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La presente Circolare esamina le principali novità apportate in sede di conversione del DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”) nella L. 4.7.2024 n. 95.
In particolare, vengono analizzati:
– l’estensione agli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) del credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno;
– l’istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) anche nelle Regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno;
– l’estensione dell’ambito applicativo del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0;
– le modifiche all’esonero contributivo per le assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno;
– le modifiche all’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi;
– gli interventi per i lavoratori portuali;
– l’ulteriore proroga dei termini per le delibere della TARI e della tariffa corrispettiva, relative al 2024.

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C.D. DL “COESIONE” – premessa:

Con il DL 7.5.2024 n. 60, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105 ed entrato in vigore l’8.5.2024, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. decreto “Coesione”).

Il DL 7.5.2024 n. 60 è stato convertito nella L. 4.7.2024 n. 95, pubblicata sulla G.U. 6.7.2024 n. 157 ed entrata in vigore il 7.7.2024, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 60/2024.

Credito d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno – estensione alle zls

L’art. 13 del DL 60/2024, come modificato in sede di conversione in legge, prevede l’applicabilità del credito d’imposta per la ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, anche alle Zone logistiche semplificate (ZLS).

Ferma restando l’applicabilità, per quanto compatibile, dell’art. 16 co. 2 – 5 del DL 124/2023, viene previsto nello specifico che:

  • l’agevolazione si applica agli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature e/o a terreni e immobili strumentali effettuati dall’8.5.2024 al 15.11.2024;
  • il credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024.

Eliminazione delle precedenti esclusioni

In sede di conversione in legge è stata soppressa la disposizione che escludeva l’applicabilità del credito d’imposta alle imprese operanti nelle ZLS istituite ai sensi del secondo periodo dell’art. 1
co. 62 della L. 205/2017, vale a dire in una seconda ZLS di una stessa Regione.

Disposizioni attuative

Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso all’agevolazio­ne.

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