CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO
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La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DPCM 17.5.2024 e il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta;
– la presentazione di eventuali comunicazioni integrative;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni.

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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO – premessa:

L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

Con il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.5.2024 (pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 11.6.2024 n. 262747, ha approvato il modello per la comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese:

  • indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
  • che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.

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