributo richiesto.
Se l’ammontare del contributo è inferiore o uguale a 150.000 euro, l’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, mediante (alternativamente):
– l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica trasmissione;
– una specifica procedura web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate. Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un’istanza alla volta.
La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel modello. Il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione dell’istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l’intermediario – oltre al suo codice fiscale – dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.
Nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell’istanza, comprensivo dell’autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo, deve:
– essere predisposto in formato pdf;
– firmato digitalmente dal soggetto richiedente;
– inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
Guida_FondoPerduto_DEF