DECRETO BOLLETTE
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La presente Circolare analizza le altre principali novità contenute nel DL 30.3.2023 n. 34 (c.d. “decreto bollette”), diverse da quelle relative alle definizioni delle pendenze tributarie.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la proroga per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023 dei crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
– la modifica dei criteri per la determinazione dei redditi derivanti dalle agroenergie, per il periodo d’imposta 2022;
– la cumulabilità delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico con contributi regionali;
– la proroga per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023 della riduzione dell’IVA sul gas;
– la modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo 2023 per il settore energetico;
– la detrazione dell’IVA in caso di payback dei dispositivi medici.

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1 Premessa

Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto “bollette”).

Il DL 34/2023 è entrato in vigore il 31.3.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 34/2023, diverse da quelle relative alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. “tregua fiscale”, che sono state analizzate nella precedente circolare.

Il DL 34/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga per il secondo trimestre 2023

L’art. 4 del DL 34/2023 riconosce i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023), ma con una riduzione delle misure.

2.1 misura dei Crediti d’imposta per il secondo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

  • 20% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;
  • 10% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

2.2 Modalità di utilizzo

I suddetti crediti d’imposta:

  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023, senza applicazione dei limiti annui ai crediti compensabili;
  • sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la pos­­sibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno comunque essere utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.

2.3 Regime fiscale

I crediti d’imposta in esame:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
  • non rilevavo ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

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