DECRETO
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La presente Circolare analizza le principali novità apportate in sede di conversione del DL 18.11.2022 n. 176 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) nella L. 13.1.2023 n. 6.
In particolare, vengono analizzate:
– le ulteriori modifiche alla disciplina di cessione dei crediti d’imposta derivanti da detrazioni “edilizie”;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022;
– la proroga del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca;
– la garanzia SACE per i finanziamenti a imprese che realizzano interventi con il “superbonus”;
– i limiti alla distribuzione degli utili per le imprese di assicurazione che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.

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1 DECRETO AIUTI-QUARTER – PREMESSA

Con il DECRETO LEGGE 18.11.2022 n. 176, pubblicato sulla G.U. 18.11.2022 n. 270 ed entrato in vigore il 19.11.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegni contro l’aumento dei costi energetici, di altri sostegni alle imprese e di agevolazioni fiscali (c.d. decreto “Aiuti-quater”).

Il DL 18.11.2022 n. 176 è stato convertito nella L. 13.1.2023 n. 6, pubblicata sulla G.U. 17.1.2023
n. 13 ed entrata in vigore il 18.1.2023, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 176/2022.

2 CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA DETRAZIONI “EDILIZIE” – ULTERIORE MODIFICA DELLA DISCIPLINA DECRETO AIUTI-QUARTER

I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 9 del DL 176/2022, inseriti in sede di conversione in legge, modificano ulteriormente la disciplina dei crediti derivanti dalle opzioni per la cessione o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, aumentando da due a tre le possibili cessioni a favore di soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario, imprese di assicurazione).

  • Alla luce di tale modifica sono consentite le seguenti cessioni dei crediti d’imposta:
    in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo:
    – una prima cessione, da parte del fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo”, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    – tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    – una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti;
  • in caso di opzione per la cessione del credito:
    – una prima cessione, da parte del beneficiario della detrazione fiscale, nei confronti di chiunque (primo cessionario);
    – tre ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”;
    – una quinta (o comunque ultima) cessione da parte delle banche o delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei correntisti diversi dai consumatori o utenti.

Ambito di applicazione

Tale modifica riguarda anche le comunicazioni di opzione presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 176/2022, quindi prima del 18.1.2023.

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