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La presente Circolare analizza l’esonero contributivo previsto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in relazione ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, alla luce dei chiarimenti e delle istruzioni forniti dall’INPS.
In particolare, vengono analizzati:
– le imprese interessate;
– l’ambito applicativo dell’esonero;
– le condizioni per accedere all’agevolazione;
– le modalità di presentazione all’INPS delle domande di esonero, entro il 4.12.2021;
– la comunicazione da parte dell’INPS degli esiti delle domande presentate.


1 PREMESSA

Gli artt. 16 e 16-bis del DL 28.10.2020 n. 137, dopo le modifiche apportate dall’art. 19 co. 1 lett. a) del DL 22.3.2021 n. 41, riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e as¬si-sten¬¬ziali in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’ac¬qua¬col¬tura, com¬prese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
L’INPS ha fornito le prime indicazioni con il messaggio 13.11.2020 n. 4272 e illustrato la disciplina della misura agevolativa con la circ. 8.9.2021 n. 131. Infine, ha dettato le istruzioni operative per la pre¬sentazione delle domande di accesso all’esonero in argomento con il messaggio 4.11.2021 n. 3774.

2 IMPRESE INTERESSATE

L’esonero in esame riguarda le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acqua-coltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, identificate con i codici ATECO di cui all’Allegato 3 al DL 28.10.2020 n. 137, di seguito riportati (codici riportati anche nella circ. INPS 8.9.2021 n. 131).

Codice ATECO Descrizione
01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni deli­mitate)
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante offici­nali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

3 AMBITO APPLICATIVO DELL’AGEVOLAZIONE

L’esonero contributivo introdotto con gli artt. 16 e 16-bis del DL 28.10.2020 n. 137 trova appli¬ca-zione nei confronti delle suddette imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’ac-qua¬¬coltura, comprese le imprese produttrici di vino e birra, in relazione alla contribuzione dovuta, nel periodo di riferimento, dai:
• datori di lavoro;
• lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezza-dri e coloni).

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o ridu-zioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
L’esonero, inoltre, non si applica sui premi INAIL, sulle contribuzioni che non hanno natura previ-denziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previden-ziali di riferimento e, limitatamente ai datori di lavoro, anche sul:
• contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del DLgs. 14.9.2015 n. 148, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del DLgs. 14.9.2015 n. 148 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del siste-ma aeroportuale ex DM 7.4.2016 n. 95269;
• contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al fi-nanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

4 CONDIZIONI

Ai fini dell’accesso alla misura agevolativa è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:
• regolarità contributiva (DURC);
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o azien¬¬dali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori compa-rativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’accesso all’esonero contributivo è subordinato alla presentazione telematica del modulo “Eso-nero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, disponibile all’interno del:
• “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), per i datori di lavoro;
• “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, per i lavoratori agricoli autonomi.

All’interno del modulo, il soggetto interessato ad accedere alla misura deve:
• dichiarare, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, di non avere superato i limiti in¬dividuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020)1863, e successive modificazioni, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12;
• indicare l’importo dell’esonero richiesto (per i lavoratori agricoli autonomi, il modulo di do-manda esporrà gli importi precompilati con l’importo dell’esonero separatamente per l’anno 2020 e per l’anno 2021);
• specificare la quota di esonero che richiede ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12 (nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto).

Possono presentare la domanda anche i lavoratori agricoli autonomi iscritti alla Gestione previ-den¬ziale di riferimento per i quali non è stato effettuato il calcolo della contribuzione con l’emissione del 2021.

Termine di presentazione
Il modulo deve essere presentato entro il 4.12.2021, cioè entro 30 giorni dalla data di pubblica-zione del messaggio INPS 4.11.2021 n. 3774.

6 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

La comunicazione degli esiti è effettuata dall’INPS attraverso PEC o specifica news individuale.
La data di ricezione della comunicazione dell’esito rileva ai fini dei termini di versamento della con-tribuzione eccedente.
6.1 DATORI DI LAVORO
Gli esiti della domanda saranno:
• comunicati a ciascun datore di lavoro, in caso di esito positivo, a mezzo posta elettronica certificata, insieme all’importo autorizzato in via definitiva (per le aziende agricole, con speci-fica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per OTI e OTD, trime-stre di competenza ed emissione di riferimento);
• consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

L’importo autorizzato in via definitiva non può essere superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile riferita ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Limitatamente alle aziende CIDA, l’importo dell’esonero non può essere superiore alla contribuzio-ne da versare risultante negli archivi INPS (qualora l’importo richiesto sia diverso da quello ri¬sul¬¬-tante dai flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore).
L’importo autorizzato potrà subire riduzioni in base alle risorse disponibili. Tale riduzione sarà ap-plicata in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari (per chi ha richiesto l’esonero con riferimento sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, la riduzione si ap-plicherà in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12).
Fruizione dell’esonero
L’esonero può essere fruito in modo differente tenuto conto se il datore di lavoro ha effettuato o meno il versamento della contribuzione nel periodo di riferimento. In particolare, il datore di lavoro che:
• non ha effettuato il versamento, deve – entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC dell’importo autorizzato in via definitiva – provvedere al pagamento della contribuzione do-vuta eccedente l’importo autorizzato;
• ha già effettuato il versamento in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applica¬zio-ne dell’esonero, potrà richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle sca-denze future, secondo le consuete modalità.

Per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla gestione privata e pubblica, la circ. INPS 8.9.2021 n. 131 ha dettato le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens ai fini del recupe-ro dell’esonero spettante nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
6.2 LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI
Gli esiti della domanda saranno:
• comunicati a ciascun lavoratore autonomo, in caso di esito positivo, a mezzo specifica news, in¬sieme anche all’importo residuo da versare con riferimento alla quarta rata dell’emissione del 2020 e quello autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021;
• consultabili nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.

L’importo autorizzato in via definitiva può essere diminuito a seguito di una riduzione della contri-buzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione. In particolare, per chi accede anche all’esonero contributivo ex art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178, l’importo dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021 sarà at¬tri-buito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno 2021 (prima, seconda e terza rata).
Fruizione dell’esonero
I lavoratori agricoli autonomi saranno tenuti al versamento della contribuzione dovuta in ecceden-za l’importo autorizzato entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo news.