Per venire incontro a chi sta subendo maggiormente la crisi a causa della pandemia, il Legislatore, con due distinti interventi contenuti nel decreto Agosto (art. 98, D.L. n. 104/2020) e nel decreto Ristori bis (art. 6, D.L. n. 149/2020) ha anche previsto uno slittamento, al 30 aprile 2021, del termine di versamento per alcuni determinati soggetti.
Si tratta dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA, ma vi rientrano anche:
– i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
– i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
– i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).
Per effetto del decreto Agosto, innanzitutto, possono fruire della proroga i predetti soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Invece con il decreto Ristori bis la proroga si applica, a prescindere da un eventuale calo di fatturato, solo ai suddetti contribuenti ISA e assimilati che però esercitano determinate attività e che operano solo in alcune regioni d’Italia.
Le categorie interessate sono:
– quelle elencate nell’allegato 1 del D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori), come integrato dal decreto Ristori bis (si tratta, ad esempio, dei bar, ristoranti, pub, palestre, piscine, cinema);
– quelle elencate nell’allegato 2 del decreto tra cui il commercio rientrante nel settore non alimentare e non dei beni di prima necessità.
Ma appartenere a una di queste categorie ed essere soggetti ISA non basta. Infatti, la proroga spetta solamente:
– a coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni rosse (attualmente Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano);
– agli esercenti l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede nelle regioni arancioni (attualmente Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria).
Pertanto, è possibile affermare che il contribuente ISA o assimilato può versare entro il 30 aprile 2021 se:
- ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l’attività;
- non ha subito il calo di fatturato, ma rientra tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o 2 al D.L. Ristori bis e ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
- non ha subito il calo di fatturato ma esercita l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione.
Se non ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, non può godere della proroga e deve versare entro il 30 novembre 2020 se:
- ha domicilio fiscale o sede in una regione gialla ;
- ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa e non rientra tra i codici ATECO di cui all’allegato 1 e 2 sopra menzionati;
- ha domicilio fiscale o sede in una regione arancione e non esercita l’attività di gestione di ristoranti.