Con una nota congiunta del 4 marzo 2020, le Associazioni dei Commercialisti (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO) chiedono al Governo che vengano sospesi gli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, in particolare quelli con valenza esecutiva, pendenti o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Coronavirus.
Nella nota congiunta:
– vista la situazione di disagio in cui versano gli uffici pubblici e, nella specie, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione, a causa dell’accesso contingentato agli stessi, imposto da motivi sanitari;
– considerate le disposizioni del D.P.C.M. 4 marzo 2020, che si ripercuoteranno in misura significativa sui medesimi uffici, limitandone ulteriormente il funzionamento;
– considerato che, in presenza di atti impositivi, l’interlocuzione personale presso i medesimi uffici è necessaria al fine dell’indispensabile esercizio del diritto alla difesa del contribuente nella fase precontenziosa, contenziosa ed esecutiva;
– considerato che queste fasi sono soggette a termini decadenziali precisi e perentori;
– considerato inoltre che in presenza di atti esecutivi l’impossibilità o anche solo la difficoltà di accesso agli uffici preposti può tradursi in un grave danno ingiusto per i contribuenti;
– stanti le circostanze di contingenza che determinano un complessivo aggravio delle condizioni di gestione delle imprese;
– vista la facoltà sancita all’art. 9 dello Statuto dei Diritti del Contribuente di sospendere obblighi tributari, inclusi i versamenti, nel caso in cui il tempestivo adempimento degli obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore;
ritenuta indubbiamente sussistente tale causa di forza maggiore, le Associazioni chiedono la sospensione degli atti impositivi, in materia previdenziale e tributaria, e in specie di quelli aventi valenza esecutiva, pendenti alla data odierna o successivamente emessi ed insorti, con rinvio di ogni termine sostanziale, di pagamento o di impugnazione nonché processuale, connesso a tali atti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria la nota.