La presente Circolare esamina le principali novità contenute nel DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. “Lavoro”).
In particolare, vengono analizzati:
– l’innalzamento a 3.000,00 euro della soglia dei fringe benefit per il 2023 a favore dei dipendenti con figli a carico;
– l’incremento dell’esonero della quota di contributi previdenziali a carico del dipendente;
– la modifica delle causali previste per i contratti a termine;
– la semplificazione degli obblighi informativi del datore di lavoro;
– le modifiche alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– la modifica delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
– l’estensione delle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale;
– le misure derogatorie in materia di cassa integrazione salariale straordinaria e di contratto di espansione;
– le misure agevolative per l’assunzione di lavoratori;
– la riforma del reddito di cittadinanza e introduzione dell’assegno di inclusione.#DECRETOLEGGELAVORO #FRINGEBENEFIT #LAVORO
1 PREMESSA
Con il DL 4.5.2023 n. 48, pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, sono state previste numerose disposizioni in materia di rapporti di lavoro e di politiche sociali (c.d. decreto “Lavoro”).
Il DL 48/2023 è entrato in vigore il 5.5.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 48/2023.
Il DL 48/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 FRINGE BENEFIT PERIODO D’IMPOSTA 2023 – INNALZAMENTO DELLA SOGLIA A 3.000,00 EURO – CONDIZIONI
L’art. 40 del DL 48/2023 incrementa, per il 2023, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Per gli altri dipendenti, resta ferma la soglia di 258,23 euro prevista dall’art. 51 co. 3 del TUIR.
2.1 FIGLI FISCALMENTE A CARICO
I figli sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR:
• se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno un reddito complessivo pari o inferiore a 4.000,00 euro;
• se superano i 24 anni di età e se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
2.2 ESTENSIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE
Rientrano nella soglia di 3.000,00 euro anche le somme erogate o rimborsate ai suddetti dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche relative:
• al servizio idrico integrato;
• all’energia elettrica;
• al gas naturale.
2.3 DICHIARAZIONE AL DATORE DI LAVORO
Il dipendente deve dichiarare al datore di lavoro il diritto di avvalersi della maggiore soglia, indicando i codici fiscali dei figli a carico.
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