La presente Circolare analizza, in relazione alle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni:
– la nuova comunicazione relativa alle spese scolastiche, prevista in via facoltativa con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d’imposta 2022;
– le nuove disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle erogazioni liberali; in generale, la comunicazione rimane facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi, mentre diventa obbligatoria, a decorrere dai dati relativi all’anno d’imposta 2021 o 2022, in presenza di determinate condizioni.
A partire dal 2021, il termine per l’invio telematico dei dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni, ad eccezione delle spese sanitarie, è stabilito entro il 16 marzo (invece del 28 febbraio) dell’anno successivo a quello di riferimento.
Premessa
In attuazione dell’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, sono state previste nuove comunicazioni di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Mediante il DM 10.8.2020, pubblicato sulla G.U. 20.8.2020 n. 207, è stata infatti prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate anche dei dati riguardanti le spese scolastiche:
- in via facoltativa, con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021;
- obbligatoriamente, a partire dal periodo d’imposta 2022.
Con il provv. 9.2.2021 n. 39069, l’Agenzia delle Entrate:
- ha stabilito le modalità attuative per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni;
- ha approvato le relative specifiche tecniche.
Mediante il DM 3.2.2021, pubblicato sulla G.U. 16.2.2021 n. 39, sono invece state emanate le nuove disposizioni relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, a seguito della conclusione del periodo sperimentale relativo agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.
La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali:
- in generale, rimane facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi;
- a decorrere dai dati relativi all’anno d’imposta 2021 o 2022, diventa invece obbligatoria in presenza di determinate condizioni.
Con il provv. 19.2.2021 n. 49889, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’utilizzo delle precedenti modalità attuative per la trasmissione telematica delle suddette comunicazioni relative alle erogazioni liberali, comprese le specifiche tecniche.
Nuovo termine di invio
Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, l’invio telematico dei dati riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali, così come tutte le altre comunicazioni di dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni, ad eccezione delle spese sanitarie, deve avvenire entro il 16 marzo (invece del 28 febbraio) dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le comunicazioni dei dati relativi all’anno d’imposta 2020 vanno quindi effettuate entro il 16.3.2021.
Comunicazione dei dati relativi alle spese di istruzione scolastica
Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, il DM 10.8.2020 ha previsto la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche dei dati relativi alle spese di istruzione scolastica.
Le modalità attuative per la trasmissione telematica delle comunicazioni relative alle spese scolastiche sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 9.2.2021 n. 39069.
Soggetti interessati
I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate sono quelli di cui all’art. 1 della L. 10.3.2000 n. 62, il quale sancisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
Soggetti che erogano rimborsi
Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica.
Spese interessate
La nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi:
- di ciascun iscritto all’istituto scolastico;
- dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
La comunicazione in esame non riguarda le spese di istruzione universitaria, per le quali l’obbligo comunicativo è già applicabile a partire dalle spese sostenute nel 2015.
Tasse scolastiche versate con il modello F24
Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Dati relativi ai rimborsi
La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rimborsi delle spese scolastiche, erogati nell’anno precedente, con l’indicazione:
- dell’iscritto all’istituto scolastico;
- dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata;
- della tipologia di spesa oggetto di rimborso;
- del soggetto che ha ottenuto il rimborso.
Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica.
Contenuto delle comunicazioni
Le comunicazioni contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:
- tasse scolastiche;
- contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.
Obbligo di tracciabilità
Le comunicazioni devono contenere esclusivamente i dati relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le modalità “tracciabili” di cui all’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), vale a dire:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Indicazione del codice fiscale
Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto scolastico che provvede alla trasmissione; l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso è invece facoltativa per l’anno d’imposta 2020.
Il codice fiscale del soggetto interessato deve invece essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici, ovvero alle relative restituzioni.
Decorrenza
Le nuove comunicazioni relative alle spese scolastiche sostenute e ai relativi rimborsi sono effettuate:
- in via facoltativa, con riferimento agli anni d’imposta 2020 e 2021;
- obbligatoriamente, a partire dal periodo d’imposta 2022.
Termine di effettuazione delle comunicazioni
Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, il termine per l’invio dei dati riguardanti le spese scolastiche sostenute e i relativi rimborsi è stabilito entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
I dati relativi alle spese scolastiche sostenute e ai rimborsi erogati nell’anno 2020, ove si voglia effettuare la comunicazione in via facoltativa, devono quindi essere inviati entro il 16.3.2021.
Modalità di effettuazione delle comunicazioni
Le comunicazioni riguardanti le spese scolastiche sostenute e i relativi rimborsi devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:
- direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico Entratel o
Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni; - oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o autorizzati al trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni, come previsto dagli artt. 28 e 29 del regolamento UE 27.4.2016 n. 679;
- sulla base delle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate; eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) e ne sarà data relativa comunicazione.
Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte.
Tipologie di invii
Gli invii telematici possono essere:
- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.
Ricevute di trasmissione
L’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta in via telematica, entro i 5 giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file, salvo cause di forza maggiore.
Ritrasmissione dei file scartati
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto obbligato deve effettuare un nuovo invio ordinario:
- entro il predetto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Correzione dei dati trasmessi
Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati:
- entro il previsto termine;
- ovvero, se più favorevole, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale annullamento dei dati trasmessi.
Utilizzo dei dati trasmessi
Oltre che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, i dati trasmessi vengono utilizzati anche per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni.
Opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata
È possibile opporsi all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici:
- effettuando un’apposita comunicazione tramite posta elettronica all’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it, sulla base dell’apposito fac-simile pubblicato sul relativo sito Internet e unitamente alla copia di un documento di identità, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa o di effettuazione dell’erogazione (quindi entro il 16.3.2021 in relazione alle spese sostenute e/o alle erogazioni liberali effettuate nel 2020);
- oppure, a decorrere dalle spese sostenute e/o dalle erogazioni liberali effettuate dal 2021, comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa o dell’erogazione al momento di effettuazione della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa o l’erogazione è stata effettuata.
Conservazione dei dati trasmessi
I dati in esame saranno conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi (31 dicembre del sesto anno successivo a quello di riferimento); allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.
I dati delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici, relativi ai soggetti che non abbiano effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli altri soggetti autorizzati, entro la data in cui viene resa disponibile la dichiarazione precompilata relativa all’anno successivo, saranno tempestivamente e integralmente cancellati.
Comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali
Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, il DM 3.2.2021 ha stabilito le nuove disposizioni relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e di altri soggetti, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, a seguito della conclusione del periodo sperimentale relativo agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, disciplinato dal DM 30.1.2018.
Soggetti interessati
La comunicazione dei dati relativi alle erogazioni liberali ricevute riguarda:
- le ONLUS, di cui all’art. 10 co. 1, 8 e 9 del DLgs. 460/97;
- le associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 7 della L. 383/2000;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al DLgs. 42/2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM (si veda, da ultimo, il DPCM 29.7.2019).
Riforma della disciplina del Terzo settore
A decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101 co. 10 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), se successivo all’autorizzazione, le disposizioni del presente DM 3.2.2021 si applicano agli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art. 83 dello stesso DLgs. 117/2017.
In via transitoria, fino al periodo d’imposta precedente alla suddetta decorrenza, le disposizioni dell’art. 83 del DLgs. 117/2017 si applicano in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti:
- delle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, iscritte negli appositi registri;
- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 11.8.91 n. 266;
- delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. 383/2000.
Dati delle erogazioni liberali da comunicare
La comunicazione riguarda l’ammontare delle erogazioni liberali:
- in denaro (sono quindi escluse le erogazioni liberali in natura);
- ricevute nell’anno precedente da persone fisiche, che costituiscono per i soggetti eroganti oneri detraibili o deducibili ai fini IRPEF (sono quindi escluse le erogazioni ricevute da società ed enti);
- effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento “tracciabili” previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari);
- effettuate da ciascun soggetto erogante, con l’indicazione dei relativi dati identificativi.
Soggetti che raccolgono le donazioni
Nelle comunicazioni non vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.
Comunicazione dei dati delle erogazioni liberali restituite
La trasmissione, da parte dei suddetti soggetti, riguarda anche i dati delle erogazioni liberali:
- restituite nell’anno precedente;
- con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Decorrenza
In generale, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali continua ad applicarsi in via facoltativa anche con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2020 e successivi.
Comunicazione obbligatoria
La comunicazione diventa invece obbligatoria con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante:
- a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio di cui all’art. 13 del DLgs. 117/2017, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
- a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio di cui all’art. 13 del DLgs. 117/2017, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000,00 euro.
Termine di effettuazione delle comunicazioni
Ai sensi dell’art. 16-bis co. 4 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157, il termine per l’invio dei dati riguardanti le erogazioni liberali è stabilito entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
I dati relativi alle erogazioni liberali ricevute o restituite nell’anno 2020, ove si voglia effettuare la comunicazione in via facoltativa, devono quindi essere inviati entro il 16.3.2021.
Modalità di effettuazione delle comunicazioni
A seguito dell’emanazione del DM 3.2.2021, con il provv. 19.2.2021 n. 49889, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’utilizzo delle precedenti modalità attuative per la trasmissione telematica delle comunicazioni riguardanti le erogazioni liberali, di cui aI provv. 9.2.2018 n. 34431, comprese le specifiche tecniche ad esso allegate.
Aggiornamento delle specifiche tecniche
Eventuali correzioni alle suddette specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata
Il provv. Agenzia delle Entrate 19.2.2021 n. 49889 precisa che sono confermate anche le disposizioni del precedente provv. 9.2.2018 n. 34431 riguardanti le modalità e i termini con cui è possibile opporsi all’inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate.
Comunicazione al soggetto destinatario delle erogazioni liberali
L’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle erogazioni liberali può essere manifestata effettuando un’apposita comunicazione:
- direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale;
- al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Il soggetto che ha effettuato le erogazioni liberali può esercitare la propria opposizione all’utilizzo dei relativi dati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata anche effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate:
- sulla base dell’apposito modello fac-simile pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia, debitamente sottoscritto;
- da inviare tramite e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it o via fax al numero 0650762650, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore;
- entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali (quindi entro il 20.3.2021 in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2020).
REGIME SANZIONATORIO
Ai sensi dell’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Primo anno di applicazione dell’obbligo
Il successivo co. 5-ter dell’art. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce però che, per il primo anno di applicazione dell’obbligo, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:
- di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.
Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle:
- spese scolastiche relative all’anno d’imposta 2022;
- erogazioni liberali relative all’anno d’imposta 2021 o 2022, qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà della comunicazione.
Invio facoltativo
Qualora la comunicazione dei dati sia prevista in via facoltativa, è stato stabilito che non sono applicabili le suddette sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
Correzione dei dati trasmessi
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.