La presente Circolare analizza il contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.6.2023 n. 98, con il quale è stato reso noto che verrà disposta la proroga del termine per i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:
– dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
– in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
In particolare, vengono analizzati:
– i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
– i versamenti che possono rientrare nella proroga.#PROROGA #IRES #IRAP #FORFETARI #IVA
1 PREMESSA
Con il comunicato stampa 14.6.2023 n. 98, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con “una prossima disposizione normativa” verrà disposta la proroga del termine per i versa-menti risultanti dai modelli REDDITI 2023, IRAP 2023 e IVA 2023:
• dal 30.6.2023 al 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%;
• in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Esclusione della proroga per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%
A differenza delle proroghe intervenute negli scorsi anni, il comunicato stampa stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI
Analogamente alle proroghe intervenute in anni scorsi, deve ritenersi che la proroga in esame si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
• esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fi¬scale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indi-ce, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Nuovo termine di versamento senza la maggiorazione dello 0,4%
Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti in scadenza il 30.6.2023 possono essere effettuati entro il 20.7.2023, senza la maggiorazione dello 0,4%.
Conferma del termine di versamento con la maggiorazione dello 0,4%
Il comunicato stampa stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31.7.2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di inte¬res-se corrispettivo.
Per i soggetti che possono beneficiare della proroga, il versamento con la maggiorazione dello 0,4% si applica quindi dal 21.7.2023 al 31.7.2023.
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