Emvas Nessun commento

La presente Circolare analizza le proroghe preannunciate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49, che saranno “formalizzate” nel DL “Sostegni” di prossima emanazione, riguardanti:
– i termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e di consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021, che passano dal 16.3.2021 al 31.3.2021;
– i termini per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), che slittano dal 16.3.2021 al 31.3.2021;
– il termine di messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), che viene differito dal 30.4.2021 al 10.5.2021;
– il termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, per il quale è prevista una proroga di 3 mesi.


Premessa

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49, ha preannunciato la proroga di alcune scadenze fiscali, che saranno “formalizzate” nel DL “Sostegni” di pros­­sima emanazione, accogliendo le richieste degli operatori impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia da COVID-19.

Le proroghe previste riguardano:

  • i termini di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e di consegna ai contribuenti delle Certificazioni Uniche 2021, che passano dal 16.3.2021 al 31.3.2021;
  • i termini per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), che slittano dal 16.3.2021 al 31.3.2021;
  • il termine di messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), che viene differito dal 30.4.2021 al 10.5.2021;
  • il termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, per il quale è prevista una proroga di 3 mesi.

Trasmissione telematica delle certificazioni uniche 2021

Le Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, dovranno essere trasmesse in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate entro il termine:

  • del 31.3.2021, rispetto alla precedente scadenza del 16.3.2021;
  • oppure del 2.11.2021 (termine di presentazione del modello 770/2021, considerato che il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autono­mo professionale, d’impresa o esenti).

Consegna al contribuente-sostituito delle certificazioni relative al 2020

Anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2021, relative al 2020, slitta dal 16.3.2021 al 31.3.2021.

Altre certificazioni

Resta invece confermata la scadenza del 16.3.2021 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2020, ad esempio:

  • i modelli CUPE (dividendi);
  • le certificazioni in forma libera di altri redditi che non rientrano nella Certificazione Unica (es. interessi).

Trasmissione telematica dei dati relativi al 2020 per la pre­compilazione delle dichiarazioni

Viene prorogato dal 16.3.2021 al 31.3.2021 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2020 riguardanti:

  • gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
  • i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
  • i contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del so­sti­tuto d’imposta;
  • i contributi sanitari a Enti e Casse aventi esclusivamente fine as­sistenziale e a Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, versati diret­ta­men­­te dal contribuente o tramite un sog­get­to di­verso dal sostituto d’imposta;
  • le spese sanitarie rimborsate per ef­fet­to dei contributi ver­sati ad Enti e Cas­se aven­ti esclusivamente fine as­sisten­zia­le e a Fondi integrativi del Servizio Sani­tario Nazionale;
  • le rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili, e relativi rimborsi;
  • le spese scolastiche e i relativi rimborsi (la comunicazione in esame è però facoltativa);
  • le spese universitarie, i relativi rimborsi e contributi;
  • le spese funebri;
  • i dati relativi ai bonifici di pagamento del­le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di ri­qua­lificazione energetica degli edifici;
  • le erogazioni liberali in denaro ricevute da ONLUS, APS, fondazioni e asso­cia­zioni riconosciute che svolgono at­­ti­vità nel­l’am­bito dei beni culturali e paesag­gi­sti­ci o della ricerca scien­tifica, effettuate da per­so­ne fisiche (la comunicazione in esame è però facoltativa).

Comunicazione delle spese veterinarie

Come evidenziato dal comunicato stampa 13.3.2021 n. 49, la proroga al 31.3.2021 si applica anche alla trasmissione al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei da­ti delle spese veterinarie sostenute nel 2020.

Comunicazione delle spese sanitarie

Il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49 conferma che la proroga al 31.3.2021 non riguarda invece la comunicazione al Sistema Tessera sanitaria delle spese sanitarie sostenute nel 2020 e dei rim­bor­si effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, il cui termine è scaduto l’8.2.2021 (a seguito della proroga disposta con il DM 29.1.2021 rispetto alla scadenza del 31.1.2021).

Comunicazioni da parte degli amministratori di condomino

Rientrano nella proroga al 31.3.2021 anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio delle spese relative:

  • a interventi di recupero del patrimonio edilizio (compreso il c.d. “bonus facciate”), di riqualificazione ener­getica, antisismici e di sistemazione a verde, effet­tuati sulle parti co­mu­­ni di edifici re­sidenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti co­muni dell’im­mobile og­get­to di ristrutturazione;
  • all’installazione negli edifici di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nelle comunicazioni in argomento devono essere altresì comunicati i dati relativi agli interventi sulle parti comuni per i quali si è optato per la cessione della relativa detrazione fiscale o per lo sconto sul corrispettivo.

Comunicazione dell’opzione per la ces­sio­ne della detrazione o lo sconto sul corrispettivo per determinati interventi edilizi

Si ricorda che con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2021 n. 51374 era già stato prorogato dal 16.3.2021 al 31.3.2021 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello, della comunicazione dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito relativo alla detrazione spettante relativamente alle spese so­­stenute nel corso del 2020 per gli interventi elencati dall’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2020
n. 283847 e successive modifiche.

Ai sensi dell’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli in­terventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 1 lett. a) e b) del TUIR;
  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spet­ta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119
    8 del DL 34/2020.

Messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate re­la­­tive al 2020

Per effetto delle suddette proroghe relative all’invio dei dati delle Certificazioni Uniche e degli oneri deducibili e detraibili, viene conseguentemente differito dal 30.4.2021 al 10.5.2021 il termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 2019

Con il comunicato stampa 13.3.2021 n. 49 è stato anche reso noto che verrà prevista la proroga di 3 mesi del termine per la conclusione della procedura di conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, scaduto il 10.3.2021.

La proroga “tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie”, considerato che l’obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elet­­tronica fra soggetti residenti nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2019.

Atteso che il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono, an­che per i documenti rilevanti ai fini IVA (art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014 e ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46), e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10.12.2020, le fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 avrebbero dovuto essere portate in conservazione entro il 10.3.2021.