La presente Circolare riepiloga la disciplina dell’indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti (c.d. “bonus Natale”), di cui all’art. 2-bis del DL 9.8.2024 n. 113 conv. L. 7.10.2024 n. 143, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167 e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, vengono analizzati gli aspetti riguardanti:
– i soggetti che possono beneficiare dell’indennità;
– i requisiti reddituali e familiari per avere diritto all’indennità;
– la misura dell’indennità;
– il divieto di cumulo nell’ambito della stessa famiglia;
– la richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro per il riconoscimento dell’indennità;
– l’erogazione dell’indennità in busta paga da parte del datore di lavoro;
– il recupero in compensazione nel modello F24 del bonus erogato dal datore di lavoro;
– la fruizione dell’indennità nella dichiarazione dei redditi del lavoratore relativa al periodo d’imposta 2024;#INDENNITA’ #LAVORATORIDIPENDENTI #REQUISITI #REDDITUALI #FAMILIARI #DIVIETODICUMULO #BUSTAPAGA #RECUPERO #BONUS #DATOREDILAVORO #FRUIZIONE #DICHIARAZIONEDEIREDDITI #2024
INDENNITA’ UNA TANTUM DI 100 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI (C.D. “BONUS NATALE”) – premessa:
L’art. 2-bis del DL 9.8.2024 n. 113, inserito in sede di conversione nella L. 7.10.2024 n. 143, ha previsto per il solo anno 2024 un’indennità una tantum di 100,00 euro (c.d. “bonus Natale”) in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti, reddituali e familiari.
I requisiti familiari per beneficiare del “bonus Natale” sono stati oggetto di modifiche da parte dell’art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167 (pubblicato sulla G.U. 14.11.2024 n. 267).
La fruizione dell’indennità in questione potrà avvenire in due modalità, a scelta del lavoratore, vale a dire:
- erogazione in busta paga da parte del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, unitamente alla tredicesima mensilità;
- in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025).
L’Agenzia delle Entrate:
- è intervenuta fornendo le prime indicazioni e istruzioni per richiedere e beneficiare dell’indennità una tantum con la circ. 10.10.2024 n. 19 (in relazione alla prima versione della norma);
- con la successiva ris. 13.11.2024 n. 54, ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione nel modello F24 del bonus erogato dal sostituto d’imposta.
Ambito applicativo
L’indennità spetta ai titolari di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 (a prescindere se il contratto è a tempo determinato o indeterminato), con la conseguenza che non possono essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).
Ai fini del diritto al bonus occorre il possesso congiunto di requisiti relativi:
- al reddito complessivo;
- alla situazione familiare;
- alla capienza d’imposta.
Reddito complessivo
Il lavoratore dipendente deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel periodo d’imposta 2024.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo, l’art. 2-bis co. 3 del DL 113/2024 prevede che:
- rileva la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti), dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 e dell’art. 5 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 (regime speciale per i lavoratori impatriati), nonché dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati);
- non si tiene invece conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
In merito, la circ. Agenzia delle Entrate 10.10.2024 n. 19 ha precisato che rilevano anche:
- i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni;
- i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- la quota di agevolazione ACE ai sensi dell’art. 1 del DL 201/2011;
- le mance assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022.
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