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Da preferire lo scontrino fiscale se la fatturazione non è prevista per obbligo di legge o richiesta dal cliente.


Le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali dovranno essere certificate con strumenti diversi dalla fattura elettronica pena la violazione della legge sulla privacy. Uniche possibili eccezioni per l’uso della fattura elettronica nel caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali sono l’obbligo di legge o la richiesta espressa del cliente. È quanto dispone il Garante della Privacy nel provvedimento del 22.12.2021 in materia di fatturazione elettronica.
L’autorità di garanzia invita anche i commercialisti, o meglio il loro vertice di categoria, a divulgare presso gli operatori economici il suddetto divieto di utilizzo della fattura elettronica.

Secondo il Garante, dunque, ogni volta in cui l’operatore economico può certificare l’operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale con strumenti diversi dalla fattura elettronica, tipico il caso di utilizzo dello scontrino fiscale, è a tali ultimi che dovrà fare riferimento.
La violazione di un tale precetto comporterà per l’operatore la violazione della privacy, con una conseguente e inutile esposizione del cliente privato ai trattamenti dei suoi dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Come abbiamo già evidenziato, a tale divieto il Garante ammette 2 possibili eccezioni consentite dal regolamento privacy: quando l’emissione della fattura elettronica sia prevista da un obbligo di legge [art. 6, par. 1, lett. c)], ovvero avvenga su richiesta del consumatore finale [art. 6, par. 1, lett. a)].

L’autorità di garanzia dei dati personali ha espressamente previsto l’inoltro del proprio parere al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La richiesta del Garante è che la categoria in oggetto favorisca la diffusione dell’osservazione del divieto di emissione della fatturazione elettronica nei casi sopra descritti. Per il resto il provvedimento in commento ripete, per l’ennesima volta, le molteplici criticità in relazione alla enorme mole di informazioni, anche sensibili, che vengono acquisite, trattate e conservate, attraverso la fattura elettronica.
In molti ambiti, tipico il settore della consulenza legale, le criticità e i profili di rischio possono riscontrarsi anche nel caso in cui la fattura sia emessa nei confronti di un operatore commerciale e non soltanto quando il destinatario sia un privato.

A seguito del divieto posto dal Garante della Privacy con il provvedimento in commento, gli operatori economici si trovano di fronte a una difficile scelta:

  • da una parte vi è infatti il Fisco che spinge sempre di più verso un obbligo generalizzato della fatturazione elettronica;
  • dall’altra parte c’è invece il Garante della Privacy che, per far rispettare il divieto di emissione della fattura elettronica nelle operazioni B2C, chiede addirittura aiuto ai commercialisti perché diano diffusione del divieto stesso presso gli operatori.

Fra le 2 opposte scelte non vi è dubbio che sia da preferire quella suggerita dall’Autorità garante dei dati personali.
Ricorrere alla fattura elettronica verso un privato anche nel caso in cui sia possibile certificare l’operazione con un semplice e anonimo scontrino fiscale, può infatti esporre l’operatore economico alla violazione del regolamento privacy con le relative conseguenze soprattutto nel caso in cui le informazioni contenute nella fattura siano oggetto di diffusione o utilizzo non autorizzato.