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La presente Circolare esamina la proroga al 16.1.2025 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte in relazione alle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2023 fino a 170.000,00 euro, disposta in sede di conversione del DL 19.10.2024 n. 155.
In particolare, vengono analizzati:
– i soggetti interessati dalla proroga;
– le imposte rientranti nella proroga;
– le modalità di computo del limite di 170.000,00 euro;
– la possibilità di rateizzare il versamento in 5 rate mensili.

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PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF – premessa:

In presenza di determinate condizioni, è stato prorogato al 16.1.2025 il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Il Ddl. di conversione del DL 19.10.2024 n. 155 (approvato in prima lettura dal Senato il 28.11.2024 e ora in procinto di passare all’esame della Camera), ha infatti inserito l’art. 7-quater all’interno del medesimo DL, al fine di disporre tale differimento (anticipato dal comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27.11.2024 n. 136).

La disposizione ricalca l’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” alla legge di bilancio 2024), che aveva introdotto la stessa misura per lo scorso anno.

Nell’esame dell’attuale norma, si ritiene quindi di poter richiamare i chiarimenti resi dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2023 n. 31, ove compatibili.

Ambito temporale

La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2024.

Soggetti interessati dalla proroga

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Acconto dovuto in un’unica soluzione

Nonostante la norma richiami la seconda rata di acconto, sulla scorta dei chiarimenti resi dalla citata circ. 31/2023 (§ 1.1), si ritiene che possano fruire della proroga anche i suddetti contribuenti tenuti a eseguire il pagamento in un’unica soluzione.

Soggetti esclusi

Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria par­tita IVA);
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 2.12.2024 (posto che il 30 no­vembre cade di sabato), se hanno il pe­rio­­do d’imposta coincidente con l’anno “solare”.

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