Con determinazione n. 100615 del 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sulle importazioni relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce.
In particolare, l’Agenzia prevede che – fino all’entrata in vigore delle norme del pacchetto IVA per il commercio elettronico – i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di valore trascurabile destinate a un soggetto privato, originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza di beni mediante l’uso di una interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale – marketplace, una piattaforma, un portale internet o mezzi analoghi), potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti a seguito di ottenimento di autorizzazione.
Il valore trascurabile può essere ricondotto a due differenti soglie, 22 oppure 150 euro, e sarà indicato all’interno dell’autorizzazione, che deve essere rilasciata in via preventiva.
I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco, istituito presso la Direzione Dogane e denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria di soggetto autorizzato (Corrieri Espresso – Altri operatori economici) e con l’indicazione della soglia di riferimento (22 o 150 euro).
Gli operatori già autorizzati ad utilizzare modalità dichiarative semplificate (come il codice convenzionale al campo 33 del DAU) per le spedizioni menzionate, sono iscritti d’ufficio nella rispettiva categoria del suddetto Elenco, in particolare:
– nella sezione “Corrieri Espresso” sono inseriti i corrieri aerei internazionali; ad essi continuano altresì ad applicarsi le agevolazioni previste dal Memorandum per le spedizioni B2B e C2C;
– nella sezione “Altri operatori economici” sono inseriti gli altri soggetti.
Le autorizzazioni all’utilizzo delle semplificazioni dichiarative già rilasciate ad operatori privi dei requisiti decadono automaticamente.
I soggetti autorizzati, successivamente ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.
La semplificazione è applicabile anche alle operazioni della specie svolte dai soggetti autorizzati in procedura ordinaria presso dogana. Sono escluse le spedizioni che contengono i prodotti alcolici, i profumi e l’acqua da toeletta, i tabacchi e i prodotti del tabacco.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prodromica all’iscrizione all’Elenco nella sezione di interesse, occorre presentare istanza entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione presso l’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
L’Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni mediante l’analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, per il tramite della Direzione territoriale competente, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e Digital Transformation.
Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane, anche su segnalazione della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane, che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni.
Il provvedimento di accoglimento dell’istanza è assunto nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che inserisce il soggetto nell’Elenco. Il provvedimento di mancato accoglimento dell’istanza è adottato dalla Direzione Dogane, sentita la Direzione Antifrode e Controlli, la Direzione Organizzazione e Digital Transformation e la Direzione Territoriale competente.