IRREGOLARITA FORMALI
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La presente Circolare analizza le disposizioni in materia di definizione delle irregolarità formali contenute nell’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce del provvedimento attuativo e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– le violazioni che possono rientrare nella sanatoria;
– il versamento delle somme dovute per la definizione, la cui totalità o la prima rata deve avvenire entro il 31.3.2023;
– la rimozione delle violazioni commesse.

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1 Premessa irregolarità formali

L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori e delle ir­re­go­la­rità formali commessi sino al 31.10.2022.

Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni com­­­messe in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di con­testazione o di irroga­zione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o formazione del giudicato) all’1.1.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022).

Le modalità di attuazione dell’art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022 sono state definite dal provv. A­gen­zia delle En­tra­te 30.1.2023 n. 27629.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2, in cui sono elencate diverse violazioni che, secondo la versione dell’Erario, possono o meno rientrare nella definizione. Tale definizione è formulata in modo identico a quella a suo tempo introdotta dall’art. 9 del DL 119/2018, per cui è possibile richiamare anche i chiarimenti forniti con la circ. Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11.

Il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare.

Errori sanabili Violazioni di obblighi di natura formale che non hanno riflesso sulla base im­ponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e sul pagamento di tributi, com­messe sino al 31.10.2022
Condizioni Pagamento di 200,00 euro per anno d’imposta e rimozione della violazione
Benefici Estinzione della violazione
Esclusioni Violazioni relative al monitoraggio fiscale
Termini per i versamenti Due rate di pari importo scadenti il 31.3.2023 e il 31.3.2024

Facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023

Termine per
la regolarizzazione
31.3.2024
Pluralità di violazioni Il contribuente può scegliere cosa regolarizzare

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