La presente Circolare esamina le principali novità contenute nel DL 9.8.2024 n. 113, con il quale sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. decreto “Omnibus”).
In particolare, vengono analizzati:
– la proroga al 30.11.2024 del termine per la rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni, posseduti all’1.1.2024 al di fuori dell’ambito d’impresa;
– la proroga al 30.9.2024 del termine di versamento della prima rata delle imposte dovute per la regolarizzazione del magazzino;
– l’introduzione di una nuova comunicazione integrativa per accedere al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno;
– la proroga per il periodo 10.8.2024 – 15.11.2024 del credito d’imposta per sponsorizzazioni in società e associazioni sportive;
– l’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i lavoratori dipendenti frontalieri in Svizzera residenti nei “nuovi” Comuni di frontiera;
– l’aumento dell’imposta sostitutiva del regime dei neo-residenti;
– l’applicazione del regime di esclusione IVA nelle operazioni verso i soci di associazioni e società sportive dilettantistiche;
– l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% ai corsi sportivi invernali e alle cessioni di cavalli.#PRINCIPALINOVITA’ #DISPOSIZIONIURGENTI #MATERIAFISCALE #MATERIAECONOMICA #PROROGA #RIDETERMINAZIONE #COSTOFISCALE #PARTECIPAZIONI #TERRENI #VERSAMENTO #PRIMARATA #IMPOSTEDOVUTE #REGOLARIZZAZIONE #MAGAZZINO #CREDITODIIMPOSTA #INVESTIMENTI #ZES #ASSOCIAZIONISPORTIVE #REGIMEFISCALESOSTITUTIVO #LAVORATORIDIPENDENTI #AUMENTOIMPOSTASOSTITUTIVA #NEORESIDENTI #ESCLUSIONEIVA #ASSOCIAZIONIDILETTANTISTICHE #APPLICAZIONE #ALIQUOTAIVA #CORSISPORTIVIINVERNALI #CESSIONI #CAVALLI
DL 9.8.2024 N. 113 (C.D. DL “OMNIBUS”) – premessa:
Con il DL 9.8.2024 n. 113, pubblicato sulla G.U. 9.8.2024 n. 186, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. decreto “Omnibus”).
Il DL 113/2024 è entrato in vigore il 10.8.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le novità fiscali contenute nel DL 113/2024.
Il DL 113/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI – PROROGA DEL TERMINE di adesione al 30.11.2024
L’art. 7 co. 3 del DL 113/2024 ha disposto il differimento, dal 30.6.2024 al 30.11.2024, del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate), posseduti dai soggetti non imprenditori all’1.1.2024.
Si tratta del regime agevolato che consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Applicazione dell’imposta sostitutiva del 16%
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Partecipazioni non quotate
Per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate possedute all’1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista o esperto contabile) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento.
L’imposta sostitutiva del 16% si applica sull’intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito).
Partecipazioni quotate
Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti all’1.1.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
Tale valore deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 16%.
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