La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 30.12.2020 n. 942 (pubblicato sulla G.U. 22.2.2021 n. 44);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Premessa
Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- Università statali;
- Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento “certo” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di Università non statali. In relazione alle Università private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione alle tasse e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i seguenti criteri:
- identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso un’Università statale;
- equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libera, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa città ove ha sede l’Università libera, ovvero sita in una città della stessa Regione.
In caso di Università estere, occorreva fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente (C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 1.5.1).
I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Università telematiche (ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2007 n. 6).
La ricerca di tale equiparazione tra Università statale e Università privata (o estera) poteva però rivelarsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.
Decorrenza
La nuova disciplina introdotta dalla L. 208/2015 si applica a partire dal periodo d’imposta 2015.
Provvedimenti attuativi
In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dal 2020 diventato Ministero dell’Università e della ricerca (MUR), ha quindi individuato l’importo massimo detraibile delle spese per la frequenza di Università non statali:
- in relazione al periodo d’imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO PF 2016), con il DM 29.4.2016 n. 288;
- in relazione al periodo d’imposta 2016 (modelli 730/2017 e REDDITI PF 2017), con il DM 23.12.2016 n. 993 (pubblicato sulla U. 7.3.2017 n. 55);
- in relazione al periodo d’imposta 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI PF 2018), con il DM 28.12.2017 (pubblicato sulla U. 17.3.2018 n. 64);
- in relazione al periodo d’imposta 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI PF 2019), con il DM 28.12.2018 n. 872 (pubblicato sulla U. 19.3.2019 n. 66);
- in relazione al periodo d’imposta 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020), con il DM 19.12.2019 (pubblicato sulla U. 11.2.2020 n. 34);
- in relazione al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), con il DM 30.12.2020 n. 942 (pubblicato sulla U. 22.2.2021 n. 44).
Chiarimenti ufficiali
Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in relazione alla nuova disciplina.
Con le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 sono stati:
- “ripresi” i chiarimenti della suddetta circ. 6.5.2016 n. 18;
- forniti ulteriori chiarimenti.
Obbligo di tracciabilità dall’1.1.2020
Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’imposta 2020
Il suddetto DM 30.12.2020 n. 942 ha individuato l’importo massimo detraibile al 19% ai fini IRPEF, in relazione al periodo d’imposta 2020, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali:
- per ciascuna area disciplinare di afferenza (sulla base della classificazione contenuta in allegato al presente DM e di seguito riportata);
- in base alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio.
In pratica, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d’imposta 2015 (DM 29.4.2016
n. 288), 2016 (DM 23.12.2016 n. 993), 2017 (DM 28.12.2017), 2018 (DM 28.12.2018 n. 872) e 2019 (DM 19.12.2019).
L’importo massimo detraibile al 19% per il periodo d’imposta 2020 è quindi pari a quanto indicato nella seguente tabella:
AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE | ZONA GEOGRAFICA NORD | ZONA GEOGRAFICA CENTRO | ZONA GEOGRAFICA SUD E ISOLE |
Medica | 3.700,00 euro | 2.900,00 euro | 1.800,00 euro |
Sanitaria | 2.600,00 euro | 2.200,00 euro | 1.600,00 euro |
Scientifico-tecnologica | 3.500,00 euro | 2.400,00 euro | 1.600,00 euro |
Umanistico-sociale | 2.800,00 euro | 2.300,00 euro | 1.500,00 euro |
Delimitazione delle zone geografiche
Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:
- “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
- “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
- “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
2.1 Corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master
Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 30.12.2020 n. 942, è pari a:
- 700,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 800,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.
Anche in tali casi, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d’imposta 2015 (DM 29.4.2016 n. 288), 2016 (DM 23.12.2016 n. 993), 2017 (DM 28.12.2017), 2018 (DM 28.12.2018 n. 872) e 2019 (DM 19.12.2019).
Corsi di perfezionamento
Come chiarito dalle circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19, i medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente menzionati dal decreto ministeriale.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Agli importi detraibili previsti dal DM 30.12.2020 n. 942 deve essere sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 3 co. 20 – 23 della L. 28.12.95 n. 549.
Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare
Corsi di laurea
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | L/SNT1 | Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica |
L/SNT2 | Professioni sanitarie della riabilitazione | |
L/SNT3 | Professioni sanitarie tecniche | |
L/SNT4 | Professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico – Tecnologica | L-13 | Scienze biologiche |
L-17 | Scienze dell’architettura | |
L-2 | Biotecnologie | |
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale | |
L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive | |
L-23 | Scienze e tecniche dell’edilizia | |
L-25 | Scienze e tecnologie agrarie e forestali | |
L-26 | Scienze e tecnologie alimentari | |
L-27 | Scienze e tecnologie chimiche | |
L-28 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
L-29 | Scienze e tecnologie farmaceutiche | |
L-30 | Scienze e tecnologie fisiche | |
L-31 | Scienze e tecnologie informatiche | |
L-32 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura | |
L-34 | Scienze geologiche | |
L-35 | Scienze matematiche | |
L-38 | Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali | |
L-4 | Disegno industriale | |
L-41 | Statistica | |
L-43 | Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali | |
segue | L-GASTR | Scienze, culture e politiche della gastronomia |
L-7 | Ingegneria civile e ambientale | |
L-8 | Ingegneria dell’informazione | |
L-9 | Ingegneria industriale | |
Umanistico – Sociale | L-1 | Beni culturali |
L-10 | Lettere | |
L-11 | Lingue e culture moderne | |
L-12 | Mediazione linguistica | |
L-14 | Scienze dei servizi giuridici | |
L-15 | Scienze del turismo | |
L-16 | Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione | |
L-18 | Scienze dell’economia e della gestione aziendale | |
L-19 | Scienze dell’educazione e della formazione | |
L-20 | Scienze della comunicazione | |
L-24 | Scienze e tecniche psicologiche | |
L-3 | Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda | |
L-33 | Scienze economiche | |
L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali | |
L-37 | Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace | |
L-39 | Servizio sociale | |
L-40 | Sociologia | |
L-42 | Storia | |
L-5 | Filosofia | |
L-6 | Geografia | |
L-DS | Scienze della difesa e della sicurezza |
2.3.2 Corsi di laurea magistrale
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Sanitaria | LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche |
LM/SNT2 | Scienze riabilitative delle professioni sanitarie | |
LM/SNT3 | Scienze delle professioni sanitarie tecniche | |
LM/SNT4 | Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione | |
Scientifico – Tecnologica | LM-3 | Architettura del paesaggio |
LM-4 | Architettura e ingegneria edile-architettura | |
LM-6 | Biologia | |
LM-7 | Biotecnologie agrarie | |
LM-8 | Biotecnologie industriali | |
LM-9 | Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche | |
LM-10 | Conservazione dei beni architettonici e ambientali | |
LM-11 | Conservazione e restauro dei beni culturali | |
segue | LM-12 | Design |
LM-17 | Fisica | |
LM-18 | Informatica | |
LM-20 | Ingegneria aerospaziale e astronautica | |
LM-21 | Ingegneria biomedica | |
LM-22 | Ingegneria chimica | |
LM-23 | Ingegneria civile | |
LM-24 | Ingegneria dei sistemi edilizi | |
LM-25 | Ingegneria dell’automazione | |
LM-26 | Ingegneria della sicurezza | |
LM-27 | Ingegneria delle telecomunicazioni | |
LM-28 | Ingegneria elettrica | |
LM-29 | Ingegneria elettronica | |
LM-30 | Ingegneria energetica e nucleare | |
LM-31 | Ingegneria gestionale | |
LM-32 | Ingegneria informatica | |
LM-33 | Ingegneria meccanica | |
LM-34 | Ingegneria navale | |
LM-35 | Ingegneria per l’ambiente e il territorio | |
LM-40 | Matematica | |
LM-44 | Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria | |
LM-47 | Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie | |
LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale | |
LM-53 | Scienza e ingegneria dei materiali | |
LM-54 | Scienze chimiche | |
LM-58 | Scienze dell’universo | |
LM-60 | Scienze della natura | |
LM-61 | Scienze della nutrizione umana | |
LM-66 | Sicurezza informatica | |
LM-67 | Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate | |
LM-68 | Scienze e tecniche dello sport | |
LM-69 | Scienze e tecnologie agrarie | |
LM-70 | Scienze e tecnologie alimentari | |
LM-71 | Scienze e tecnologie della chimica industriale | |
LM-72 | Scienze e tecnologie della navigazione | |
LM-73 | Scienze e tecnologie forestali e ambientali | |
LM-74 | Scienze e tecnologie geologiche | |
LM-75 | Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio | |
LM-79 | Scienze geofisiche | |
LM-82 | Scienze statistiche | |
LM-83 | Scienze statistiche attuariali e finanziarie | |
segue | LM-86 | Scienze zootecniche e tecnologie animali |
LM-91 | Tecniche e metodi per la società dell’informazione | |
Umanistico – Sociale | LM-1 | Antropologia culturale ed etnologia |
LM-2 | Archeologia | |
LM-5 | Archivistica e biblioteconomia | |
LM-14 | Filologia moderna | |
LM-15 | Filologia, letterature e storia dell’antichità | |
LM-16 | Finanza | |
LM-19 | Informazione e sistemi editoriali | |
LM-36 | Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia | |
LM-37 | Lingue e letterature moderne europee e americane | |
LM-38 | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale | |
LM-39 | Linguistica | |
LM-43 | Metodologie informatiche per le discipline umanistiche | |
LM-45 | Musicologia e beni culturali | |
LM-49 | Progettazione e gestione dei sistemi turistici | |
LM-50 | Programmazione e gestione dei servizi educativi | |
LM-51 | Psicologia | |
LM-52 | Relazioni internazionali | |
LM-55 | Scienze cognitive | |
