DL 15.5.2024 N. 63 (C.D. DL “AGRICOLTURA”) CONV. L. 12.7.2024 N. 101
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La presente Circolare esamina le principali novità per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, contenute nel DL 15.5.2024 n. 63 (c.d. DL “Agricoltura”), come modificato in sede di conversione nella L. 12.7.2024 n. 101.
In particolare, vengono analizzati:
– l’estensione alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno;
– la modifica del regime fiscale per la produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra, con riferimento agli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2025;
– le limitazioni all’uso di suolo agricolo per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra;
– la disciplina dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
– la moratoria per l’anno 2024 sui mutui e altri finanziamenti per le imprese che hanno subito nel 2023, rispetto all’anno precedente, una determinata riduzione del volume d’affari o della produzione;
– la concessone di contributi per gli interessi sui prestiti bancari a medio e lungo termine, a favore delle imprese del settore olivicolo, agrumicolo e lattiero-caseario;
– le novità in materia di ammortizzatori sociali;
– l’esonero contributivo per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023;
– la reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali dei lavoratori agricoli;
– l’istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura;
– l’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.

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C.D. DL “AGRICOLTURA” – premessa:

Con il DL 15.5.2024 n. 63, pubblicato sulla G.U. 15.5.2024 n. 112 ed entrato in vigore il 16.5.2024, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura (c.d. decreto “Agricoltura”).

Il DL 15.5.2024 n. 63 è stato convertito nella L. 12.7.2024 n. 101, pubblicata sulla G.U. 13.7.2024
n. 163 ed entrata in vigore il 14.7.2024, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 63/2024 convertito.

Credito d’imposta per le imprese agricole per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno

L’art. 1 co. 7 del DL 63/2024 convertito ha introdotto il nuovo art. 16-bis nel DL 124/2023, prevedendo, per l’anno 2024, l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, disciplinato dall’art. 16 del medesimo DL 124/2023, nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Investimenti agevolabili

Con riferimento alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15.11.2024, relativi:

  • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Viene prevista l’esclusione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50.000,00 euro (in luogo dei 200.000,00 euro previsti per l’agevolazione “ordinaria”).

È inoltre disposto il rispetto della specifica disciplina sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

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