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L’emergenza coronavirus è destinata ad avere un impatto significativo sull’adempimento dei contratti, in quanto può generare ritardi nell’esecuzione delle prestazioni, renderle impossibili o eccessivamente onerose, in virtù del repentino mutamento delle condizioni a cui i contratti erano stati originariamente conclusi.

Il coronavirus, incidendo sulla salute delle persone, può determinare l’impossibilità per le stesse di proseguire l’attività produttiva; inoltre, la pandemia in corso è oggetto di provvedimenti delle autorità, che potrebbero porre limiti alla circolazione dei beni o determinare il blocco di stabilimenti (per il momento, il DPCM 11 marzo 2020, in Italia, ha sospeso solo “le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione”).

Si pensi al caso del conduttore di un negozio che offre servizi alla persona, la cui attività è sospesa (come disposto dal DPCM 11 marzo 2020, ad esempio, per i parrucchieri), con conseguenti difficoltà nel pagamento del canone di locazione, o all’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti in una supply chain non possa adempiere la propria obbligazione a causa della chiusura di uno stabilimento, con effetto a cascata su tutti i contraenti o, ancora, alla deviazione di rotta a cui può essere costretto un vettore.

Ponendo il caso che il contratto, stipulato anteriormente al sorgere dell’emergenza, non contenga una clausola di “forza maggiore”, che espressamente preveda la possibilità di risolverlo, rinegoziarlo o ritardare l’adempimento in caso di epidemia o pandemia (nel qual caso non si pongono particolari problemi, salvo quello dell’interpretazione della clausola stessa e della verifica della corretta allocazione del rischio tra i contraenti), possono vagliarsi i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione quando le parti non hanno previsto clausole di gestione delle sopravvenienze.

Di seguito si esamineranno gli istituti predisposti dal codice civile italiano, con la precisazione che, nei contratti internazionali, va previamente individuata la legge applicabile, che è quella per cui le parti hanno optato o, in assenza di scelta, quella individuata dalle norme di diritto internazionale privato.

Innanzitutto, può rispondere alle esigenze dei contraenti il rimedio all’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ex art. 1467 c.c., a mente del quale, nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”; l’altra parte “può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La pandemia di coronavirus potrebbe qualificarsi come avvenimento straordinario e imprevedibile ai sensi dell’art. 1467 c.c. e condurre alla risoluzione o alla rinegoziazione del contratto, qualora sia dimostrato che ha reso eccessivamente costosa la prestazione di una delle parti (ad esempio, del venditore che deve reperire nuovi fornitori o del vettore costretto a effettuare una rotta più lunga e costosa rispetto a quella originariamente stabilita).

Se la prestazione, invece, è divenuta oggettivamente impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) senza responsabilità del soggetto inadempiente, che sarà tenuto alla restituzione della controprestazione eventualmente già ricevuta. Tra le cause di impossibilità della prestazione, peraltro, rientra l’eventualità che la prestazione sia resa ineseguibile da provvedimenti legislativi a tutela di interessi generali (c.d. “factum principis”).
Se, poi, l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché l’impossibilità perdura e l’obbligazione si estingue se, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

A livello internazionale, poi, la forza maggiore è contemplata dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (applicabile ai contratti tra imprese che hanno sede in uno Stato contraente e che non hanno optato per l’applicazione di altra legge) che, all’art. 79, esclude la responsabilità della parte che provi che l’inadempimento è dovuto a un impedimento indipendente dalla sua volontà, che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto o a evitare o a superarne le conseguenze.

Per l’operatività di questi rimedi, in ogni caso, andrà attentamente verificato, in relazione allo specifico rapporto contrattuale e alle disposizioni dell’ordinamento di riferimento, non solo che la pandemia in corso configuri un evento imprevedibile in concreto (secondo una valutazione che, probabilmente, dovrà tenere conto del momento in cui il contratto è stato concluso), ma anche che tale evento abbia realmente compromesso l’adempimento (e non si sia limitato a rendere più difficoltosa la prestazione) e che l’obbligato si sia comportato con un adeguato livello di diligenza.