La presente Circolare analizza la disciplina della destinazione del 2 per mille dell’IRPEF, relativa al periodo d’imposta 2020, a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevista dall’art. 97-bis del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126, alla luce delle disposizioni attuative emanate con il DPCM 16.4.2021.
In particolare, vengono analizzate:
– le associazioni culturali beneficiarie;
– la presentazione in via telematica al Ministero della Cultura, da parte delle associazioni culturali che vogliono accedere al 2 per mille, entro il 26.4.2021, dell’apposita domanda di iscrizione, oppure della conferma dell’iscrizione che era stata fatta nel 2016;
– la redazione e la pubblicazione dell’elenco delle associazioni ammesse al 2 per mille;
– l’effettuazione della scelta da parte del contribuente;
– la cumulabilità con le altre destinazioni del 2-5-8 per mille;
– il riparto del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni ammesse, nel limite complessivo di 12 milioni di euro;
– gli obblighi di rendicontazione e di pubblicazione da parte delle associazioni che ricevono il contributo.
PREMESSA
L’art. 97-bis del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126, ha reintrodotto la possibilità, per le persone fisiche, di destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in aggiunta alla destinazione del 2 per mille a favore di un partito o movimento politico.
La possibilità di destinare il 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri era infatti già stata prevista per l’anno finanziario 2016, con riferimento all’IRPEF del periodo d’imposta 2015, ai sensi dell’art. 1 co. 985 della L. 28.12.2015 n. 208 e del DPCM 21.3.2016.
Le modalità attuative della nuova disciplina di cui all’art. 97-bis del DL 104/2020 sono state stabilite dal DPCM 16.4.2021.
In particolare, entro il 26.4.2021, le associazioni culturali che vogliono accedere al contributo del 2 per mille devono presentare al Ministero della Cultura l’apposita domanda di iscrizione, oppure confermare l’iscrizione che era stata fatta nel 2016.
Ambito temporale di applicazione
La nuova destinazione del 2 per mille dell’IRPEF prevista dall’art. 97-bis del DL 104/2020 si applica per il solo anno finanziario 2021, con riferimento all’IRPEF del periodo d’imposta 2020.
La novità ha quindi effetto in relazione ai modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021.
Associazioni destinatarie
Possono beneficiare della nuova destinazione del 2 per mille dell’IRPEF le associazioni (di cui al libro I del codice civile) che:
- in base al rispettivo atto costitutivo o statuto, hanno la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
- non hanno scopo di lucro;
- risultano esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco.
Presentazione della domanda di inserimento nell’elenco
Le associazioni in possesso dei suddetti requisiti devono presentare istanza di iscrizione nell’apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- entro il 26.4.2021;
- esclusivamente per via telematica, mediante l’apposita procedura accessibile dal sito del Ministero della Cultura (https://www.beniculturali.it);
- allegando, a pena di esclusione dall’elenco, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti richiesti, nonché una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata:
- la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante;
- la copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il Ministero della Cultura ha predisposto una Guida relativa alla procedura di iscrizione, disponibile sul relativo sito Internet.
Conferma dell’iscrizione nel precedente elenco di cui al DPCM 21.3.2016
Le associazioni culturali già incluse nell’elenco di cui al citato DPCM 21.3.2016, per effetto delle domande presentate nel 2016, devono confermare, a pena di esclusione dal medesimo elenco, la sussistenza dei previsti requisiti, mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:
- entro il 26.4.2021;
- esclusivamente per via telematica, mediante l’apposita procedura accessibile dal sito del Ministero della Cultura (https://www.beniculturali.it).
Alla dichiarazione deve essere allegata:
- una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell’ultimo quinquennio;
- la copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante;
- in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati precedentemente comunicati ai sensi del suddetto DPCM 21.3.2016, la copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.
Il Ministero della Cultura ha predisposto una Guida relativa alla procedura di iscrizione, disponibile sul relativo sito Internet.
Redazione e pubblicazione dell’elenco delle associazioni destinatarie
Il Ministero della Cultura, sulla base delle domande e delle dichiarazioni ricevute, entro il 10.5.2021:
- redige l’elenco degli enti che hanno validamente presentato la domanda di iscrizione o la dichiarazione di conferma dei requisiti, indicando per ciascuno di essi la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- pubblica tale elenco sul proprio sito Internet.
Richiesta di correzione di errori
Entro il 21.5.2021, il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori nei dati relativi all’iscrizione, inviando un’apposita comunicazione di posta elettronica all’indirizzo duepermille@beniculturali.it.
Pubblicazione degli elenchi definitivi
Dopo aver proceduto alla correzione degli eventuali errori, il Ministero della Cultura, entro il 10.6.2021, trasmette gli elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi:
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la pubblicazione sul relativo sito Internet;
- all’Agenzia delle Entrate, per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione in base alle scelte effettuate dai contribuenti.
VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
In caso di variazione del rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva, effettuata in sede di nuova iscrizione o di conferma della precedente iscrizione, perde efficacia.
Il nuovo rappresentante legale è tenuto, a pena di cancellazione dell’associazione dall’elenco, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione, indicando la data di decorrenza del proprio mandato e la data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione dell’associazione nell’elenco.
Effettuazione della scelta da parte del contribuente
Ciascun contribuente può effettuare la scelta di destinare il 2 per mille della propria IRPEF, relativa al periodo d’imposta 2020, a favore di una associazione culturale ammessa al riparto, utilizzando la scheda contenuta nel modello 730/2021 o nel modello REDDITI PF 2021.
Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020
Se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020, può effettuare la scelta presentando la scheda contenuta nella Certificazione Unica 2021 o nel modello REDDITI PF 2021.
Modalità di effettuazione della scelta
Il contribuente effettua la scelta:
- indicando il codice fiscale dell’associazione a cui intende destinare il 2 per mille;
- apponendo la firma nell’apposito riquadro presente nella scheda (l’apposizione nel riquadro di un segno non riconducibile ad una firma rende nulla la scelta effettuata).
Gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale, ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nell’apposito elenco, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale.
Cumulabilità con le altre destinazioni del 2-5-8 per mille
La scelta di destinazione del 2 per mille dell’IRPEF ad un’associazione culturale non è alternativa alle scelte di destinazione:
- dell’8 per mille a un’istituzione religiosa o allo Stato;
- del 5 per mille per finalità di interesse sociale, ivi incluse le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali;
- del 2 per mille in favore di un partito politico.
Un’associazione culturale iscritta nei rispettivi elenchi può quindi accedere sia al 5 per mille che al 2 per mille.
Riparto del 2 per mille dell’IRPEF alle associazioni beneficiarie
L’Agenzia delle Entrate, sulla base alle scelte effettuate dai contribuenti, determina gli importi spettanti a ciascuna associazione:
- sulla base dell’IRPEF netta di ciascun contribuente;
- senza tenere conto delle dichiarazioni dei redditi tardive o integrative.
L’erogazione dell’importo spettante alle singole associazioni è effettuata dal Ministero della Cultura.
Limite di spesa
La corresponsione alle associazioni culturali del 2 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate dai contribuenti siano complessivamente superiori a tale limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.
IMPORTO MINIMO
Per ragioni di economicità amministrativa, non sono comunque erogate le somme di importo complessivo inferiore a 12,00 euro, le quali vengono ripartite proporzionalmente tra le altre associazioni beneficiarie che hanno diritto ad un importo superiore.
SOPRAVVENUTA PERDITA DEI REQUISITI
In caso di sopravvenuta perdita dei previsti requisiti, il rappresentante legale dell’associazione deve sottoscrivere e trasmettere al Ministero della Cultura la revoca dell’iscrizione.
Recupero del contributo indebitamente percepito
Qualora il contributo derivante dal 2 per mille sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca, si procederà al recupero delle somme non spettanti, unitamente alla rivalutazione monetaria e agli interessi corrispettivi al tasso legale.
Obblighi di rendicontazione da parte delle associazioni beneficiarie
I soggetti beneficiari del 2 per mille devono redigere un apposito rendiconto:
- dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
- utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Cultura;
- accompagnato da una Relazione illustrativa;
- entro un anno dalla ricezione degli importi.
Se sono stati percepiti importi pari o superiori a 20.000,00 euro, i rendiconti e le relative relazioni devono essere trasmessi:
- al Ministero della Cultura che ha erogato le somme, per consentirne il controllo;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la loro compilazione.
I soggetti che hanno percepito importi inferiori a 20.000,00 euro, invece:
- non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovrà avvenire solo in seguito ad apposita richiesta del Ministero della Cultura;
- devono conservare tali documenti per 10 anni.
Obblighi di pubblicazione da parte delle associazioni beneficiarie
I soggetti beneficiari devono inoltre pubblicare sul proprio sito Internet gli importi percepiti e il rendiconto:
- entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la compilazione del rendiconto;
- dandone comunicazione al Ministero della Cultura entro i successivi 7 giorni.
Controlli e recupero delle somme indebitamente percepite
Il Ministero della Cultura:
- procede a controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti previsti dalle associazioni iscritte nell’elenco dei beneficiari del 2 per mille dell’IRPEF e sul rispetto dei previsti adempimenti;
- provvede, previa contestazione, al recupero delle somme indebitamente ricevute, unitamente alla rivalutazione monetaria e agli interessi corrispettivi al tasso legale.