A partire dal 23 aprile 2021 potranno essere presentate le domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore della nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative di piccola e media dimensione.
E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’agevolazione. La misura, nota come “Nuova Marcora”, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati, che hanno una durata non superiore a 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti. Le agevolazioni, inoltre, sono concesse per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro. Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. Tale intervento si affianca a quello previsto dalla legge 27 febbraio 1985 n. 49, cosiddetta legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative nelle quali le società finanziarie – partecipate dal Ministero dello sviluppo economico – assumano, ovvero abbiano assunto, delle partecipazioni ai sensi della predetta legge Marcora. Le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 4 dicembre 2014 sono state sostituite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, che ha istituito un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative. Il nuovo intervento agevolativo prevede che la procedura di concessione del finanziamento agevolato a favore delle società cooperative continui ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal Ministero a cui è affidata l’attuazione degli interventi ai sensi della citata legge n. 49/1985, al fine di assicurare al “piano d’impresa” delle società cooperative un’adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine. Con decreto direttoriale 31 marzo 2021 sono stati definiti gli aspetti operativi per la presentazione e la valutazione delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni e lo svolgimento del monitoraggio delle iniziative agevolate nonché le modalità di regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e le società finanziarie a cui è affidata la gestione dell’ intervento.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Iniziative ammissibili
I finanziamenti agevolati sono concessi al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
Agevolazione concedibile
I finanziamenti agevolati: hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni; sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno; sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento; nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento; sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.
Documentazione per la presentazione delle domande
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare alla Società finanziaria, CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, la seguente documentazione: Allegato n.2 – Modulo di domanda Allegato n.3 – Piano di attività Allegato n.4 – Modulo richiesta antimafia – nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00. I moduli sono disponibili come allegati del decreto 31 marzo 2021.
Modalità di presentazione delle domande
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, a partire dal 23 aprile 2021, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it