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La presente Circolare esamina le principali novità del DL 16.9.2024 n. 131 conv. L. 14.11.2024 n. 166, contenente disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (c.d. DL “salva infrazioni UE”).
In particolare, vengono analizzati:
– il recupero dell’ICI per gli anni dal 2006 al 2011 nei confronti degli enti non commerciali con attività commerciali;
– la rilevanza ai fini IVA dei distacchi e prestiti di personale;
– l’indennità risarcitoria per i lavoratori in caso di abuso dei contratti a termine;
– le nuove sanzioni per il datore di lavoro in materia di locazione di alloggi a lavoratori stranieri.

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DL 16.9.2024 N. 131 (C.D. “SALVA INFRAZIONI UE”) CONV. L. 14.11.2024 N. 166 – premessa:

Con il DL 16.9.2024 n. 131, pubblicato sulla G.U. 16.9.2024 n. 217 ed entrato in vigore il 17.9.2024, sono state previste numerose disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (c.d. DL “salva infrazioni UE”).

Il DL 16.9.2024 n. 131 è stato convertito nella L. 14.11.2024 n. 166, pubblicata sulla G.U. 14.11.2024
n. 267 ed entrata in vigore il 15.11.2024, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 131/2024 convertito.

Recupero dell’ICI 2006-2011 per gli ENTI NON COMMERCIALI con attività commerciali

L’art. 16-bis del DL 131/2024, inserito in sede di conversione in legge, disciplina le modalità di recupero dell’aiuto di Stato correlato all’esenzione dall’ICI per gli enti non commerciali (ENC) riferita agli anni 2006-2011, di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (nella versione ante modifiche dell’art. 91-bis co. 1 del DL 1/2012).

Esenzione dell’ICI per gli enti non commerciali come aiuto di Stato

La predetta disposizione prevedeva l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento delle proprie attività istituzionali (assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e di culto ex art. 16 lett. a) della L. 20.5.85 n. 222).

La decisione della Commissione UE 19.12.2012 n. 284 ha dichiarato tale esenzione incompatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato, nella misura in cui riconosceva l’agevolazione fiscale anche a favore degli enti non commerciali che esercitavano le loro attività istituzionali con modalità commerciali; successivamente, con la sentenza della Corte di Giustizia UE 6.11.2018 n. C-622/16 e C-624/16, e la decisione della Commissione UE 3.3.2023 n. 2103, è stato ordinato all’Italia di procedere al recupero degli aiuti di Stato illegittimi concessi sotto forma di esenzione dall’ICI.

Con la modifica recata dall’art. 91-bis co. 1 del DL 1/2012, l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92 è stata circoscritta ai soli immobili degli enti non commerciali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali esclusivamente con modalità non commerciali (da riscontrare ai sensi degli artt. 3 e 4 del DM 200/2012). Tale esenzione si applica anche nella disciplina IMU attualmente in vigore, ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019.

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