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La presente Circolare analizza la disciplina relativa alla concessione del contributo a fondo perduto “alternativo” di cui all’art. 1 co. 5 – 15 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. DL “Sostegni-bis”), sulla base di quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2021 n. 175776.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti beneficiari del contributo;
– la determinazione e la misura del contributo;
– la presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza per accedere al contributo, entro il termine del 2.9.2021;
– le modalità di erogazione del contributo;
– i controlli e le sanzioni.

Premessa

L’art. 1 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. DL “Sostegni-bis”) ha introdotto tre nuovi contributi a fondo per­duto destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da Coronavirus.

In particolare, è previsto:

  • un contributo “automatico” (art. 1 co. 1 – 4 del DL 73/2021) pari a quello erogato ai sensi dell’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”);
  • se più conveniente, un contributo “alternativo” al precedente calcolato su un diverso periodo di riferimento (co. 5 – 15);
  • un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d’esercizio
    (co. 16 – 27).

In merito al contributo “alternativo”, denominato anche “contributo Sostegni-bis attività stagionali”, per il suo riconoscimento è necessario presentare in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.7.2021 n. 175776:

  • sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per accedere al contributo “alternativo”;
  • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza;
  • sono stati definiti gli ulteriori elementi necessari per il riconoscimento del contributo in esame.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una guida dedicata ai contributi in esame.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo “alternativo” i soggetti:

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Esclusioni

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021 (ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività del deceduto e dei soggetti che si sono costituiti a seguito di operazioni di trasformazione aziendale che proseguono l’attività svolta dal soggetto confluito);
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio men­sile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.

Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Assenza di deroghe

Il requisito del calo del fatturato deve essere sempre soddisfatto, non essendo prevista, come per i precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per i soggetti con attivazione della partita IVA dall’1.1.2019 (cfr. guida Agenzia delle Entrate luglio 2021).

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019 – 31.3.2020.

Tale percentuale:

  • è determinata in base alla fascia di ricavi e compensi conseguiti nel 2019;
  • è distinta a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al DL “Sostegni”.
Ricavi/compensi 2019 Soggetti che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” Soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”
Non superiori a 100.000,00 euro 60% 90%
Superiori a 100.000,00 euro e fino a 400.000,00 euro 50% 70%
Superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro 40% 50%
Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro 30% 40%
Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 20% 30%

Importo minimo

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica, per il con­tributo in esame non è previsto un importo minimo spettante.

Importo massimo

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000,00 euro.

Coordinamento con il contributo “automatico”

Posto che il contributo per le attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto “auto­matico” del DL “Sostegni-bis”:

  • i soggetti che non hanno beneficiato del contributo “automatico” (in quanto non hanno presentato istanza per il contributo “Sostegni” o l’hanno presentata ma è stata scartata oppure ancora hanno ottenuto e poi riversato interamente il contributo “Sostegni”), possono verificare di pos­se­dere i requisiti previsti e presentare l’istanza per il contributo per le attività stagionali. In questo caso, l’importo erogato è l’intero contributo spettante in base ai dati indicati nell’istan­za;
  • i soggetti che hanno beneficiato del contributo “automatico” possono verificare di possedere i requisiti previsti e presentare l’istanza per il contributo per le attività stagionali, ma in questo caso l’importo erogato è pari al contributo spettante in base ai dati indicati nell’istanza diminuito del contributo “automatico” percepito.

Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu­nicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e suc­cessive modifiche.

In particolare, il contributo a fondo perduto per le attività stagionali è ascrivibile alle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.

Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per le due sezioni 3.1 e 3.12 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite mas­simo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che con­sente di non superare il limite di aiuti di Stato.

Nel caso in cui, prima di presentare istanza per il contributo, il richiedente abbia già superato il limite massimo di aiuti di Stato, non può procedere con la richiesta.

Presentazione dell’istanza per accedere al contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto “alternativo”, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 2.7.2021 n. 175776.

Contenuto dell’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’al­tro:

  • la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019;
  • l’indicazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo4.2019 – 31.3.2020 e del periodo 1.4.2020 – 31.3.2021;
  • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Aiuti di Stato

Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora con il contributo “alternativo” attività stagionali richiesto nell’istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

  • deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
  • qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un interme­dia­rio, in via telematica:

  • dal 5.7.2021 al 2.9.2021, mediante il servizio web disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate;
  • dal 7.7.2021 al 2.9.2021 attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.

I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che inten­dono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell’anno 2021.

RICEVUTE

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto;
  • successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ri­cevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Presentazione di una istanza sostitutiva

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente tra­smessa:

  • fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate non espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d’imposta;
  • entro il suddetto termine del 2.9.2021.

Presentazione della rinuncia

È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e com­porta la restituzione del contributo, se erogato.

Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque in­viata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istan­za o di una rinuncia.

Erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • sulla base delle informazioni contenute nell’istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto” a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso, diminuito dell’importo del contributo “automatico”;
  • mediante la modalità scelta nell’istanza, vale a dire con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza o sotto forma di credito d’im­po­sta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo co­dice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle im­poste sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­mento delle imposte sui redditi;
  • ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi te­lematici, ai dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (compresa quella relativa al primo trimestre 2021, che i soggetti obbligati a tale adempimento sono tenuti a presentare preventivamente alla trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo), nonché ai dati delle dichiara­zioni IVA;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, l’Agenzia delle Entrate:

  • recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­mento delle sanzioni.