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La presente Circolare analizza le principali novità contenute nel DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”).
In particolare, vengono analizzate le novità riguardanti:
– la proroga all’1.1.2026 dell’esclusione IVA per gli enti associativi;
– la proroga al 31.3.2025 del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie;
– la proroga al 31.10.2025 del termine per effettuare gli interventi per beneficiare delle agevolazioni per la ristrutturazione delle imprese turistico/alberghiere;
– la proroga per il 2025 del regime transitorio per le ONLUS per l’accesso al 5 per mille;
– il differimento al 31.3.2025 del termine per adempiere all’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali;
– la proroga al 31.12.2025 della possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti in assenza di previsioni della contrattazione collettiva;
– la proroga al 31.12.2025 dei permessi di costruire e di altri atti in materia edilizia;
– le proroghe in materia di locazioni di immobili in regime di edilizia agevolata.

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MILLEPROROGHE – premessa:

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 202/2024 è entrato in vigore il 28.12.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024.

Il DL 202/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Proroga dell’esclusione iva per gli enti associativi

L’art. 3 co. 10 del DL 202/2024 rinvia all’1.1.2026 l’applicazione delle novità IVA previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 21.10.2021 n. 146 per gli enti associativi.

Viene modificato, a tal fine, l’art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava la decorrenza delle citate disposizioni all’1.1.2025.

In sostanza, viene prorogato per un altro anno il regime di “decommercializzazione” IVA dei corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per talune operazioni effettuate verso soci e tesserati in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72). Ne consegue che soltanto a partire dall’1.1.2026 tali operazioni saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, nella maggior parte dei casi, al regime di esenzione.

Si ricorda che le modifiche previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 sono finalizzate a uniformare la disciplina nazionale a quella unionale, anche allo scopo di definire la procedura di infrazione avviata a tale riguardo verso l’Italia.

Secondo quanto espressamente indicato dal DL 202/2024, l’ulteriore rinvio al 2026 è disposto “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).

Operazioni escluse da IVA fino al 31.12.2025

Per effetto della proroga disposta dall’art. 3 co. 10 del DL 202/2024, continuano a essere escluse da IVA fino al 31.12.2025 le seguenti operazioni previste dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
  • cessioni di pubblicazioni, da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, rese a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

L’esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72.

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