“Patente a punti” per i cantieri temporanei o mobili - Disposizioni attuative e chiarimenti
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La presente Circolare esamina la disciplina della c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introdotta a partire dall’1.10.2024 con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro, alla luce del regolamento attuativo e dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).
In particolare, vengono analizzati:
– l’ambito applicativo della “patente a punti”;
– i soggetti obbligati al relativo possesso e quelli esclusi;
– i requisiti e le modalità per ottenere il rilascio della patente;
– il regime transitorio previsto per la richiesta di rilascio della patente;
– i crediti attribuibili alla patente;
– la decurtazione dei crediti della patente, in base alle violazioni accertate;
– i casi di sospensione e revoca della patente;
– le sanzioni per chi opera in cantiere senza la patente o con una patente che abbia meno di 15 crediti.

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PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI – premessa:

L’art. 29 co. 19 del DL 2.3.2024 n. 19 (conv. L. 29.4.2024 n. 56), riscrivendo l’art. 27 del DLgs. 81/2008, ha introdotto a partire dall’1.10.2024 la c.d. “patente a punti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro.

La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e potrà essere soggetta a:

  • sospensione;
  • revoca;
  • incremento o decurtazione dei crediti.

Disposizioni attuative

La misura è stata attuata con il DM 18.9.2024 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.9.2024 n. 221.

Chiarimenti ufficiali

Con la successiva circ. Ispettorato nazionale del lavoro 23.9.2024 n. 4 sono state fornite le prime indicazioni di carattere operativo sul nuovo obbligo.

Ambito applicativo

Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso:

  • per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine;
  • per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione europea, di un documento ri­conosciuto secondo la legge italiana.

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