Le norme, in vigore dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, prevedono limiti (fino al divieto) allo spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Resta confermata, per i datori di lavoro, la possibilità di applicare lo smart working con modalità semplificate per tutta la durata dell’emergenza e l’invito ad agevolare la fruizione dei congedi e delle ferie maturate dai propri lavoratori dipendenti.
Obblighi in materia di sicurezza
Il Coronavirus costituisce infatti un nuovo rischio biologico specifico. Il datore di lavoro è innanzitutto tenuto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi presente in azienda individuando le condizioni di svolgimento dell’attività di lavoro dipendente che possono generare situazioni di pericolo per i lavoratori. La predisposizione di uno specifico piano di prevenzione e protezione costituisce piena responsabilità del datore di lavoro, che dovrà operare in collaborazione con il medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Anche il DUVRI, redatto per i singoli contratti di appalto, deve essere integrato qualora siano rilevati rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive. Ogni datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori:
– una adeguata informativa con le disposizioni vigenti per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e sul comportamento da tenere in caso di sospetto contagio
– i Dispositivi di Protezione Individuale, quali guanti e mascherine.
I datori di lavoro sono altresì obbligati a comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione utile a gestire le attività di prevenzione ma agli stessi è vietata la raccolta di dati sanitari, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR).
All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani e deve essere assicurata la salubrità degli ambienti tramite una accurata pulizia degli spazi e delle superfici.
Misure di carattere organizzativo
Fino al prossimo 3 aprile 2020, le aziende sono tenute a limitare al massimo l’accesso di soggetti esterni e l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente. Laddove possibile è opportuno ricorrere a prestazioni lavorative in smart working: tale opzione è esercitabile, fino alla fine del periodo di emergenza, presuntivamente stabilito per il 31 luglio 2020, anche senza il preventivo accordo col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia. È stata inoltre una modulistica semplificata, disponibile per il download nella apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro.
È inoltre necessario annullare tutte le trasferte lavorative non indispensabili, privilegiando soluzioni telematiche di riunione.
Il decreto inoltre consiglia a datori di lavoro pubblici e privati di far fruire al proprio personale dipendente tutte le ferie e i permessi già maturati.
Restano invece sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
Misure di sostegno al reddito
In materia di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di chiedere la CIG ordinaria o l’assegno ordinario o la CIG in deroga, quest’ultima con durata massima attualmente pari ad un mese, secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 9/2020. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
In attesa delle relative modalità applicative, resta anche il promesso indennizzo mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi in favore dei lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS.