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Dal prossimo 1.07.2021 non saranno più operative le soglie in essere per i singoli Stati membri e sarà possibile aderire al regime OSS per evitare l’identificazione negli altri Stati membri.


Dal 1.07.2021 saranno operative le nuove regole di tassazione Iva per le cessioni di beni verso consumatori finali stabiliti in altri Stati della Ue. Prima di analizzare le novità in arrivo, è bene ricordare che è necessario distinguere le cessioni di beni in funzione di 2 variabili:

  • luogo di destinazione;
  • status del cessionario.

Combinando i 2 aspetti, partendo dal presupposto che il luogo di partenza del bene è l’Italia (cedente soggetto passivo nel nostro territorio), la destinazione del bene può infatti determinare:

  • una cessione interna (normalmente soggetta ad Iva) qualora il bene resti all’interno del nostro territorio, essendo del tutto irrilevante lo status del cessionario (privato o soggetto passivo);
  • una cessione all’esportazione non imponibile qualora il bene sia destinato in un Paese extraUe, essendo anche in tal caso irrilevante la qualifica del cessionario;
  • una cessione intracomunitaria non imponibile o una cessione rilevante ai fini Iva nello Stato del cessionario, qualora il bene sia destinato in altro Stato della Ue.

È proprio in relazione alle vendite all’interno dell’Unione Europea che assumono particolare rilievo le novità operative dal prossimo 1.07. Infatti, mentre per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi continua a operare il regime della non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 41, D.L. 331/1993 (ovviamente in presenza dei requisiti previsti), per le vendite effettuate nei confronti dei “privati” le novità sono numerose.
Più precisamente, l’art. 40, c. 4 D.L. 331/1993 prevede la rilevanza territoriale in Italia delle vendite per catalogo o per corrispondenza effettuate nei confronti di cessionari “privati” stabiliti in Italia, a meno che il volume di tali operazioni non ecceda la soglia di 35.000 euro, nel qual caso la tassazione avviene nel Paese del cedente. Specularmente, ciò sta a significare che per il cedente nazionale che effettua cessioni in altri Stati Ue a favore di privati consumatori, fino al raggiungimento della predetta soglia (o del diverso importo stabilito dal singolo Stato) si applica l’Iva in Italia, mentre al superamento della stessa è necessario identificarsi nello Stato Ue in cui è stabilito il cessionario (ferma restando l’opzione per la tassazione a destino anche in caso di mancato superamento della soglia).

Dal prossimo 1.07, per effetto della modifica apportata all’art. 59-quater della Direttiva 2006/112/UE (attualmente recepita da uno schema di decreto legislativo non ancora approvato), non saranno più operative le soglie in essere (variabili per singolo Stato) e sarà introdotta un’unica soglia di 10.000 euro (da applicare cumulativamente per tutte le cessioni e le prestazioni di servizi elettronici effettuate negli Stati membri) fino alla quale l’imposta è dovuta in Italia. Al superamento della predetta soglia, l’imposta è dovuta nello Stato membro in cui è stabilito il cessionario, con il conseguente obbligo di identificazione in tale Stato, a meno che il cedente nazionale non aderisca al regime OSS (One Stop Shop), nel qual caso può accentrare il versamento dell’Iva dovuta per le cessioni effettuate nei singoli Stati membri in Italia.