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La presente Circolare esamina le principali novità apportate in sede di conversione del DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”) nella L. 7.10.2024 n. 143, diverse da quelle riguardanti il concordato preventivo, che sono state oggetto della precedente circolare.
In particolare, vengono analizzate:
– l’erogazione di una indennità una tantum di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”);
– la rideterminazione della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto;
– l’applicazione del regime di esclusione IVA nelle operazioni verso i soci di associazioni e società sportive dilettantistiche;
– l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle cessioni di cavalli;
– il regime di esenzione IVA per la chirurgia estetica.

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DL 9.8.2024 N. 113 (c.d. DL “Omnibus”) – premessa:

Con il DL 9.8.2024 n. 113, pubblicato sulla G.U. 9.8.2024 n. 186 ed entrato in vigore il 10.8.2024, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 9.8.2024 n. 113 è stato convertito nella L. 7.10.2024 n. 143, pubblicata sulla G.U. 8.10.2024
n. 236 ed entrata in vigore il 9.10.2024, pre­ve­­­dendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 113/2024, ad esclusione di quelle riguardanti il concordato preventivo, che sono state analizzate nella precedente circolare.

Indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipen­den­ti (c.d. “bonus Natale”)

L’art. 2-bis del DL 113/2024, inserito in sede di conversione in legge, prevede per il solo 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti – reddituali e familiari – che dovrà essere erogata in occasione della percezione della tredicesima mensilità (c.d. “bonus Natale”).

Chiarimenti ufficiali

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 10.10.2024 n. 19, ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative in relazione al nuovo bonus.

Ambito applicativo

L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).

Requisiti

Il lavoratore dipendente deve avere:

  • un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024; ai fini della determinazione del reddito complessivo:
  • rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (in­centivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti), dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 e dell’art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 (regime speciale per i lavoratori impatria­ti), nonché dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati);
  • rilevano altresì i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni, i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la quota di agevolazione ACE ai sensi dell’art. 1 del DL 201/2011 e le mance assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022;
  • non si tiene invece conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR;
  • un’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 del TUIR (in merito, è stato chiarito che non opera la riduzione dell’importo di 75,00 euro, rapportato al periodo dell’anno, di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023);
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), entrambi fiscalmente a carico. In alternativa, è suf­­­ficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico e far parte di un nucleo monogenitoriale (vale a dire se l’altro genitore è deceduto o l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato da un solo genitore o è stato affidato o affiliato a un solo genitore).

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