La presente Circolare esamina la disciplina del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, alla luce delle successive disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di presentare una comunicazione integrativa, nella quale possono essere indicati anche investimenti ulteriori rispetto alla comunicazione “originaria”.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le imprese beneficiarie;
– l’ambito territoriale interessato;
– gli investimenti e le spese agevolabili;
– la misura del credito d’imposta;
– le modalità e i termini per effettuare la comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione;
– le modalità di utilizzo del credito d’imposta;
– i casi di rideterminazione del credito d’imposta;
– i rapporti con le altre agevolazioni.#CREDITODIIMPOSTA #ZES #MEZZOGIORNO #DISPOSIZIONI #COMUNICAZIONEINTEGRATIVA #INVESTIMENTI #IMPRESEBENEFICIARIE #SPESEAGEVOLABILI #MODALITA’ #CASIDIRIDETERMINAZIONE
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO – PREMESSA:
L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124, conv. L. 13.11.2023 n. 162, prevede il riconoscimento, per il 2024, di un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.
Con il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.5.2024 (pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117) sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 11.6.2024 n. 262747, ha approvato il modello per la comunicazione “originaria” per l’utilizzo del credito d’imposta, con le relative istruzioni per la compilazione, definendo altresì le modalità di trasmissione.
Per effetto dell’art. 1 del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”), conv. L. 7.10.2024 n. 143, i soggetti che hanno già presentato la comunicazione “originaria” devono presentare una comunicazione integrativa attestante gli investimenti effettuati entro il 15.11.2024.
L’art. 8 del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. “DL fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), intervenendo sull’art. 1 del DL 113/2024 convertito, ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti, realizzati dall’1.1.2024 al 15.11.2024, ulteriori o di importo superiore rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione “originaria”.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 6.11.2024 n. 406943 sono state, pertanto, disposte le modifiche al modello di comunicazione integrativa inizialmente approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 9.9.2024 n. 350036.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese:
• indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato;
• che effettuano gli investimenti agevolabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica.
Soggetti esclusi
L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:
• industria siderurgica, carbonifera e della lignite;
• fibre sintetiche;
• trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti) e relative infrastrutture;
• produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
• banda larga;
• creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza, occorre fare riferimento al codice ATECO indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in commento, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.
Il credito d’imposta non spetta, inoltre, alle:
• imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento;
• imprese in difficoltà, vale a dire a quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine.
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