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La L. 215/2021, di conversione del D.L. 146/2021, ha introdotto dal 21.12.2021 un nuovo obbligo di comunicazione con riferimento all’impiego di lavoratori autonomi occasionali. In particolare, all’art. 14, c. 1 D.Lgs. 81/2008, come modificato, si prevede che: “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”. La scelta del legislatore di inserire il nuovo obbligo all’interno della norma che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale comporta che la comunicazione obbligatoria non potrà che riguardare chi opera in qualità di imprenditore. Questo ci permette non solo di delimitare il perimetro dei soggetti obbligati, ma anche di comprendere che l’utilizzo di lavoratori autonomi occasionali privi della preventiva comunicazione determina, al realizzarsi delle condizioni previste, la sospensione dell’attività imprenditoriale. Molto utili, per classificare le varie fattispecie, sono le FAQ pubblicate nella nota del 27.01.2022. L’INL esclude dall’obbligo della comunicazione preventiva:

  • gli enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
  • le aziende di vendita diretta a domicilio;
  • il procacciatore d’affari occasionale;
  • la pubblica amministrazione e gli enti pubblici non economici;
  • i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (es.: docenti, redattori di articoli e testi);
  • gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa.


Dal 21 dicembre scorso il committente ha l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali mediante posta elettronica.
Con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, l’INL ha già avuto modo di precisare che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i committenti che operino in qualità di imprenditori ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c..
A distanza di due settimane, a seguito dei numerosi dubbi sollevati, l’INL, con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, interviene nuovamente per meglio definire il perimetro di questo nuovo obbligo e lo ha fato rispondendo a dieci FAQ preventivamente condivise con l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro.

FAQ INL

Obbligo di comunicazione lavoratori autonomi occasionali
1
Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi hanno l’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?
No, in quanto, come chiarito con la nota del MLPS e INL prot. n. 29 dell’11/01/2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.
Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un’attività d’impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale;
2
Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale?
Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, co. 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (v. nota citata prot. n. 29 dell’11.01.2022);
Nel caso in esame, l’attività è invece inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. i) in quanto, come chiarito con la risoluzione del 12 luglio 1995 prot. 180 del Ministero delle Finanze, “sembra evidente che la stessa (…) configuri attività commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale o in maniera occasionale”.
3
La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986;
4
La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di cui all’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici secondo l’elencazione rinvenibile nell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
5
lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, co.1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Si, si ritiene che siano escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
6
L’adempimento di cui all’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008 va effettuato nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica all’abitazione/ufficio del prestatore di lavoro?
Di per sé il luogo di lavoro non costituisce una scriminante dell’obbligo di comunicazione, fermo restando che, qualora l’attività rientri nell’ambito delle prestazioni intellettuali, troveranno applicazione le indicazioni di cui alla FAQ precedente;
7
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo vanno comunicate?
No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947;
8
Le Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all’obbligo comunicazionale?
No, nella misura in cui l’attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa;
9
L’obbligo comunicazionale riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche?
No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro;
10
Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008?
Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto, come già chiarito, la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Resta inoltre fermo quanto chiarito con la FAQ n. 5.

Tempistiche e modalità di effettuazione della comunicazione

Ove prevista, si rammenta che la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione di lavoro autonomo occasionale eventualmente risultate dalla lettera d’incarico.
In attesa che il Ministero del Lavoro provveda ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso per adeguarli alle specifiche necessità di questo nuovo adempimento, la comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali va effettuata, per il momento, esclusivamente attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC) appositamente predisposto per ciascun Ispettorato territoriale (per l’elenco completo v. allegato alla nota n. 29/2022).
La comunicazione dovrà riportare i seguenti contenuti minimi:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività di lavoro svolta;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
– ammontare del compenso pattuito al momento dell’incarico.
L’annullamento della comunicazione (o la modifica dei dati contenuti nella comunicazione stessa) potrà essere eventualmente effettuata in qualsiasi momento che preceda l’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è possibile applicare la procedura premiale della diffida prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Pertanto, la sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, sarà pari a 833,33 euro per ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce.
Oltre a questa sanzione il committente, in caso di impiego di lavoratori autonomi privi della suddetta comunicazione obbligatoria, rischia anche la sospensione dell’attività imprenditoriale secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.