Emvas Nessun commento

La presente Circolare analizza la disciplina della detrazione IRPEF del 19% in relazione alle spese per la frequenza di Università non statali, applicabile al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), sulla base:
– dei limiti di importo stabiliti dal DM 30.12.2020 n. 942 (pubblicato sulla G.U. 22.2.2021 n. 44);
– dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.


Premessa

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la fre­quen­­za di corsi di istruzione universitaria presso:

  • Università statali;
  • Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

Con la nuova disciplina si intende quindi fornire un riferimento “cer­to” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la fre­quen­za di Università non statali. In relazione alle Univer­sità private, infatti, la detrazione spettava in misura non superiore a quella stabilita in relazione al­le tas­se e ai contributi degli istituti statali e, a tali fini, la C.M. 23.5.87 n. 11 aveva individuato i se­guenti criteri:

  • identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’Università libera con i corsi tenuti presso un’Università statale;
  • equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’Università libe­ra, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’Università statale ubicata nella stessa cit­tà ove ha sede l’Università libera, ovvero sita in una città della stessa Re­gione.

In caso di Università estere, occorreva fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente (C.M. 12.5.2000 n. 95/E, § 1.5.1).

I suddetti criteri erano applicabili anche in caso di Università telema­tiche (ris. Agenzia delle En­tra­te 24.1.2007 n. 6).

La ricerca di tale equiparazione tra Università statale e Università privata (o estera) poteva però ri­ve­­­­larsi difficoltosa, esponendo a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.

Decorrenza

La nuova disciplina introdotta dalla L. 208/2015 si applica a partire dal periodo d’imposta 2015.

Provvedimenti attuativi

In attuazione della nuova disciplina, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dal 2020 diventato Ministero dell’Università e della ricerca (MUR), ha quin­­di individuato l’importo mas­simo detraibile delle spese per la fre­quenza di Università non statali:

  • in relazione al periodo d’imposta 2015 (modelli 730/2016 e UNICO PF 2016), con il DM 29.4.2016 n. 288;
  • in relazione al periodo d’imposta 2016 (modelli 730/2017 e REDDITI PF 2017), con il DM 23.12.2016 n. 993 (pubblicato sulla U. 7.3.2017 n. 55);
  • in relazione al periodo d’imposta 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI PF 2018), con il DM 28.12.2017 (pubblicato sulla U. 17.3.2018 n. 64);
  • in relazione al periodo d’imposta 2018 (modelli 730/2019 e REDDITI PF 2019), con il DM 28.12.2018 n. 872 (pubblicato sulla U. 19.3.2019 n. 66);
  • in relazione al periodo d’imposta 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020), con il DM 19.12.2019 (pubblicato sulla U. 11.2.2020 n. 34);
  • in relazione al periodo d’imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), con il DM 30.12.2020 n. 942 (pubblicato sulla U. 22.2.2021 n. 44).

Chiarimenti ufficiali

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in re­la­zione alla nuova disciplina.

Con le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 sono stati:

  • “ripresi” i chiarimenti della suddetta circ. 6.5.2016 n. 18;
  • forniti ulteriori chiarimenti.

Obbligo di tracciabilità dall’1.1.2020

Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’im­posta 2020

Il suddetto DM 30.12.2020 n. 942 ha individuato l’importo massimo detraibile al 19% ai fini IRPEF, in rela­zio­ne al periodo d’imposta 2020, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la fre­quenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Uni­versità non statali:

  • per ciascuna area disciplinare di afferenza (sulla base della classificazione contenuta in al­le­gato al presente DM e di seguito riportata);
  • in base alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio.

In pratica, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d’imposta 2015 (DM 29.4.2016
n. 288), 2016 (DM 23.12.2016 n. 993), 2017 (DM 28.12.2017), 2018 (DM 28.12.2018 n. 872) e 2019 (DM 19.12.2019).

L’importo massimo detraibile al 19% per il periodo d’imposta 2020 è quindi pari a quanto indicato nella seguente tabella:

AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE ZONA GEOGRAFICA NORD ZONA GEOGRAFICA CENTRO ZONA GEOGRAFICA SUD E ISOLE
Medica 3.700,00 euro 2.900,00 euro 1.800,00 euro
Sanitaria 2.600,00 euro 2.200,00 euro 1.600,00 euro
Scientifico-tecnologica 3.500,00 euro 2.400,00 euro 1.600,00 euro
Umanistico-sociale 2.800,00 euro 2.300,00 euro 1.500,00 euro

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

  • “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
  • “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
  • “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sar­de­gna.

2.1 Corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master

Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universi­tari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 30.12.2020 n. 942, è pari a:

  • 700,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
  • 900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
  • 800,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Anche in tali casi, sono stati confermati gli importi previsti per i periodi d’imposta 2015 (DM 29.4.2016 n. 288), 2016 (DM 23.12.2016 n. 993), 2017 (DM 28.12.2017), 2018 (DM 28.12.2018 n. 872) e 2019 (DM 19.12.2019).

Corsi di perfezionamento

Come chiarito dalle circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19, i mede­simi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di per­fezio­na­men­to, anche se non espressamente menzionati dal decreto ministeriale.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Agli importi detraibili previsti dal DM 30.12.2020 n. 942 deve essere sommato l’ammontare relativo alla tas­sa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 3 co. 20 – 23 della L. 28.12.95 n. 549.

Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare

Corsi di laurea

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Sanitaria L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanita­ria oste­trica
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche
L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica L-13 Scienze biologiche
L-17 Scienze dell’architettura
L-2 Biotecnologie
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesag­gistica e am­­bientale
L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie alimentari
L-27 Scienze e tecnologie chimiche
L-28 Scienze e tecnologie della navigazione
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-30 Scienze e tecnologie fisiche
L-31 Scienze e tecnologie informatiche
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-34 Scienze geologiche
L-35 Scienze matematiche
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
L-4 Disegno industriale
L-41 Statistica
L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni cultu­rali
segue L-GASTR Scienze, culture e politiche della gastronomia
L-7 Ingegneria civile e ambientale
L-8 Ingegneria dell’informazione
L-9 Ingegneria industriale
Umanistico – Sociale L-1 Beni culturali
L-10 Lettere
L-11 Lingue e culture moderne
L-12 Mediazione linguistica
L-14 Scienze dei servizi giuridici
L-15 Scienze del turismo
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-19 Scienze dell’educazione e della formazione
L-20 Scienze della comunicazione
L-24 Scienze e tecniche psicologiche
L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spet­­tacolo e della mo­­da
L-33 Scienze economiche
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
L-39 Servizio sociale
L-40 Sociologia
L-42 Storia
L-5 Filosofia
L-6 Geografia
L-DS Scienze della difesa e della sicurezza

2.3.2 Corsi di laurea magistrale

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Sanitaria LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scientifico – Tecnologica LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
segue LM-12 Design
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell’automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le atti­vità motorie
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-58 Scienze dell’universo
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adat­tate
LM-68 Scienze e tecniche dello sport
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
segue LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione
Umanistico – Sociale LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
LM-2 Archeologia
LM-5 Archivistica e biblioteconomia
LM-14 Filologia moderna
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità
LM-16 Finanza
LM-19 Informazione e sistemi editoriali
LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la coope­ra­zione inter­nazio­nale
LM-39 Linguistica
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-45 Musicologia e beni culturali
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-51 Psicologia
LM-52 Relazioni internazionali
LM-55 Scienze cognitive
LM-56 Scienze dell’economia
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della for­ma­zio­ne con­tinua
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pub­bli­cità
LM-GASTR Scienze economiche e sociali della gastronomia
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-64 Scienze delle religioni
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-78 Scienze filosofiche
LM-80 Scienze geografiche
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-84 Scienze storiche
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-89 Storia dell’arte
LM-90 Studi europei
LM-92 Teorie della comunicazione
LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media educa­tion
segue LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
LM-SC. GIUR Scienze giuridiche
LM-DS Scienze della difesa e della sicurezza

2.3.3 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

AREA CLASSE DENOMINAZIONE
Medica LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
LM-41 Medicina e chirurgia
LM-42 Medicina veterinaria
Scientifico – Tecnologica LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali
LM-4 C.U. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquen­nale)
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Umanistico – Sociale LM-85 bis Scienze della formazione primaria
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le mo­di­fiche apportate dalla L. 208/2015 non riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della detra­zio­ne IRPEF del 19%, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa ammesso alla de­trazione per la frequenza di corsi universitari presso Università private, secondo quanto sta­bilito con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Uni­ver­sità e della Ricerca).

In relazione al periodo d’imposta 2020, occorre quindi fare riferimento a quanto stabilito dal
DM 30.12.2020 n. 942 sopra esaminato.

Spese sostenute per i test di ammissione

Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 hanno chiarito che il limite individuato dal decreto ministeriale include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in Università non statali situate in aree geo­grafiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente pro­ceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.

In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso in cui, invece, lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad Università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

Corsi di studio tenuti in Regioni diverse da quella di sede legale dell’univer­sità

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 hanno chiarito che, ai fini della detrazione, occorre fare riferi­men­to all’area geo­grafica in cui si svolge il corso.

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d’imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso Uni­ver­­sità site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto ministeriale.

Frequenza di corsi sia presso università statali che non statali

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso Università sta­tali che Università non statali, le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 hanno chia­rito che:

  • la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Università statali può essere calcolata sull’intero importo;
  • le spese detraibili sostenute presso Università non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto ministeriale, con le modalità sopra descritte.

Frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea che di corsi post laurea

La circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 8.7.2020 n. 19 ha inoltre precisato che, nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea pres­so università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post laurea, oc­cor­re fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e alla Regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio uni­versitario e quello post universitario.

Università estere

Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all’estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all’importo mas­simo sta­­­bilito per:

  • la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
  • la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione oc­corre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolari-guida dell’A­gen­zia delle Entrate 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19).

Università telematiche

Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università tele­ma­ti­che, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.3) ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:

  • all’area tematica del corso;
  • per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.

Corsi di laurea in teologia e scienze religiose

Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Uma­nistico – Sociale” le spese sostenute per la frequenza di corsi di:

  • laurea in teologia presso le Uni­versità Pontificie (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18,
    2.2);
  • laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose (circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19).

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l’Agenzia ritiene che, per motivi di sempli­ficazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel ca­so in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Corsi di specializzazione in psicoterapia

In relazione alla frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detra­zione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Uni­versità e della Ricerca (circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19).

Imposta di bollo

Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13 e 8.7.2020 n. 19 hanno chiarito che nel limite di spesa indi­viduato dal decreto ministeriale è com­presa anche l’imposta di bollo.

Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui al citato art. 3 della L. 549/95.

Spese rimborsate dal datore di lavoro

Le istru­zioni ai modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 precisano che non possono essere detratte le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in so­sti­tuzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2021 (punti da 701 a 706) con il codice 13.

Aggiornamento degli importi detraibili

Gli importi detraibili ai fini IRPEF delle spese relative alla frequenza delle Università non statali so­no aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Università e della Ri­cer­ca.

Spese sostenute per i familiari

Ai sensi dell’art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame continuano ad essere detraibili anche se so­no sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a con­dizione che siano fiscalmente a cari­co ai sen­si del precedente art. 12.