CONTRIBUTO FONDO PERDUTO
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La presente Circolare analizza la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (es. ristorazione, organizzazione di feste e gestione di piscine), di cui all’art. 1-ter co. 2-bis del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, al DM 30.12.2021 (come modificato dal DM 19.8.2022) e al provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 423342.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto;
– il contenuto, le modalità e i termini di presentazione all’Agenzia delle Entrate delle apposite istanze per accedere al contributo;
– le modalità di determinazione e di erogazione del contributo.

#CORONAVIRUS #FONDOPERDUTO #RISTORANTI

Premessa contributo a fondo perduto

L’art. 1-ter co. 2-bis del DL 25.5.2021 n. 73, conv. L. 23.7.2021 n. 106, inserito dall’art. 3 co. 2 lett. b) del DL 27.1.2022 n. 4, conv. L. 28.3.2022 n. 25, ha previsto un contributo a fondo perduto a fa­vore delle imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati da specifici codici ATECO.

Con il DM 30.12.2021 (come modificato dal DM 19.8.2022) sono stati definiti i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo e le modalità di erogazione.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 423342 sono stati determinati il contenuto informativo, le mo­dalità e i termini di presentazione dell’istanza da trasmettere alla stessa Agenzia delle Entrate al fine del riconoscimento del suddetto contributo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che:

  • hanno la sede legale od operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel registro delle imprese;
  • non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • hanno subito una riduzione dei ricavi del 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite dal 2020, la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021;
  • svolgono quale attività prevalente, come comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello AA7/AA9, una di quelle individuate dai codici ATECO riportati nella seguente tabella.

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