Enti del Terzo settore
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La presente Circolare analizza le principali novità apportate dalla L. 4.7.2024 n. 104 alla disciplina degli enti del Terzo settore (ETS).
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– la modifica dell’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio;
– l’innalzamento dei limiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e di revisione;
– l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione per la partecipazione all’assemblea degli ETS;
– lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale da parte degli ETS sportivi dilettantistici;
– le deroghe alla devoluzione del patrimonio per le ONLUS;
– il ricorso alle prestazioni di lavoro da parte delle associazioni di promozione sociale.

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ENTI DEL TERZO SETTORE – Premessa:

La L. 4.7.2024 n. 104, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.7.2024 n. 168, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli enti del Terzo settore (ETS).

Di seguito sono esaminate le novità più significative.

Decorrenza

La L. 104/2024 è entrata in vigore il 3.8.2024 (15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Chiarimenti ufficiali

Le modifiche in tema di bilancio d’esercizio e di organo di controllo sono state oggetto di chiarimenti con la circ. Min. Lavoro e politiche sociali 9.8.2024 n. 6.

Obbligo di redigere il bilancio d’esercizio

In base all’art. 13 del codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore redigono il bilancio costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione. Tuttavia, qualora ricavi, rendite, proventi o altre entrate comunque denominate non superino un certo limite, è facoltà dell’ente di ricorrere al rendiconto per cassa.

Gli schemi del bilancio d’esercizio e del rendiconto per cassa sono stati definiti dal DM 5.3.2020.

RENDICONTO PER CASSA “ORDINARIO”

La L. 104/2024 modifica i presupposti per poter ricorrere al rendiconto per cassa.

Dal 3.8.2024 possono utilizzarlo:

  • solo gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica;
  • qualora le entrate complessive non siano superiori a 300.000,00 euro (il limite precedente era fissato a 220.000,00 euro).

Ne consegue indirettamente che sono tenuti a redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria gli enti del Terzo settore:

  • senza personalità giuridica con entrate comunque denominate superiori a 300.000,00 euro;
  • dotati di personalità giuridica che – come si vedrà oltre – superino la soglia di 60.000,00 euro annui di entrate.

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