LM-56 | Scienze dell’economia | |
LM-57 | Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua | |
LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità | |
LM-GASTR | Scienze economiche e sociali della gastronomia | |
LM-62 | Scienze della politica | |
LM-63 | Scienze delle pubbliche amministrazioni | |
LM-64 | Scienze delle religioni | |
LM-65 | Scienze dello spettacolo e produzione multimediale | |
LM-76 | Scienze economiche per l’ambiente e la cultura | |
LM-77 | Scienze economico-aziendali | |
LM-78 | Scienze filosofiche | |
LM-80 | Scienze geografiche | |
LM-81 | Scienze per la cooperazione allo sviluppo | |
LM-84 | Scienze storiche | |
LM-85 | Scienze pedagogiche | |
LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali | |
LM-88 | Sociologia e ricerca sociale | |
LM-89 | Storia dell’arte | |
LM-90 | Studi europei | |
LM-92 | Teorie della comunicazione | |
LM-93 | Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education | |
segue | LM-94 | Traduzione specialistica e interpretariato |
LM-SC. GIUR | Scienze giuridiche | |
LM-DS | Scienze della difesa e della sicurezza |
2.3.3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
AREA | CLASSE | DENOMINAZIONE |
Medica | LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria |
LM-41 | Medicina e chirurgia | |
LM-42 | Medicina veterinaria | |
Scientifico – Tecnologica | LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali |
LM-4 C.U. | Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) | |
LM-13 | Farmacia e farmacia industriale | |
Umanistico – Sociale | LM-85 bis | Scienze della formazione primaria |
LMG/01 | Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza |
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le modifiche apportate dalla L. 208/2015 non riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione IRPEF del 19%, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso Università private, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca).
In relazione al periodo d’imposta 2020, occorre quindi fare riferimento a quanto stabilito dal
DM 30.12.2020 n. 942 sopra esaminato.
Spese sostenute per i test di ammissione
Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 hanno chiarito che il limite individuato dal decreto ministeriale include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in Università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.
Nel caso in cui, invece, lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad Università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Corsi di studio tenuti in Regioni diverse da quella di sede legale dell’università
Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 hanno chiarito che, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d’imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso Università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto ministeriale.
Frequenza di corsi sia presso università statali che non statali
Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso Università statali che Università non statali, le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 hanno chiarito che:
- la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Università statali può essere calcolata sull’intero importo;
- le spese detraibili sostenute presso Università non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto ministeriale, con le modalità sopra descritte.
Frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea che di corsi post laurea
La circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 8.7.2020 n. 19 ha inoltre precisato che, nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e alla Regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario.
Università estere
Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all’estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per:
- la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
- la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19).
Università telematiche
Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.3) ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:
- all’area tematica del corso;
- per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.
Corsi di laurea in teologia e scienze religiose
Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – Sociale” le spese sostenute per la frequenza di corsi di:
- laurea in teologia presso le Università Pontificie (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18,
2.2); - laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose (circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19).
Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l’Agenzia ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
Corsi di specializzazione in psicoterapia
In relazione alla frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19).
Imposta di bollo
Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 hanno chiarito che nel limite di spesa individuato dal decreto ministeriale è compresa anche l’imposta di bollo.
Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui al citato art. 3 della L. 549/95.
Spese rimborsate dal datore di lavoro
Le istruzioni ai modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 precisano che non possono essere detratte le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2021 (punti da 701 a 706) con il codice 13.
Aggiornamento degli importi detraibili
Gli importi detraibili ai fini IRPEF delle spese relative alla frequenza delle Università non statali sono aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Spese sostenute per i familiari
Ai sensi dell’art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame continuano ad essere detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12.